Art. 9.
                    Produzione e confezionamento
  1.  La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari
deve  essere  effettuata  in  stabilimenti  autorizzati dal Ministero
della  salute  secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  2.   L'elenco   di  cui  all'articolo  10,  comma  6,  del  decreto
legislativo   n.   111   del  1992  include  anche  gli  stabilimenti
autorizzati  alla  produzione  e  al  confezionamento  di integratori
alimentari con la relativa tipologia di produzione.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  il Ministro della salute aggiorna l'elenco di cui al comma 2
con le opportune precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate,
specificando  gli  stabilimenti risultati idonei alla produzione e al
confezionamento di integratori alimentari.
  4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  il  Ministro  della salute, con proprio decreto, individua i
requisiti  tecnici  e i criteri generali necessari per l'abilitazione
alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.
  5.  Per  gli  stabilimenti  operanti  in  regime  di autorizzazione
provvisoria,  ai  sensi  della  circolare n. 3 del 18 luglio 2002, il
Ministro  della  salute  definisce,  con  apposito decreto, procedure
semplificate  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  definitiva alla
produzione  e  confezionamento  di  integratori  di cui alla medesima
circolare e l'inserimento nell'elenco di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  10  del decreto legislativo n. 111/1992 cosi'
          recita:
              «Art.   10   (Produzione  e  confezionamento). - 1.  La
          produzione   e  il  confezionamento  dei  prodotti  di  cui
          all'art.   1   deve   essere   effettuata  in  stabilimenti
          autorizzati dal Ministro della sanita'.
              2.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata
          previa   verifica   della   sussistenza   delle  condizioni
          igienico-sanitarie  e  dei requisiti tecnici prescritti dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n.
          327,  e  successive modificazioni e della disponibilita' di
          un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.
              3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui
          al comma 2 e' effettuato dal Ministero della sanita' con la
          collaborazione   di   esperti  dell'Istituto  superiore  di
          sanita'.
              4.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 viene sospesa o
          revocata  quando  vengono  meno  i presupposti che ne hanno
          consentito il rilascio.
              5.  Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento
          dei  prodotti  di  cui  all'art.  1  di  nuova  attivazione
          autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi
          di  un  laureato  in  biologia,  in  chimica,  in chimica e
          tecnologia  farmaceutica,  in  farmacia,  in  medicina o in
          scienza  e  tecnologia  alimentari  quale  responsabile del
          controllo  di  qualita'  di  tutte  le  fasi  del  processo
          produttivo.
              6. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli
          stabilimenti    autorizzati    alla    produzione   ed   al
          confezionamento    degli    alimenti   destinati   ad   una
          alimentazione    particolare,    indicando    per   ciascun
          stabilimento la tipologia di produzione.
              7.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto   gli  stabilimenti  gia'
          riconosciuti  idonei  alla produzione ed al confezionamento
          dei  prodotti  dietetici  e  degli  alimenti  per  la prima
          infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie
          delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di
          cui al comma 6.
              8.  La  stessa  comunicazione  di  cui al comma 7 viene
          effettuata  altresi'  nello  stesso  termine  all'autorita'
          sanitaria territorialmente competente.
              9.  Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di
          cui  al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione
          ed  il  confezionamento dei prodotti per i quali sono stati
          riconosciuti idonei.
              10.  La  mancata  comunicazione,  di  cui  al  comma  7
          comporta  la decadenza delle autorizzazioni alla produzione
          ed  al  confezionamento  degli  alimenti  destinati  ad una
          alimentazione  particolare,  fermo  restando la facolta' di
          presentare istanza per una nuova autorizzazione.
              11.  Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo'
          prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma
          5.».