Art. 89 Annotazione sul libro soci 1. La societa' di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantita' delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci. 2. La societa' di gestione accentrata o e' autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attivita' consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Nota all'art. 89: - Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, e' il seguente: "Art. 6. - Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'art. 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per la incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati. Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'art. 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo art. 7".