ART. 9.
(Accesso  di  dipendenti  privati  allo  svolgimento  di  incarichi e
                     attivita' internazionali).

1.  E'  istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco
per  l'iscrizione  delle imprese private che siano disposte a fornire
proprio  personale  di  cittadinanza  italiana, per ricoprire posti o
incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2.  Per  l'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  le imprese
interessate  inoltrano  al Ministero degli affari esteri le richieste
di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attivita' in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c)  i  settori  professionali  ed  il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d)  l'impegno  a  mantenere  il  posto  di  lavoro  senza  diritto al
trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti
o  incarichi  presso  enti  o organismi internazionali, con eventuale
indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al
comma  1  avviene,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  sulla  base di
professionalita',   esperienza   e   conoscenze  tecnico-scientifiche
possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della
carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale
che  disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta solo
a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.
4.  Gli  incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione
di  alcuna  indennita'  o  emolumento,  comunque denominato, da parte
delle amministrazioni pubbliche italiane.