Art. 9.
                Inizio di una sperimentazione clinica
  1.  Il  promotore  della  sperimentazione inizia la sperimentazione
clinica  dopo  aver  ottenuto il parere favorevole del comitato etico
competente   e  qualora  le  autorita'  competenti  non  gli  abbiano
comunicato  obiezioni motivate. Nel caso in cui le obiezioni motivate
siano  espresse  da  autorita' locali, l'impossibilita' di avviare la
sperimentazione   e'   riferita   alla  singola  struttura  sanitaria
interessata; nel caso in cui l'autorita' competente sia quella di cui
all'articolo   2,   comma   1,   lettera  t),  numeri  2)  e  3),  la
sperimentazione   non  puo'  essere  condotta  in  alcun  centro.  Le
procedure relative all'emanazione di tali decisioni possono svolgersi
in  parallelo  o  meno,  secondo  le  preferenze  del promotore della
sperimentazione.
  2.  Prima  dell'inizio  di  qualsiasi  sperimentazione  clinica  il
promotore  della sperimentazione e' tenuto a presentare la domanda di
autorizzazione  nella  forma prescritta, individuata nella lettera a)
del comma 11, all'autorita' competente.
  3.   Se   l'autorita'   competente   comunica  al  promotore  della
sperimentazione  di  avere  obiezioni  motivate,  il  promotore della
sperimentazione  ha  una  sola volta la possibilita' di modificare il
contenuto  della  domanda  di  cui  al comma 2, onde tenere in debita
considerazione  le  obiezioni sollevate dall'autorita' competente. Il
termine  di  cui  al comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento
delle modifiche richieste. Qualora il promotore della sperimentazione
non modifichi la domanda come indicato, entro trenta giorni o entro i
termini  di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi
respinta e la sperimentazione non puo' avere inizio.
  4.  L'esame,  da parte dell'autorita' competente, di una domanda di
autorizzazione  nella  forma  prescritta  di  cui  al  comma  2, deve
concludersi   entro   i  sessanta  giorni.  Vengono  fatte  salve  le
fattispecie  di  cui  agli  articoli 5 e 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in
cui  l'autorita' competente e' quella prevista dall'articolo 2, comma
1,  lettera  t),  numero  3).  L'autorita'  competente  puo' tuttavia
comunicare al promotore della sperimentazione prima della scadenza di
detti  termini  di  non  avere  obiezioni. Non e' ammessa proroga del
termine di cui sopra, fatte salve le sperimentazioni che utilizzino i
medicinali  elencati  al  comma 6, per i quali e' ammessa una proroga
massima  di  trenta  giorni. Per tali prodotti, il termine di novanta
giorni  e'  prorogato  di  altri  novanta  giorni  ove sia necessario
acquisire  le  valutazioni  tecniche  degli  organismi previsti dalle
norme  vigenti.  Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun
limite di tempo per il periodo di valutazione della domanda.
  5.  Ferme  restando le disposizioni di cui al comma 6, il promotore
della  sperimentazione  deve  ottenere l'autorizzazione scritta prima
dell'inizio  delle  sperimentazioni  cliniche  sui medicinali che non
hanno  un'autorizzazione  di  immissione  in  commercio, ai sensi del
decreto   legislativo   29   maggio   1991,   n.  178,  e  successive
modificazioni,  e  a  tale  fine  indicati  in  uno  specifico elenco
adottato  con  decreto del Ministro della salute. Detto elenco potra'
contenere  solo  i  medicinali  di cui alla parte A dell'allegato del
regolamento   (CEE)   n.   2309/93,   nonche'  altri  medicinali  con
caratteristiche   particolari,   quali  prodotti  medicinali  il  cui
ingrediente  o  ingredienti  attivi  siano  un  prodotto biologico di
origine  umana o animale o contengano componenti biologici di origine
umana o animale o la cui produzione richieda tali componenti.
  6.  Il promotore della sperimentazione deve, altresi', ottenere una
autorizzazione   scritta   prima  dell'inizio  delle  sperimentazioni
cliniche  che  comportino  il  ricorso  a  medicinali  per la terapia
genica,  per  la  terapia  cellulare  somatica,  compresa  la terapia
cellulare   xenogenica,  nonche'  a  tutti  i  medicinali  contenenti
organismi  geneticamente  modificati.  Non  possono essere effettuate
sperimentazioni  di  terapia  genica  che  portino  a  modifiche  del
patrimonio genetico germinale del soggetto.
  7.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 6 e' rilasciata fatta salva
l'eventuale  applicazione  del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206,    sull'impiego   confinato   di   microrganismi   geneticamente
modificati,   e   del  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  92,
sull'emissione  deliberata  nell'ambiente  di organismi geneticamente
modificati.
  8.   Nei   casi   in   cui   l'autorita'  competente  a  rilasciare
l'autorizzazione  della  sperimentazione  di cui al presente articolo
sia  il Ministero della salute, detta autorizzazione viene rilasciata
dalla  Direzione  generale  della  valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza.
  9.  Nei  casi  di  cui  al comma 8, il richiedente l'autorizzazione
versa  una  tariffa  da  stabilirsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con decreto del Ministro
della  salute,  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 12, della legge 29
dicembre  1990,  n.  407.  Le relative entrate saranno utilizzate dal
Ministero  della  salute,  ai  fini dell'attivita' di controllo sulla
sperimentazione clinica dei medicinali.
