Art. 9.

                      Revoca delle agevolazioni

  1.  E'  fatto divieto alle societa' beneficiarie delle agevolazioni
di  ripristinare  la  capacita'  produttiva soppressa nei cinque anni
successivi alla data del pagamento.
  2.  In  caso  di  innoservanza  di  quanto  disposto al comma 1, le
imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura
pari  alla  capacita'  produttiva  ripristinata,  con  il conseguente
obbligo  di  restituire  il  corrispondente contributo comprensivo di
interessi legali e rivalutazione.
  3.  In  caso  di  inosservanza  dell'accordo  interaziendale di cui
all'articolo  2,  comma 2, lettera a) del presente decreto, l'impresa
interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo.
  4. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti
commi si applicano alle societa' controllanti, controllate o comunque
collegate alle societa' destinatarie dei contributi medesimi.
  5.  La  revoca  dei  benefici concessi e', altresi', disposta nelle
fattispecie previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 gennaio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano
Visto,  il  Guardasigilli: Castelli   Registrato alla Corte dei conti
il 9 marzo 2004   Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 250
 
          Nota all'art. 9:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  123 (Disposizioni per la
          razionalizzazione  degli  interventi  di  sostegno pubblico
          alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
          di   assenza   di   uno   o   piu'   requisiti,  ovvero  di
          documentazione  incompleta o irregolare, per fatti comunque
          imputabili  al  richiedente  e  non  sanabili,  il soggetto
          competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
          di  revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione
          al Ministero delle finanze.
              2.  In  caso  di  revoca  degli interventi, disposta ai
          sensi   del   comma 1,   si   applica  anche  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
          somma   in   misura   da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito.
              3.  Qualora  i  beni  acquistati con l'intervento siano
          alienati,  ceduti  o  distratti  nei cinque anni successivi
          alla  concessione,  ovvero  prima  che abbia termine quanto
          previsto  dal  progetto ammesso all'intervento, e' disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4.
              4.   Nei   casi   di  restituzione  dell'intervento  in
          conseguenza  della  revoca  di  cui  al comma 3, o comunque
          disposta   per   azioni   o   atti  addebitati  all'impresa
          beneficiaria,  e  della  revoca di cui al comma 1, disposta
          anche    in    misura    parziale   purche'   proporzionale
          all'inadempimento  riscontrato,  l'impresa  stessa versa il
          relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente alla data dell'ordinativo di
          pagamento,  ovvero  alla data di concessione del credito di
          imposta,  maggiorato  di cinque punti percentuali. In tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
              5.  Per  le  restituzioni  di  cui al comma 4 i crediti
          nascenti  dai  finanziamenti  erogati ai sensi del presente
          decreto  legislativo  sono preferiti a ogni altro titolo di
          prelazione  da  qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
          privilegio  per  spese  di  giustizia  e di quelli previsti
          dall'art.  2751-bis  del  codice  civile  e  fatti  salvi i
          diritti  preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
          provvede  con  l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art 67,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 gennaio   1988,   n.   43,   delle   somme   oggetto  di
          restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
          e interessi e delle relative sanzioni.
              6.  Le  somme  restituite  ai  sensi  del  comma 4 sono
          versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato  per
          incrementare  la  disponibilita'  di cui all'art. 10, comma
          2.».