Art. 9. Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali 1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e' concessa una borsa di studio secondo le modalita' definite dal presente art.. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e' concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonche' di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalita' previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione e' concesso un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalita' previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16. 2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, e' stabilito nel modo seguente: a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell'anno accademico 2001/2002, 3.900 euro nell'anno accademico 2002/2003, 4.000 euro nell'anno accademico 2003/2004; b) studenti pendolari: 2.150 euro; c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito. 3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, secondo le modalita' definite all'art. 10. 4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse citta', che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma 2, le regioni e le province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo. 5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilita' rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede e' ridotto di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo puo' essere altresi' applicato dalle regioni e dalle province autonome per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita' in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti. 6. La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla meta' dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5. 7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, puo' presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. 8. A partire dall'anno accademico 2002/2003 gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto e' emanato. 9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicita', per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprieta'. 10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti per l'ammissione. 11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio e' finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita' di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.