Art. 88. Clausole speciali per le agenzie 1. Le agenzie continuano a corrispondere: a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 13 del CCNL 10 aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 14 del CCNL 10 aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente. 2. In materia di trattamento economico, le agenzie continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004; b) l'art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4; c) l'art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004; d) l'art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004. 3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni dell'art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76, comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,30% del monte salari dell'anno 2015.