Articolo 89 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore. 2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione. In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo, Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Parte di provvedimento in formato grafico