Art. 9. (Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi) 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".
Note all'art. 9. - L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' seguente: «Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi). - 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela della salute. 2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente operanti interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo.».