Art. 9.
     Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali
  1.   Agli   studenti   iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica   ed  ai  corsi  di  specializzazione  obbligatori  per
l'esercizio della professione e' concessa una borsa di studio secondo
le  modalita'  definite  dal  presente art.. Agli studenti ammessi ai
corsi  di  dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui
al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e' concessa una borsa
di  studio,  determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonche' di
un   prestito   d'onore   nella  misura  richiesta  sino  alla  somma
complessiva di 10.000 euro, secondo le modalita' previste dalla legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, quando applicabile, o da specifiche
disposizioni  delle  regioni e delle province autonome. Agli studenti
ammessi  ad  altri  corsi di specializzazione e' concesso un prestito
d'onore  nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000
euro,  secondo  le modalita' previste dalla legge 2 dicembre 1991, n.
390, art. 16.
  2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti
d'onore   persegue   l'obiettivo   della  copertura  delle  spese  di
mantenimento  sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni
possono  diversificare  gli  importi  sia in ragione delle condizioni
degli  studenti,  che  dei  livelli  di spesa necessari nelle diverse
sedi.  L'importo  minimo  delle  borse di studio previste dalla legge
2 dicembre  1991,  n. 390, art. 8, erogato in due rate semestrali, e'
stabilito nel modo seguente:
    a) studenti   fuori   sede:   3.800   euro  nell'anno  accademico
2001/2002,  3.900  euro  nell'anno  accademico  2002/2003, 4.000 euro
nell'anno accademico 2003/2004;
    b) studenti pendolari: 2.150 euro;
    c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.
  3.  Le  borse  di  studio  sono  integrate  al fine di agevolare la
partecipazione  dei  borsisti  a  programmi  di  studio che prevedano
mobilita' internazionale, secondo le modalita' definite all'art. 10.
  4.  Le  regioni  e  le  province autonome promuovono periodicamente
indagini  per  la individuazione dei costi di mantenimento agli studi
universitari  per  le  diverse  categorie  di  studenti nelle diverse
citta',  che  sono  comunicati alla Consulta nazionale per il diritto
agli  studi  universitari,  al  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari  ed  al  Ministero. Qualora da tali indagini il costo di
mantenimento  risulti  inferiore  al  livello minimo dell'importo del
prestito  d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma
2,    le   regioni   e   le   province   autonome   possono   ridurre
corrispondentemente l'importo.
  5.  Qualora  le  regioni  e  le province autonome siano in grado di
assicurare  il  servizio  abitativo e di ristorazione gratuitamente e
con  un'adeguata  fruibilita'  rispetto alla sede del corso di studi,
l'importo  minimo  delle borse per gli studenti fuori sede e' ridotto
di  1.400  euro  su  base  annua per l'anno accademico 2001/2002 e di
1.500  per  quelli  successivi,  in  relazione  ai  mesi di effettiva
erogazione  del  servizio  abitativo,  e  di  600  euro  per un pasto
giornaliero  su  base  annua,  in  relazione  ai  mesi  di  effettiva
erogazione  del  servizio  di  ristorazione.  Tale metodo puo' essere
altresi'  applicato  dalle  regioni  e dalle province autonome per un
ulteriore  pasto  giornaliero  per  gli  studenti fuori sede e per un
pasto  giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita'
in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.
  6.  La  borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore   della   situazione   economica  equivalente  del  nucleo
familiare  convenzionale  sia  inferiore  o  uguale  ai due terzi del
limite  massimo  di  riferimento  previsto  dall'art. 5, comma 9. Per
valori  superiori,  sino  al  raggiungimento  del predetto limite, la
borsa viene gradualmente ridotta sino alla meta' dell'importo minimo,
assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a
1.100   euro   per   gli  studenti  fuori  sede  cui  siano  concessi
gratuitamente  il  servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100
euro  per  lo  studente  pendolare  cui sia concesso gratuitamente un
pasto giornaliero ai sensi del comma 5.
  7.  Lo  studente  che  benefici  di una borsa di importo ridotto ai
sensi  del  comma  6,  la  cui  condizione  economica  sia peggiorata
rispetto  alla  dichiarazione presentata al momento della concessione
della  borsa,  puo'  presentare idonea documentazione per ottenere un
aumento   del   suo   importo   a   partire   dalla  rata  semestrale
immediatamente successiva.
  8.  A  partire  dall'anno accademico 2002/2003 gli importi indicati
nel  presente  articolo  sono  aggiornati annualmente con decreto del
Ministro,  entro  il  28 febbraio,  con  riferimento  alla variazione
dell'indice  generale  Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto
e' emanato.
  9.  Il  servizio  abitativo comprende tutti gli interventi volti ad
agevolare  la  frequenza agli studi universitari degli studenti fuori
sede   mediante   rilevazione  della  domanda,  l'informazione  sulle
disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli
organismi  regionali  di  gestione assicurano a favore degli studenti
fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con
adeguata  pubblicita',  per  i  contratti di locazione con privati in
collaborazione  con le associazioni degli studenti, degli inquilini e
della proprieta'.
  10.  Le  regioni e le province autonome possono destinare una quota
delle  risorse  di  cui  alla  legge  9 dicembre  1998,  n. 431, agli
studenti  fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto
di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone
autonomamente i requisiti per l'ammissione.
  11.   Gli   organismi   regionali  di  gestione  procedono  ad  una
diversificazione  del  servizio  di  ristorazione  in  relazione alle
esigenze  della domanda. L'organizzazione del servizio e' finalizzata
ad  una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita' di
svolgimento  della  didattica  e  ad  una riduzione dei tempi medi di
attesa.