Art. 9.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
    a) la sanzione pecuniaria;
    b) le sanzioni interdittive;
    c) la confisca;
    d) la pubblicazione della sentenza.
  2. Le sanzioni interdittive sono:
    a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
    b)  la  sospensione  o  la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    c)  il  divieto  di  contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    d)  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
    e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.