Art. 9.
           (Attuazione degli articoli 123, secondo comma,
e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi
                     alla Corte costituzionale)

   1.  L'articolo  31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  31. - 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno
statuto  regionale  puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123
della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione.
   2.  Ferma  restando  la particolare forma di controllo delle leggi
prevista  dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo,
quando  ritenga  che  una  legge regionale ecceda la competenza della
Regione,  puo'  promuovere,  ai sensi dell'articolo 127, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della
legge  regionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
   3.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e' sollevata,
previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, anche su proposta
della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del
Consiglio   dei   ministri   mediante   ricorso  diretto  alla  Corte
costituzionale  e  notificato,  entro i termini previsti dal presente
articolo, al Presidente della Giunta regionale.
   4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione".
   2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e' sostituito dal seguente:
   "La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione
della  Giunta  regionale,  anche  su  proposta  del  Consiglio  delle
autonomie  locali,  e'  promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso  diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente
del  Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
   3.  Al  primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n.
87,   le   parole:  "dell'articolo  2,  secondo  comma,  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
   4.  L'articolo  35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  35.  -  1. Quando e' promossa una questione di legittimita'
costituzionale  ai  sensi  degli  articoli  31,  32  e  33,  la Corte
costituzionale  fissa  l'udienza  di  discussione  del  ricorso entro
novanta  giorni  dal  deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga
che  l'esecuzione  dell'atto  impugnato  o  di  parti  di  esso possa
comportare  il  rischio  di un irreparabile pregiudizio all'interesse
pubblico  o  all'ordinamento  giuridico  della  Repubblica, ovvero il
rischio  di  un  pregiudizio  grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini,  trascorso  il  termine  di cui all'articolo 25, d'ufficio
puo'  adottare  i  provvedimenti  di cui all'articolo 40. In tal caso
l'udienza  di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni
e  il  dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni
dall'udienza di discussione".
   5.  Le  Regioni  assicurano  la  pronta  reperibilita'  degli atti
recanti  la  pubblicazione  ufficiale  degli  statuti  e  delle leggi
regionali.
   6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e
tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11
marzo  1953,  n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre
2001,  il  ricorrente  deve  chiedere la trattazione del ricorso, con
istanza  diretta  alla  Corte  costituzionale e notificata alle altre
parti   costituite,   entro   quattro   mesi  dal  ricevimento  della
comunicazione  di  pendenza  del procedimento effettuata a cura della
cancelleria  della  Corte costituzionale; in difetto di tale istanza,
il  ricorso  si  considera  abbandonato  ed e' dichiarato estinto con
decreto del Presidente.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo degli articoli 123 e 127 della Costituzione,
          cosi' come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre
          2001,  n.  3,  recante:  «Modifiche al titolo V della parte
          seconda  della  Costituzione»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, e' il seguente:
              «Art.  123.  -  Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
          armonia  con  la  Costituzione,  ne  determina  la forma di
          Governo  e  i  principi  fondamentali  di  organizzazione e
          funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
          iniziativa  e  del  referendum  su  leggi  e  provvedimenti
          amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi
          e dei regolamenti regionali.
              Lo  statuto  e'  approvato  e  modificato dal Consiglio
          regionale  con  legge  approvata a maggioranza assoluta dei
          suoi  componenti, con due deliberazioni successive adottate
          ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e'
          richiesta  l'apposizione del visto da parte del Commissario
          del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
          questione  di  legittimita'  costituzionale  sugli  statuti
          regionali  dinanzi  alla  Corte costituzionale entro trenta
          giorni dalla loro pubblicazione.
              Lo  statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora
          entro  tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
          un  cinquantesimo  degli elettori della Regione o un quinto
          dei   componenti   il   Consiglio   regionale.  Lo  statuto
          sottoposto  a  referendum  non  e'  promulgato  se  non  e'
          approvato dalla maggioranza dei voti validi.
              In  ogni  Regione,  lo  statuto disciplina il Consiglio
          delle  autonomie  locali, quale organo di consultazione fra
          la Regione e gli enti locali.».
              «Art.  127.  - Il Governo, quando ritenga che una legge
          regionale   ecceda   la   competenza  della  Regione,  puo'
          promuovere  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
          dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro sessanta giorni
          dalla sua pubblicazione.
              La  Regione,  quando  ritenga  che  una legge o un atto
          avente  valore  di  legge dello Stato o di un'altra Regione
          leda  la  sua  sfera  di  competenza,  puo'  promuovere  la
          questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
          costituzionale  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione
          della legge o dell'atto avente valore di legge.».
