Art. 9.
             Verifica degli accessori e dei dispositivi
               in occasione delle verifiche periodiche
  1.  Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che
siano  superati  i  limiti ammissibili di pressione o di temperatura,
l'attrezzatura   a   pressione   deve   essere   dotata  di  adeguata
combinazione  di  dispositivi  di  protezione che garantiscono il non
superamento  dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In
particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
    a) accessori  di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione
delle  attrezzature  a  pressione  contro  il  superamento dei limiti
ammissibili. Essi comprendono:
      1)  dispositivi  per  la  limitazione  diretta della pressione,
quali  valvole  di  sicurezza,  dispositivi  a disco di rottura, aste
pieghevoli,  dispositivi  di  sicurezza pilotati per lo scarico della
pressione (CSPRS);
      2)  i  dispositivi  di  limitazione  che  attivano i sistemi di
regolazione   o  che  chiudono  e  disattivano  l'attrezzatura,  come
pressostati,  termostati,  interruttori  di  livello  del fluido e di
dispositivi   di   «misurazione,   controllo  e  regolazione  per  la
sicurezza» (SRMCR);
    b) dispositivi  di  controllo,  i  dispositivi  che permettono di
misurare  le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi
di controllo si dividono in:
      1)  strumenti  indicatori, dispositivi costituiti da una o piu'
unita'  distinte,  che permettono la lettura dei valori dei parametri
in  osservazione,  localmente  o  a  distanza, a mezzo di rilevazione
diretta  o  indiretta.  Gli  indicatori  comprendono  i  manometri  e
termometri,   indicatori  di  livello,  sensori  e  trasmettitori  di
pressione,  trasmettitori  di temperatura, trasmettitori di livello o
altri dispositivi equivalenti;
      2)  allarmi,  accessori  di controllo, costituiti da una o piu'
unita'  distinte,  installati  e  collegati  in  modo  tale  che,  al
raggiungimento   di  un  valore  predeterminato  e  prefissato  della
pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale
ai    fini    della    sicurezza    o    della    corretta   gestione
dell'apparecchiatura  in  pressione,  segnalano  con  mezzi  visivi e
sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la
necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
  2.  La  scelta  del  tipo  ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione   di   cui  al  comma  1,  devono  essere  effettuati  dal
fabbricante  o  dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni
di  esercizio  ed installazione per le varie situazioni di regime, di
transitorio e di emergenza.
  3.  Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i
requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita'
stabiliti dai relativi fabbricanti.
  4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere
accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza
e  controllo  di  cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le
modalita'   dell'articolo 13;  deve  essere  altresi'  accertato  che
l'installazione  e  la  reale  destinazione  d'uso dei componenti sia
conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
  5.  Per  la  verifica  di funzionalita' dei dispositivi indicati ai
precedenti  commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e
verifiche   su   banco  di  prova  ovvero  con  adeguati  sistemi  di
simulazione  che riproducano le possibili variazioni del parametro di
esercizio  in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative
del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.