(CODICE CIVILE-art. 896)
                              Art. 896. 
 
              (Recisione di rami protesi e di radici). 
 
  Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi  del  vicino
puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli  stesso
tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo,  salvi  pero'  in
ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. 
 
  Se  gli  usi  locali  non   dispongono   diversamente,   i   frutti
naturalmente  caduti  dai  rami  protesi   sul   fondo   del   vicino
appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. 
 
  Se a norma degli usi locali i frutti appartengono  al  proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
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