(Accordo-art. 89)
 
                             Articolo 89 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente accordo entra in vigore il  1o  gennaio  2014  o  il
primo giorno del quarto mese successivo al deposito  del  tredicesimo
strumento di ratifica o di adesione  conformemente  all'articolo  84,
inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di  brevetti  europei
aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la  firma
dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla  data
di  entrata  in  vigore  delle  modifiche  del  regolamento  (UE)  n.
1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se  questa
data e' posteriore. 
 
  2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata  in  vigore
del presente accordo prende effetto il primo giorno del  quarto  mese
successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione. 
 
  In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine,
hanno firmato il presente accordo, 
 
  Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese
e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede,  in  esemplare  unico
che sara' depositato negli  archivi  del  segretariato  generale  del
Consiglio dell'Unione europea. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico