Art. 9.

                              P o r t o
  1.  Il  porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad
autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
  2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della
propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa senza giustificato
motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
  3.   L'utilizzo  delle  armi  di  cui  al  comma  1  e'  consentito
esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o minori assistiti da soggetti
maggiorenni,  fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.