Art. 9. Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche 1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono: a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono: 1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS); 2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza» (SRMCR); b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si dividono in: 1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o piu' unita' distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti; 2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o piu' unita' distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la necessita' di apportare le opportune correzioni al processo. 2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza. 3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita' stabiliti dai relativi fabbricanti. 4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalita' dell'articolo 13; deve essere altresi' accertato che l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative. 5. Per la verifica di funzionalita' dei dispositivi indicati ai precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.