Art. 9.
(Disposizioni    in    materia    di   risanamento   degli   impianti
                          radiotelevisivi)

1.  All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
aggiunto  il  seguente  periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente
operanti,  interessati  da  ordinanze  di  riduzione a conformita' di
impianti  di  radiodiffusione  per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici
del  Ministero  delle  comunicazioni  piani di risanamento, ottenendo
autorizzazione  alla  modifica  degli impianti, cui hanno ottemperato
nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al
precedente periodo, ridotte di un terzo".
 
          Note all'art. 9.
              - L'art.  2  del  decreto-legge  23 gennaio 2001, n. 5,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
          n.  66,  recante: «Disposizioni urgenti per il differimento
          di  termini  in  materia  di  trasmissioni  radiotelevisive
          analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di
          impianti   radiotelevisivi»,   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  24 gennaio  2001,  n.  19, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' seguente:
              «Art.  2  (Trasferimento  e  risanamento degli impianti
          radiotelevisivi).  - 1. In attesa dell'attuazione dei piani
          di  assegnazione  delle  frequenze  di  cui all'art. 1, gli
          impianti   di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva,  che
          superano  o  concorrono  a  superare  in  modo ricorrente i
          limiti  e  i  valori  stabiliti  in attuazione dell'art. 1,
          comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  sono  trasferiti,  con  onere  a  carico del titolare
          dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province
          autonome,  nei  siti  individuati  dal  piano  nazionale di
          assegnazione   delle   frequenze   televisive   in  tecnica
          analogica  e dai predetti piani e, fino alla loro adozione,
          nei  siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
          purche'  ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
          Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento
          e,  decorsi  inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
          Ministero  dell'ambiente,  disattiva  gli  impianti fino al
          trasferimento.
              1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni
          competenti,  ferme  restando  le  competenze  attribuite ai
          comuni  medesimi  in materia di urbanistica ed edilizia per
          quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia
          mobile  anche  ai  fini  della  tutela  dell'ambiente,  del
          paesaggio nonche' della tutela della salute.
              2.  Le  azioni  di risanamento previste dall'art. 5 del
          decreto    10 settembre   1998,   n.   381   del   Ministro
          dell'ambiente  sono disposte dalle regioni e dalle province
          autonome  a  carico dei titolari degli impianti. I soggetti
          che  non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
          nei  termini  e  con le modalita' ivi previsti, sono puniti
          con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
          del  pagamento  in  misura ridotta di cui all'art. 16 della
          legge  24 novembre  1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300
          milioni,  irrogata dalle regioni e dalle province autonome.
          In  caso  di  reiterazione  della  violazione,  il Ministro
          dell'ambiente,  fatte salve le disposizioni di cui all'art.
          8  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8
          della  legge  3 marzo  1987,  n.  59,  di  concerto  con il
          Ministro   della   sanita'   e   con   il   Ministro  delle
          comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni
          e   delle   province   autonome,  la  disattivazione  degli
          impianti,  alla  quale  provvedono  i competenti organi del
          Ministero  delle  comunicazioni,  fino all'esecuzione delle
          azioni  di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente
          operanti   interessati   da   ordinanze   di   riduzione  a
          conformita'  di impianti di radiodiffusione per esigenze di
          carattere  urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
          presentato  agli  organi  periferici  del  Ministero  delle
          comunicazioni     piani     di    risanamento,    ottenendo
          autorizzazione  alla  modifica  degli  impianti,  cui hanno
          ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano
          le  sanzioni  di  cui  al precedente periodo, ridotte di un
          terzo.».