Art. 9.
                        Rettifica per errore
  1.   Le   prestazioni  a  qualunque  titolo  erogate  dall'istituto
assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso
di  errore  di  qualsiasi  natura  commesso  in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o
colpa  grave  dell'interessato  accertati  giudizialmente, l'istituto
assicuratore  puo'  esercitare  la  facolta' di rettifica entro dieci
anni   dalla  data  di  comunicazione  dell'originario  provvedimento
errato.
  2.  In  caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione
da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento
delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa
grave  dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai
fini  della  rettifica  solo  se  accertato  con  i criteri, metodi e
strumenti   di   indagine   disponibili  all'atto  del  provvedimento
originario.
  3.  L'errore  non  rettificabile  comporta  il  mantenimento  delle
prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso
e' stato rilevato.
  4.  E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
  5.  I  soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle
prestazioni  sulla  base  della normativa precedente possono chiedere
all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
  6.   Nei  casi  prescritti  o  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato,  la  domanda  deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della
prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda
e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate.
  7.  Nei  casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in
giudicato,  per  la  presentazione  della domanda si applica, se piu'
favorevole,  il  termine  di  cui al comma 6. In caso di accoglimento
della  domanda,  la  riattribuzione  della  prestazione  avverra' con
decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.