(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
 
 
                  Clausole speciali per le agenzie 
 
    1. Le agenzie continuano a corrispondere: 
      a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 13 del CCNL
10 aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. 
      b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 14 del  CCNL  10
aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. 
    2. In materia di trattamento  economico,  le  agenzie  continuano
inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: 
      a) l'art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004; 
      b) l'art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004,  finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; 
      c) l'art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004; 
      d) l'art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004. 
    3. Continuano  altresi'  a  trovare  applicazione  le  previsioni
dell'art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art.  76,
comma 3 e' incrementato di un  importo  pari  allo  0,30%  del  monte
salari dell'anno 2015.