Art. 890.
(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro
divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle
e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo
nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere
pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai
regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi
vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.