  10.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  di cui al comma 9 sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero  della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  11.   Con   decreto   del   Ministro  della  salute,  che  traspone
nell'ordinamento  nazionale  le  indicazioni  dettagliate  pubblicate
dalla Commissione europea, sono stabiliti:
    a)  il  modello  e  il contenuto della domanda di cui al comma 2,
nonche'  la  documentazione  da  presentare  a sostegno della domanda
circa  la  qualita'  e  la  fabbricazione  del  medicinale in fase di
sperimentazione,   la   prove  tossicologiche  e  farmacologiche,  il
protocollo  e  le  informazioni  di  carattere clinico sul medicinale
stesso,  incluso  il  dossier  per  lo  sperimentatore,  fatte  salve
ulteriori  integrazioni definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 4
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 settembre 2001, n.
439;
    b) il modello e il contenuto della proposta di emendamenti di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  relativa  alle  modifiche
sostanziali apportate al protocollo;
    c)   la  dichiarazione  di  conclusione  o  di  cessazione  della
sperimentazione.
  12.  Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture gia'
individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute.
 
          Note all'art. 9:
              - Gli articoli 5 e 9, del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recitano:
              "Art.  5  (Accertamenti  istruttori).  -  1. L'Istituto
          superiore  di  sanita',  sulla base della documentazione di
          cui  all'art.  4,  comma  1,  richiedendo,  ove necessario,
          supplementi   di  documentazione  o  colloqui  con  esperti
          designati   del   richiedente,   formula  un  parere  sulla
          ammissibilita'  alla  sperimentazione  di  fase I del nuovo
          prodotto farmaceutico, in base:
                a) alla  valutazione  della  qualita'  del  prodotto,
          anche mediante verifiche su campioni ove necessario;
                b) alla   valutazione   del   rapporto   fra   rischi
          prevedibili   e   benefici  ipotizzabili  in  relazione  ai
          risultati della sperimentazione pre-clinica.
              2. Il parere sull'ammissibilita' indica, se del caso, i
          limiti    e   le   condizioni   cui   e'   subordinata   la
          sperimentazione   di  fase  I;  esso  e'  comunicato  entro
          sessanta  giorni  dalla data di cui all'art. 4, comma 4, al
          Ministero della sanita' ed al richiedente.
              3.   Per   la  sperimentazione  di  fase  I  realizzata
          direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di
          altre  malattie  per  le quali i farmaci non possono essere
          utilizzati   in   soggetti   volontari   sani,   il  parere
          sull'ammissibilita'  si  riferisce esclusivamente all'avvio
          della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalita'
          dell'esecuzione    del   protocollo   sono   rimesse   alle
          valutazioni   del   Comitato   etico   in   cui   opera  lo
          sperimentatore   coordinatore.  Ai  fini  dell'accertamento
          della   qualita'   efficacia   e   sicurezza  del  prodotto
          farmaceutico,  il termine procedimentale di cui al comma 2,
          e'  ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell'esito
          dell'attivita'   istruttoria.   Il  Comitato  etico  potra'
          iniziare  la  propria  attivita'  istruttoria  sullo stesso
          protocollo   anche   in   attesa   del   parere  definitivo
          sull'ammissibilita'  da  parte  dell'Istituto  superiore di
          sanita'.
              4.  Il  termine  di  sessanta  giorni e' sospeso quando
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  invita il richiedente a
          regolarizzare  la domanda, ad integrare la documentazione o
          a partecipare ad una audizione.
              5.  La  domanda  decade  se il richiedente non risponde
          entro il termine di un anno dalla data di ricevimento delle
          richieste dell'Istituto di cui al comma 4.".
              "Art.   9   (Medicinali  di  particolare  importanza  e
          riduzione di termini procedimentali). - 1. Sono considerati
          medicinali   di  particolare  importanza  terapeutica  quei
          prodotti farmaceutici che sono:
                a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi
          grave o infausta;
                b) proposti per il trattamento di malattie rare;
                c) che   ipotizzano   un  sostanziale  progresso  nel
          trattamento di determinate malattie;
                d) preparati con tecnologie innovative.
              2.  Ai fini dell'accertamento della qualita', efficacia
          e   sicurezza   del   prodotto   farmaceutico,   i  termini
          procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono
          ridotti    rispettivamente   a   trenta   giorni   per   la
          comunicazione  dell'esito  dell'istruttoria  ed  a quindici
          giorni per le modifiche dell'autorizzazione.
              3.  La  richiesta  di riconoscimento di appartenenza ad
          una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta
          contestualmente   alla   domanda   di   cui  all'art.  4  e
          l'accettazione    di    detta   richiesta   e'   notificata
          all'interessato  contestualmente  alla comunicazione di cui
          all'art. 4, comma 4.".
              - Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 1991,
          n. 178, vedi note all'art. 1.
              -  Il  regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 214 del 24 agosto 1993.
              -  Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  98/81/CE  che  modifica  la
          direttiva  90/219/CE,  concernente  l'impiego  confinato di
          microrganismi geneticamente modificati".
              -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 92, reca:
          "Attuazione    della   direttiva   90/220/CEE   concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati".
              -  L'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recita:
              "2.  Con decreto del presidente dell'Istituto superiore
          di sanita' e' individuata la documentazione di cui al comma
          1,  lettere  a),  b), c) e d), da allegare alla domanda. Il
          decreto   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana.".