ART. 9.
                   (Semplificazione di adempimenti
               in vista dell'introduzione dell'euro).

   1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
   e   successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
   modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per
l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  le  delibere,  anche  se
risultano  da  verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
omologazione  di  cui  al secondo comma dell'articolo 2411 del codice
civile";
   b)  al  comma  10,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere
deliberate  dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di
cui al comma 5".
   2.  Per  le  societa' di persone, in conformita' alle disposizioni
recate  dai  regolamenti  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997  e  n.  974/98  del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di
conversione   degli   importi,  espressi  in  lire,  delle  quote  di
conferimento  indicate  nell'atto  costitutivo  costituisce mero atto
interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
 
          Note all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  24 giugno  1998, n. 213, recante "Disposizioni
          per  l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
          n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998,
          n.  157, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  17 (Conversione in euro del capitale sociale). -
          1.  Le  societa'  con  azioni  il  cui  valore  nominale e'
          superiore  a  lire  duecento,  che  intendono  avvalersi di
          quanto  disposto  dal  comma 5, provvedono a convertirle in
          euro  applicando il tasso di conversione ed arrotondando il
          risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5
          del  Regolamento  (CE)  n.  1103/1997.  In  alternativa, le
          medesime  societa'  possono avvalersi di quanto disposto al
          comma 6.
              2.  Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede
          all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale
          sociale  mediante  l'utilizzo  delle  riserve, ivi compresa
          quella  legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti
          in bilancio.
              3.  Se  le  riserve  mancano  o  sono  insufficienti e'
          consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della
          conversione  indicata al comma 1. In tal caso si applica il
          comma 4.
              4.  Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede
          alla  riduzione  del  valore  nominale  delle  azioni e del
          capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
              5.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 4 sono
          deliberate  dagli  amministratori  in  deroga agli articoli
          2365   e   2376   del  codice  civile  e,  con  riferimento
          all'operazione  di  aumento  del capitale sociale di cui al
          comma  2,  anche in deroga all'art. 2443 del codice civile.
          Nei  casi  indicati  ai commi 3 e 4 non si applica il terzo
          comma  dell'art.  2445  del  codice civile. I verbali delle
          predette  deliberazioni  vengono  depositati  e  iscritti a
          norma  dell'art.  2436  del codice civile. Per l'iscrizione
          nel  registro delle imprese le delibere, anche se risultano
          da  verbale  non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
          omologazione  di  cui  al  secondo comma dell'art. 2411 del
          codice  civile.  Al  notaio  che  riceve il verbale compete
          l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui
          all'art.  7 della tariffa professionale. Gli amministratori
          riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
              6.   Le   societa'  con  azioni  che  attribuiscono  un
          privilegio  commisurato  al  valore  nominale  delle azioni
          medesime  o  il  cui valore nominale sia pari o inferiore a
          lire  duecento  provvedono  a convertirle in euro, anche in
          deroga  al  comma  1, con non piu' di due cifre decimali. A
          tal  fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da
          attuarsi  mediante  accredito  della  riserva  legale,  non
          superiore  al cinque per cento del relativo ammontare; alla
          deliberazione  dell'assemblea non si applica il terzo comma
          dell'art.   2445   del  codice  civile.  E'  consentita  la
          movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale
          sociale,  come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto
          delle  azioni  proprie  in  deroga alle disposizioni di cui
          all'art. 2357 del codice civile.
              Le  assemblee  speciali  deliberano  la  conversione in
          prima  e  in  seconda  convocazione  col voto favorevole di
          tante  azioni  che  rappresentino rispettivamente almeno il
          venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in
          terza  convocazione  le  assemblee  speciali  deliberano la
          conversione  a maggioranza  dei  presenti, qualunque sia la
          parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
              6-bis.  In  applicazione  del  principio di neutralita'
          sancito  dalla  lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 2 della
          legge  17 dicembre  1997, n. 433, le deliberazioni adottate
          all'esclusivo  fine  delle  conversioni  di  cui  ai  commi
          precedenti,  sono  esenti  dalle  imposte  di registro e di
          bollo.
              7.  Limitatamente  alle variazioni del capitale sociale
          effettuate  ai  sensi del presente articolo, l'obbligo alla
          relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non
          ricorrono   altre   ragioni   di   modifica  e  le  imprese
          ottemperano  alla  disposizione  di  cui  al  secondo comma
          dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio
          successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
              8.  Il  capitale  sociale  convertito  non  puo' essere
          inferiore  a  centomila euro per le societa' per azioni e a
          diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata.
              9.  Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate
          esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre
          decimali   determinato   dalle  societa'  di  gestione  del
          mercato.
              10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e
          societa'  cooperative  si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le operazioni di
          conversione  in  euro  del  capitale sociale possono essere
          deliberate  dall'organo  amministrativo  secondo  le stesse
          modalita' di cui al comma 5.
              10-bis.  In  presenza  di  obbligazioni convertibili in
          azioni,  il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si
          applica  anche  nei  casi previsti dai commi 3 e 4, nonche'
          quando  si  modifica  il valore nominale delle obbligazioni
          convertibili  a  seguito  della ridenominazione di cui agli
          articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1103/97  del Consiglio del
          17 giugno 1997, recante "Regolamento del Consiglio relativo
          a  talune  disposizioni  per  l'introduzione dell'euro", e'
          pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162.
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  974/98  del  Consiglio del
          3 maggio  1998, recante "Regolamento del Consiglio relativo
          all'introduzione  dell'euro",  e' pubblicato nella G.U.C.E.
          11 maggio 1998, n. L 139.