Art. 89 
                     Annotazione sul libro soci 
 
  1. La societa' di gestione accentrata comunica  agli  emittenti  le
azioni  nominative  ad  essa  girate  ai   fini   delle   conseguenti
annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano  all'emittente
i nominativi dei  soggetti  che  hanno  richiesto  la  certificazione
prevista dall'articolo 85 nonche'  di  coloro  ai  quali  sono  stati
pagati dividendi e di coloro  che  hanno  esercitato  il  diritto  di
opzione,  specificando  le  quantita'   delle   azioni   stesse.   Le
segnalazioni  devono  essere  effettuate  entro  tre   giorni   dagli
adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali  segnalazioni
nel libro dei soci. 
  2. La societa' di gestione accentrata o e' autorizzata a  svolgere,
anche a mezzo dei depositari, le  attivita'  consentite  ai  soggetti
indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
 
          Nota all'art. 89: 
            - Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre  1962,  n.
          1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto  o  di  imposta
          sugli utili  distribuiti  dalle  societa'  e  modificazioni
          della  disciplina  della  nominativita'  obbligatoria   dei
          titoli  azionari),  come   modificato   dall'art.   4   del
          decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, e' il seguente: 
            "Art. 6. - Le societa' possono  conferire  l'incarico  di
          pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni
          ai fini dell'intervento  in  assemblea  alle  banche,  alle
          societa' fiduciarie e alle societa' e  agli  enti  iscritti
          nell'albo previsto dall'art.  155  del  testo  unico  delle
          leggi sulle imposte dirette. 
            I soggetti incaricati rispondono direttamente  verso  gli
          azionisti per la incompletezza o inesattezza del libro  dei
          soci  dipendente  da  errori  od  omissioni  incorsi  nella
          stampigliatura dei  titoli  e  nella  rilevazione  o  nella
          comunicazione alla societa' dei relativi dati. 
            Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati
          possono  affidare  a  banche  estere,  sotto   la   propria
          responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di
          ricevere in  deposito  i  titoli  curando  gli  adempimenti
          prescritti dall'art. 5. Resta fermo l'obbligo dei  soggetti
          incaricati di  provvedere  alle  comunicazioni  di  cui  al
          successivo art. 7".