Art. 892.
(Distanze per gli alberi).
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le
seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i
platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le siepi siano
di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di
robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa
al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste
un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante siano tenute
ad altezza che non ecceda la sommita' del muro.