Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che: a) il numero dei componenti e' commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non puo' essere superiore a undici, compreso il presidente; b) e' presieduto dal presidente della fondazione; c) la maggioranza assoluta dei componenti e' designata dagli enti di riferimento; d) almeno un componente e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.