              - Il testo degli articoli 25, 31, 39, 40, 41 e 42 della
          legge   11 marzo   1953,   n.  87,  recante:  «Norme  sulla
          Costituzione    e    sul    funzionamento    della    Corte
          costituzionale»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62
          del 14 marzo 1953, e' il seguente:
              «Art.  25.  - Il Presidente della Corte costituzionale,
          appena  e'  pervenuta  alla  Corte l'ordinanza con la quale
          l'autorita'   giurisdizionale   promuove   il  giudizio  di
          legittimita'  costituzionale,  ne  dispone la pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino
          Ufficiale» delle Regioni interessate.
              Entro  venti  giorni  dall'avvenuta notificazione della
          ordinanza,   ai   sensi  dell'art.  23,  le  parti  possono
          esaminare   gli   atti   depositati   nella  Cancelleria  e
          presentare le loro deduzioni.
              Entro  lo  stesso  termine, il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          possono  intervenire  in  giudizio  e  presentare  le  loro
          deduzioni.».
              «Art.   31.   -   La   questione   della   legittimita'
          costituzionale  di  una  legge di una Regione puo', a norma
          dell'ultimo  comma dell'art. 127 della Costituzione, essere
          promossa  entro il termine di quindici giorni dalla data in
          cui  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri ha ricevuto
          comunicazione  dal Presidente della Giunta regionale che la
          legge e' stata per la seconda volta approvata dal Consiglio
          regionale.
              La  questione  e'  sollevata,  previa deliberazione del
          Consiglio   dei  Ministri,  dal  Presidente  del  Consiglio
          mediante   ricorso  diretto  alla  Corte  costituzionale  e
          notificato, entro il termine previsto dal comma precedente,
          al Presidente della Giunta regionale.
              Il  ricorso  deve  essere  depositato nella Cancelleria
          della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
          dalla notificazione.».
              -  Si  riporta il testo dall'art. 32 della citata legge
          11  marzo  1953,  n.  87,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.   32.   -   La   questione   della   legittimita'
          costituzionale  di  una  legge o di un atto avente forza di
          legge  dello  Stato  puo' essere promossa dalla Regione che
          ritiene  dalla  legge  o  dall'atto  invasa  la sfera della
          competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione
          e da leggi costituzionali.
              La  questione  di  legittimita'  costituzionale, previa
          deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,   e'  promossa  dal
          Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
          costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei
          Ministri   entro   il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.».
              -  Si  riporta il testo dall'art. 33 della citata legge
          11  marzo  1953,  n.  87,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 33. - La questione di legittimita' costituzionale
          di  una  legge  o  di  un atto avente forza di legge di una
          Regione  puo' essere, a norma dell'art. 127, secondo comma,
          della   Costituzione,  promossa  da  un'altra  Regione  che
          ritenga   da   quella  legge  invasa  la  sfera  della  sua
          competenza.
              La   questione,   previa   deliberazione  della  Giunta
          regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante
          ricorso  diretto  alla  Corte  costituzionale e notificato,
          entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla pubblicazione
          della  legge,  al  Presidente della Giunta della Regione di
          cui  si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei
          Ministri.
              Il  ricorso  deve  essere  depositato nella Cancelleria
          della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
          dall'ultima notificazione.».
              «Art.  39.  -  Se  la Regione invade con un suo atto la
          sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato
          ovvero   ad   un'altra  Regione,  lo  Stato  o  la  Regione
          rispettivamente  interessata  possono proporre ricorso alla
          Corte  costituzionale per il regolamento di competenza. Del
          pari  puo'  produrre  ricorso  la  Regione  la cui sfera di
          competenza  costituzionale  sia  invasa  da  un  atto dello
          Stato.
              Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a
          decorrere   dalla   notificazione  o  pubblicazione  ovvero
          dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
              Il  ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri o da un Ministro da lui delegato e
          per  la  Regione  dal  Presidente della Giunta regionale in
          seguito a deliberazione della Giunta stessa.
              Il  ricorso per regolamento di competenza deve indicare
          come  sorge  il  conflitto  di  attribuzione  e specificare
          l'atto   dal   quale  sarebbe  stata  invasa  la  sfera  di
          competenza,  nonche'  le  disposizioni della Costituzione e
          delle leggi costituzionali che si ritengono violate.».
              «Art.  40.  -  L'esecuzione  degli  atti che hanno dato
          luogo  al  conflitto  di  attribuzione  fra Stato e Regione
          ovvero  fra  Regioni  puo' essere in pendenza del giudizio,
          sospesa  per  gravi  ragioni, con ordinanza motivata, dalla
          Corte.».
              «Art.  41. - Si osservano per i ricorsi per regolamento
          di   competenza   indicati   nei   precedenti  articoli  le
          disposizioni  degli  articoli 23,  25,  26  e 38, in quanto
          applicabili.».
              «Art.  42.  -  Le  disposizioni  di  questa sezione che
          riguardano  la Regione ed i suoi organi si osservano anche,
          in  quanto  applicabili,  per le due Province della Regione
          Trentino-Alto Adige.».