Art. 89. 
          Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi 
 
  1. I  nuovi  edifici  scolastici,  comprensivi  di  palestre  e  di
impianti  sportivi,  devono  essere  distribuiti  sul  territorio   e
progettati  in  modo  da  realizzare  un  sistema  a   dimensioni   e
localizzazioni ottimali il quale: 
    a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita  in
un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti  gli  alunni
di formarsi nelle migliori  condizioni  ambientali  ed  educative  e,
compatibilmente con la preminente attivita' didattica  della  scuola,
consenta la fruibilita' dei servizi scolastici, educativi,  culturali
e  sportivi  da  parte   della   comunita',   secondo   il   concetto
dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
partecipazione alla gestione della scuola; 
    b)  favorisca  l'integrazione  tra  piu'  scuole  di  uno  stesso
distretto scolastico, assicurando  il  coordinamento  e  la  migliore
utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei  servizi,  nonche'
la interrelazione tra le diverse esperienze educative; 
    c) consenta una facile accessibilita' alla scuola  per  le  varie
eta' scolari tenendo conto,  in  relazione  ad  esse,  delle  diverse
possibilita' di trasporto e permetta la scelta tra i  vari  indirizzi
di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali; 
    d) permetta la massima adattabilita' degli edifici scolastici per
l'attuazione  del  tempo  pieno  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
integrative, in  relazione  al  rinnovamento  e  aggiornamento  delle
attivita' didattiche o di ogni altra attivita' di tempo prolungato. 
  2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area  per  le
esercitazioni all'aperto. 
  3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria  e
artistica devono essere dotati di una palestra  coperta,  quando  non
superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano  piu'
di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali  per  i  relativi
servizi. 
  4. Le aree e le palestre sono considerate  locali  scolastici  agli
effetti della  manutenzione,  della  illuminazione,  della  custodia,
della somministrazione del riscaldamento e della provvista  di  acqua
da parte degli enti locali. 
  5. Le attrezzature delle  palestre  fanno  parte  integrante  dell'
arredamento scolastico. 
  6.  Sono  privilegiati  i  progetti  volti  a  realizzare  impianti
sportivi polivalenti di uso  comune  a  piu'  scuole  e  aperti  alle
attivita' sportive delle comunita' locali e  delle  altre  formazioni
sociali operanti nel  territorio.  A  tal  fine  il  Ministero  della
pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo  spettacolo
della presidenza del Consiglio dei Ministri  definiscono  d'intesa  i
criteri tecnici a cui  devono  corrispondere  gli  impianti  sportivi
polivalenti, nonche' lo schema di convenzione  da  stipulare  tra  le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
utilizzazione integrata degli impianti medesimi. 
  7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104  gli
edifici scolastici, e relative palestre e impianti  sportivi,  devono
essere realizzati in conformita' alle norme dirette alla eliminazione
ed al superamento delle barriere architettoniche. 
 
          Nota all'art. 89:
             -  L'art.  24  della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)  detta norme per l'eliminazione e il
          superamento delle barriere architettoniche.