Art. 9. Modifiche al codice di procedura civile 1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile e' abrogato. 2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso"; b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi". 3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 633 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 633 (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.". - Il testo dell'art. 641 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi. Nel decreto eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.". - Il testo dell'art. 648 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.".