Art. 9. 
                          (Semplificazioni) 
 
1. L'apertura e il trasferimento di  sede  degli  esercizi  ricettivi
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal  sindaco  del  comune
nel   cui   territorio   e'   ubicato   l'esercizio.   Il    rilascio
dell'autorizzazione   abilita   ad   effettuare,   unitamente    alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che  sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di  manifestazioni  e
convegni organizzati. La  medesima  autorizzazione  abilita  altresi'
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico  e
di registrazione audiovisiva, cartoline e  francobolli  alle  persone
alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere  ricreativo,  per  le  quali  e'
fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanita'. 
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini  di
cui  all'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773.  Le
attivita' ricettive  devono  essere  esercitate  nel  rispetto  delle
vigenti norme, prescrizioni e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza,  nonche'  di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 
3. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto
a darne comunicazione al sindaco. 
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco: 
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso  di
comprovata  necessita',  non  attivi  l'esercizio  entro  centottanta
giorni dalla data  del  rilascio  della  stessa  ovvero  ne  sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; 
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu'  iscritto
nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; 
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei
locali ai criteri  stabiliti  per  l'esercizio  dell'attivita'  dalle
regioni o  alle  vigenti  norme,  prescrizioni  e  autorizzazioni  in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a  quelle
sulla destinazione d'uso dei locali  e  degli  edifici,  il  titolare
sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, come  da  ultimo  modificato  dal  comma  5  del
presente articolo, non abbia  provveduto  alla  regolarizzazione  nei
tempi stabiliti. 
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"3. Entro cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  del
pubblico ufficiale,  l'autorita'  di  cui  al  comma  1  ordina,  con
provvedimento motivato, la  cessazione  dell'attivita'  condotta  con
difetto  di  autorizzazione  ovvero,  in  caso  di  violazione  delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il  tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto  previsto  al
comma 4 e salvo che la  violazione  riguardi  prescrizioni  a  tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione  e'
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da'
comunque luogo  all'esecuzione  dell'ordine  di  sospensione  qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni  ovvero  di  aver
avviato le relative procedure amministrative". 
6.  I  procedimenti  amministrativi  per  il  rilascio  di   licenze,
autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni
turistiche si conformano  ai  princi'pi  di  speditezza,  unicita'  e
semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e
si uniformano alle procedure previste in  materia  di  autorizzazione
delle altre attivita' produttive,  se  piu'  favorevoli.  Le  regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I  comuni  esercitano
le loro  funzioni  in  materia  tenendo  conto  della  necessita'  di
ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita'  e
professioni   turistiche,   attribuendo   ad    un'unica    struttura
organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle  imprese
turistiche la disciplina recata  dagli  articoli  23,  24  e  25  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo. 
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  86  del  gia'  citato regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773 recita:
              "Art.  86  (art.  84,  testo unico 1926). - Non possono
          esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
          quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe
          o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano
          vino,  birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche,
          ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
          o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
          o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
              La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto
          o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi bevanda
          alcolica  presso  enti  collettivi  o  circoli  privati  di
          qualunque  specie,  anche  se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17-ter  del gia'
          citato   regio   decreto   18 giugno  1931,  n.  773,  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  17-ter.  - 1. Quando e' accertata una violazione
          prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
          il  pubblico  ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
          l'obbligo  del  rapporto  previsto dall'art. 17 della legge
          24 novembre  1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
          ritardo,    alla    autorita'    competente   al   rilascio
          dell'autorizzazione   o,  qualora  il  fatto  non  concerna
          attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
              2.  Nei  casi  in  cui  e'  avvenuta  la  contestazione
          immediata  della  violazione,  e'  sufficiente, ai fini del
          comma  1,  la  trasmissione del relativo verbale. Copia del
          verbale   o   del   rapporto  e'  consegnata  o  notificata
          all'interessato.
              3.   Entro   cinque   giorni   dalla   ricezione  della
          comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al
          comma  1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
          dell'attivita'   condotta  con  difetto  di  autorizzazione
          ovvero,  in  caso  di  violazione  delle  prescrizioni,  la
          sospensione   dell'attivita'   autorizzata   per  il  tempo
          occorrente  ad  unifonnarsi  alle  prescrizioni  violate  e
          comunque  per  un  periodo  non superiore a tre mesi. Fermo
          restando  quanto  previsto  al  comma  4,  e  salvo  che la
          violazione  riguardi  prescrizioni  a tutela della pubblica
          incolumita'  o  dell'igiene,  l'ordine  di  sospensione  e'
          disposto  trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
          Non  si  da'  comunque  luogo all'esecuzione dell'ordine di
          sospensione  qualora  l'interessato dimostri di aver sanato
          le  violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
          amministrative.
              4.  Quando  ricorrono le circostanze previste dall'art.
          100,   la  cessazione  dell'attivita'  non  autorizzata  e'
          ordinata immediatamente dal questore.
              5.  Chiunque  non  osserva i provvedimenti previsti dai
          commi  3  e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai
          sensi dell'art. 650 del codice penale".
              - La  legge  6 dicembre  1991,  n.  394, recante "legge
          quadro  sulle  aree protette" e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292.
