Art. 9.
  Fonti di finanziamento e modalita' di trasferimento delle risorse

  1.  Il  programma  nazionale di bonifica e di ripristino ambientale
dei   siti   inquinati  e'  finanziato  con  le  risorse  finanziarie
rivenienti:
    a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
    b) dall'articolo 49  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi'
come  rifinanziato dalla tabella "D" della legge 23 dicembre 1999, n.
488  e,  per  gli  anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in
relazione  agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione
economica e finanziaria;
    c) dal  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis,
della  legge  n.  349/1986,  come  introdotto dall'art. 114, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    d) dalle  deliberazioni  del  CIPE  destinate al finanziamento di
progetti e di interventi di risanamento ambientale;
    e) dal  quadro  comunitario  di sostegno 2000-2006, approvato con
decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;
    f) dalle   somme   disponibili   a   qualsiasi   titolo   per  la
realizzazione  degli  interventi  di  bonifica, assegnate dalla U.E.,
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
  2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 6, com-ma 1, nel
rispetto  dei  criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite
alle  regioni  e  alle  province  autonome  con decreto del Ministero
dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto
di  commissariamento,  le  risorse  sono  assegnate alla contabilita'
speciale  dei  commissari  delegati,  che opereranno nel rispetto dei
criteri  di  cui  all'articolo 6,  comma 2. Le risorse sono assegnate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione
del presente Programma nazionale.
  3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite,
tenendo  conto  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi  gia'
finanziati  e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni
o  dalle  strutture  commissariali,  relativi  ai  singoli  ulteriori
interventi  di  messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione,
di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza  permanente e di ripristino
ambientale,  nel  rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
  4.  I  limiti  di  impegno,  di  cui  all'articolo 1 della legge n.
426/1998,  destinati  alla  contrazione  da  parte  degli enti locali
territoriali  competenti  di  mutui  ventennali  ed  altre operazioni
finanziarie  con  la  Cassa  depositi e prestiti ed altri istituti di
credito,  sono  trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla
tabella  di  ripartizione  (allegato G), alle regioni o ai commissari
delegati,  che  provvedono  a  regolare direttamente con gli istituti
mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.