Art. 9. 
             (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 
   1. Nei registri di cui  all'articolo  7  devono  risultare  l'atto
costitutivo,  lo  statuto,  la  sede  dell'associazione  e   l'ambito
territoriale di attivita'. 
   2. Nei registri devono essere iscritti altresi'  le  modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento  della  sede,
le deliberazioni di scioglimento.