              - Si  riportano  i testi degli articoli 23, 24 e 25 del
          gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:
              "Art.  23  (Conferimento  di  funzioni ai comuni). - 1.
          Sono   attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative
          concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
          la  riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione
          di  impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle
          concessioni o autorizzazioni edilizie.
              2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
          industria   dall'art.  19,  le  regioni  provvedono,  nella
          propria   autonomia   organizzativa  e  finanziaria,  anche
          attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
          dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
          riferimento  alla  localizzazione  ed  alla  autorizzazione
          degli   impianti   produttivi  e  alla  creazione  di  aree
          industriali.  L'assistenza  consiste, in particolare, nella
          raccolta  e  diffusione,  anche  in  via  telematica, delle
          informazioni  concernenti  l'insediamento  e lo svolgimento
          delle  attivita'  produttive  nel territorio regionale, con
          particolare  riferimento  alle  normative applicabili, agli
          strumenti   agevolativi   e  alla  attivita'  delle  unita'
          organizzative  di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
          diffusioni  delle informazioni concernenti gli strumenti di
          agevolazione    contributiva    e    fiscale    a    favore
          dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti  e del lavoro
          autonomo.
              3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive".
              "Art.  24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
          funzioni   amministrative   in   materia   di  insediamenti
          produttivi).  - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
          forma  associata,  anche con altri enti locali, le funzioni
          di  cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
          responsabile dell'intero procedimento.
              2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
          al  fine  di  garantire  a tutti gli interessati l'accesso,
          anche  in  via  telematica, al proprio archivio informatico
          contenente  i dati concernenti le domande di autorizzazione
          e  relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per
          le   procedure   all'autorizzatorie,   nonche'   tutte   le
          informazioni  disponibili a livello regionale, ivi comprese
          quelle  concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
          essere fornite in modo coordinato.
              3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la
          realizzazione dello sportello unico.
              4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
          possono   avvalersi,   nelle  forme  concordate,  di  altre
          amministrazioni  ed enti pubblici, cui possono anche essere
          affidati singoli atti istruttori del procedimento.
              5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
          contratti  d'area,  l'accordo tra gli enti locali coinvolti
          puo'  prevedere  che  la gestione dello sportello unico sia
          attribuita  al  soggetto  pubblico responsabile del patto o
          del contratto".
              "Art.   25   (Procedimento).   -   1.  Il  procedimento
          amministrativo     in     materia     di     autorizzazioni
          all'insediamento   di   attivita'   produttive   e'  unico.
          L'istruttoria  ha  per  oggetto  in  particolare  i profili
          urbanistici,  sanitari,  della  tutela  ambientale  e della
          sicurezza.
              2.   Il  procedimento,  disciplinato  con  uno  o  piu'
          regolamenti  ai  sensi  dell'art.  20, comma 8, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
                a) istituzione   di  uno  sportello  unico  preso  la
          struttura  organizzativa  e individuazione del responsabile
          del procedimento;
                b) trasparenza   delle   procedure   e  apertura  del
          procedimento  alle  osservazioni  dei soggetti portatori di
          interessi diffusi;
                c) facolta'   per  l'interessato  di  ricorrere  alla
          autocertificazione  per  l'attestazione,  sotto  la propria
          responsabilita',   della   conformita'  del  progetto  alle
          singole prescrizioni delle norme vigenti;
                d) facolta'  per l'interessato, inutilmente decorsi i
          termini  per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
          realizzare      l'impianto      in     conformita'     alle
          autocertificazioni  prodotte, previa valutazione favorevole
          di  impatto  ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
          purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
                e) previsione   dell'obbligo   della   riduzione   in
          pristino   nel   caso   di   falsita'   di   alcuna   delle
          autocertificazioni,   fatti  salvi  i  casi  di  errori  od
          omissioni    materiali   suscettibili   di   correzioni   o
          integrazioni;
                f) possibilita'  del  ricorso  da  parte  del comune,
          nella  qualita'  di amministrazione procedente, ove non sia
          esercitata  la  facolta'  di  cui  alla  lettera  c),  alla
          conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono
          il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
          n. 127;
                g) possibilita'   del  ricorso  alla  conferenza  dei
          servizi  quando  il progetto contrasti con le previsioni di
          uno  strumento  urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
          dei  servizi  registri  un  accordo  sulla variazione dello
          strumento   urbanistico,   la   determinazione  costituisce
          proposta    di    variante   sulla   quale   si   pronuncia
          definitivamente  il  consiglio comunale, tenuto conto delle
          osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
          di   servizi   nonche'  delle  osservazioni  e  opposizioni
          formulate   dagli   aventi  titolo  ai  sensi  della  legge
          17 agosto 1942, n. 1150;
                h) effettuazione  del  collaudo, da parte di soggetti
          abilitati     non     collegati    professionalmente    ne'
          economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
          la  presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
          termini  stabiliti;  l'autorizzazione  ed  il  collaudo non
          esonerano   le  amministrazioni  competenti  dalle  proprie
          funzioni   di   vigilanza  e  controllo  e  dalle  connesse
          responsa'bilita' previste dalla legge.
              3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle norme fondamentali contenute nel presente
          articolo  secondo  le  previsioni  dei rispettivi statuti e
          delle relative norme di attuazione".