Art. 9. Inizio di una sperimentazione clinica 1. Il promotore della sperimentazione inizia la sperimentazione clinica dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e qualora le autorita' competenti non gli abbiano comunicato obiezioni motivate. Nel caso in cui le obiezioni motivate siano espresse da autorita' locali, l'impossibilita' di avviare la sperimentazione e' riferita alla singola struttura sanitaria interessata; nel caso in cui l'autorita' competente sia quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3), la sperimentazione non puo' essere condotta in alcun centro. Le procedure relative all'emanazione di tali decisioni possono svolgersi in parallelo o meno, secondo le preferenze del promotore della sperimentazione. 2. Prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica il promotore della sperimentazione e' tenuto a presentare la domanda di autorizzazione nella forma prescritta, individuata nella lettera a) del comma 11, all'autorita' competente. 3. Se l'autorita' competente comunica al promotore della sperimentazione di avere obiezioni motivate, il promotore della sperimentazione ha una sola volta la possibilita' di modificare il contenuto della domanda di cui al comma 2, onde tenere in debita considerazione le obiezioni sollevate dall'autorita' competente. Il termine di cui al comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento delle modifiche richieste. Qualora il promotore della sperimentazione non modifichi la domanda come indicato, entro trenta giorni o entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi respinta e la sperimentazione non puo' avere inizio. 4. L'esame, da parte dell'autorita' competente, di una domanda di autorizzazione nella forma prescritta di cui al comma 2, deve concludersi entro i sessanta giorni. Vengono fatte salve le fattispecie di cui agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in cui l'autorita' competente e' quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3). L'autorita' competente puo' tuttavia comunicare al promotore della sperimentazione prima della scadenza di detti termini di non avere obiezioni. Non e' ammessa proroga del termine di cui sopra, fatte salve le sperimentazioni che utilizzino i medicinali elencati al comma 6, per i quali e' ammessa una proroga massima di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine di novanta giorni e' prorogato di altri novanta giorni ove sia necessario acquisire le valutazioni tecniche degli organismi previsti dalle norme vigenti. Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun limite di tempo per il periodo di valutazione della domanda. 5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il promotore della sperimentazione deve ottenere l'autorizzazione scritta prima dell'inizio delle sperimentazioni cliniche sui medicinali che non hanno un'autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e a tale fine indicati in uno specifico elenco adottato con decreto del Ministro della salute. Detto elenco potra' contenere solo i medicinali di cui alla parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/93, nonche' altri medicinali con caratteristiche particolari, quali prodotti medicinali il cui ingrediente o ingredienti attivi siano un prodotto biologico di origine umana o animale o contengano componenti biologici di origine umana o animale o la cui produzione richieda tali componenti. 6. Il promotore della sperimentazione deve, altresi', ottenere una autorizzazione scritta prima dell'inizio delle sperimentazioni cliniche che comportino il ricorso a medicinali per la terapia genica, per la terapia cellulare somatica, compresa la terapia cellulare xenogenica, nonche' a tutti i medicinali contenenti organismi geneticamente modificati. Non possono essere effettuate sperimentazioni di terapia genica che portino a modifiche del patrimonio genetico germinale del soggetto. 7. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata fatta salva l'eventuale applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 8. Nei casi in cui l'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione della sperimentazione di cui al presente articolo sia il Ministero della salute, detta autorizzazione viene rilasciata dalla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza. 9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente l'autorizzazione versa una tariffa da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le relative entrate saranno utilizzate dal Ministero della salute, ai fini dell'attivita' di controllo sulla sperimentazione clinica dei medicinali. 10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone nell'ordinamento nazionale le indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, sono stabiliti: a) il modello e il contenuto della domanda di cui al comma 2, nonche' la documentazione da presentare a sostegno della domanda circa la qualita' e la fabbricazione del medicinale in fase di sperimentazione, la prove tossicologiche e farmacologiche, il protocollo e le informazioni di carattere clinico sul medicinale stesso, incluso il dossier per lo sperimentatore, fatte salve ulteriori integrazioni definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439; b) il modello e il contenuto della proposta di emendamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativa alle modifiche sostanziali apportate al protocollo; c) la dichiarazione di conclusione o di cessazione della sperimentazione. 12. Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture gia' individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute.
Note all'art. 9: - Gli articoli 5 e 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recitano: "Art. 5 (Accertamenti istruttori). - 1. L'Istituto superiore di sanita', sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, richiedendo, ove necessario, supplementi di documentazione o colloqui con esperti designati del richiedente, formula un parere sulla ammissibilita' alla sperimentazione di fase I del nuovo prodotto farmaceutico, in base: a) alla valutazione della qualita' del prodotto, anche mediante verifiche su campioni ove necessario; b) alla valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici ipotizzabili in relazione ai risultati della sperimentazione pre-clinica. 2. Il parere sull'ammissibilita' indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui e' subordinata la sperimentazione di fase I; esso e' comunicato entro sessanta giorni dalla data di cui all'art. 4, comma 4, al Ministero della sanita' ed al richiedente. 3. Per la sperimentazione di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere utilizzati in soggetti volontari sani, il parere sull'ammissibilita' si riferisce esclusivamente all'avvio della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalita' dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle valutazioni del Comitato etico in cui opera lo sperimentatore coordinatore. Ai fini dell'accertamento della qualita' efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2, e' ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'attivita' istruttoria. Il Comitato etico potra' iniziare la propria attivita' istruttoria sullo stesso protocollo anche in attesa del parere definitivo sull'ammissibilita' da parte dell'Istituto superiore di sanita'. 4. Il termine di sessanta giorni e' sospeso quando l'Istituto superiore di sanita' invita il richiedente a regolarizzare la domanda, ad integrare la documentazione o a partecipare ad una audizione. 5. La domanda decade se il richiedente non risponde entro il termine di un anno dalla data di ricevimento delle richieste dell'Istituto di cui al comma 4.". "Art. 9 (Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali). - 1. Sono considerati medicinali di particolare importanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che sono: a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi grave o infausta; b) proposti per il trattamento di malattie rare; c) che ipotizzano un sostanziale progresso nel trattamento di determinate malattie; d) preparati con tecnologie innovative. 2. Ai fini dell'accertamento della qualita', efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche dell'autorizzazione. 3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 4 e l'accettazione di detta richiesta e' notificata all'interessato contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4, comma 4.". - Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, vedi note all'art. 1. - Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato nella GUCE n. L 214 del 24 agosto 1993. - Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca: "Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati". - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca: "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". - L'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recita: "2. Con decreto del presidente dell'Istituto superiore di sanita' e' individuata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla domanda. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".