Art. 89.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite alle  regioni  e  agli  enti locali,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma  1 della legge 15 marzo 1997,  n. 59, tutte le
funzioni non espressamente indicate nell'articolo  88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
  a)  alla  progettazione,  realizzazione   e  gestione  delle  opere
idrauliche di qualsiasi natura;
  b) alle  dighe non  comprese tra  quelle indicate  all'articolo 91,
comma 1;
  c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
regio decreto  25 luglio 1904, n.  523 e al regio  decreto 9 dicembre
1937, n.  2669, ivi comprese  l'imposizione di limitazioni  e divieti
all'esecuzione  di qualsiasi  opera o  intervento anche  al di  fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
  d) alle  concessioni di estrazione  di materiale litoide  dai corsi
d'acqua;
  e) alle concessioni di spiagge  lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
  f) alle  concessioni di  pertinenze idrauliche  e di  aree fluviali
anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
  g) alla polizia  delle acque, anche con  riguardo alla applicazione
del  testo unico  approvato con  regio decreto  11 dicembre  1933, n.
1775;
  h) alla  programmazione, pianificazione e gestione  integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative  relative alle  derivazioni  di  acqua pubblica,  alla
ricerca,  estrazione e  utilizzazione delle  acque sotterranee,  alla
tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei
canoni  di concessione  e all'introito  dei relativi  proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto
legislativo;
  l) alla  nomina di regolatori  per il riparto  delle disponibilita'
idriche   qualora   tra  piu'   utenti   debba   farsi  luogo   delle
disponibilita' idriche  di un  corso d'acqua  sulla base  dei singoli
diritti e concessioni  ai sensi dell'articolo 43, comma  3, del testo
unico approvato con regio decreto  11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora
il corso  d'acqua riguardi  il territorio di  piu' regioni  la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
  2. Sino  all'approvazione del bilancio  idrico su scala  di bacino,
previsto  dall'articolo  3 della  legge  5  gennaio  1994 n.  36,  le
concessioni di cui al comma 1,  lettera i), del presente articolo che
interessino  piu' regioni  sono  rilasciate d'intesa  tra le  regioni
interessate.  In caso  di  mancata  intesa nel  termine  di sei  mesi
dall'istanza,   ovvero   di   altro  termine   stabilito   ai   sensi
dell'articolo  2 della  legge n.  241 del  1990, il  provvedimento e'
rimesso allo Stato.
  3.  Fino alla  adozione di  apposito  accordo di  programma per  la
definizione  del bilancio  idrico, le  funzioni  di cui  al comma  1,
lettera  i),  del  presente  articolo sono  esercitate  dallo  Stato,
d'intesa con  le regioni interessate,  nei casi in cui  il fabbisogno
comporti  il  trasferimento  di  acqua tra  regioni  diverse  e  cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
  4. Le funzioni  conferite con il presente  articolo sono esercitate
in  modo  da  garantire  l'unitaria  considerazione  delle  questioni
afferenti ciascun bacino idrografico.
  5.  Per  le  opere  di   rilevante  importanza  e  suscettibili  di
interessare  il territorio  di piu'  regioni, lo  Stato e  le regioni
interessate stipulano accordi di programma  con i quali sono definite
le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.
 
          Note all'art. 89:
            -  Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, si veda in nota all'arti. 3.
            - Il R.D. 25 luglio  1904,  n.  523  "Testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge intorno alle opere idrauliche delle
          diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          ottobre 1904.
            - Il R.D. 9 dicembre 1937,  n.  2669  "Regolamento  sulla
          tutela di opere idrauliche di 1 e 2 categoria e delle opere
          di  bonifica"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17
          marzo 1938, n. 63.
            - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994  si
          veda in nota all'art. 88.
            - Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico
          delle   disposizioni   di  legge  sulle  acque  e  impianti
          elettrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1934, n. 5. Si trascrive il testo dell'art. 43:
            "Art. 43. - Gli utenti che hanno derivazioni stabilite  a
          bocca  libera  con  chiuse,  sia permanenti che temporanee,
          stabili ed instabili, fisse  o  mobili,  sono  obbligati  a
          provvedere  perche' si mantengano innocue al pubblico ed al
          privato interesse seguendo le consuetudini locali.
            Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'  imporre,   con
          comminatoria   di   esecuzione   di   ufficio  in  caso  di
          inadempimento, che le  bocche  libere  siano  munite  degli
          opportuni   manufatti   regolatori   e   moderatori   della
          introduzione delle acque.
            Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto
          delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base
          di singoli diritti o concessioni, potra'  essere  istituito
          un  regolatore  di nomina governativa, il quale, a spesa di
          detti utenti, provvedera' a tale riparto, esclusi qualsiasi
          responsabilita' ed onere per l'amministrazione  dei  lavori
          pubblici.
            Il  Ministro  dei lavori pubblici puo' imporre temporanee
          limitazioni all'uso della derivazione  che  siano  ritenute
          necessarie  per  speciali  motivi  di  pubblico interesse o
          quando si verificassero eccezionali  deficienze  dell'acqua
          disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno
          le legittime esigenze delle diverse utenze".
            -  Il testo dell'art. 3 della gia' citata legge 5 gennaio
          1994, n. 36, e' il seguente:
            "Art.  3  (Equilibrio  del   bilancio   idrico).   -   1.
          L'Autorita'  di  bacino  competente  definisce  ed aggiorna
          periodicamente il bilancio  idrico  diretto  ad  assicurare
          l'equilibrio  fra le disponibilita' di risorse reperibili o
          attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni  per  i
          diversi  usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di
          cui agli artt. 1 e 2.
            2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e  fabbisogni,
          l'Autorita'  di  bacino  competente  adotta,  per quanto di
          competenza, le misure per la  pianificazione  dell'economia
          idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
            3.  Nei  bacini idrografici caratterizzati da consistenti
          prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea
          di displuvio, le  derivazioni  sono  regolate  in  modo  da
          garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
          alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
          ecosistemi interessati".
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2 della legge n. 241
          del 1990:
            "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2. Le pubbliche amministrazioni determinano  per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma  2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".