Art. 88. Elemento perequativo 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 86 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia' destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata tabella D3 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli effetti dell'art. 87 (Effetti dei nuovi stipendi), comma 2, secondo periodo ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018. 3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e' analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.