ART. 9
                        (rapporto ambientale)

   1.  Per  i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica  deve  essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione,
un  rapporto  ambientale,  che  costituisce  parte  integrante  della
documentazione  del  piano  o  del programma proposto o adottato e da
approvarsi.
   2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso. L'Allegato I alla parte seconda del
presente  decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei
limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto
del  livello  delle  conoscenze e dei metodi di valutazione correnti,
dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e,
nei  casi  di processi di pianificazione a piu' livelli, tenuto conto
che   taluni  aspetti  sono  piu'  adeguatamente  valutati  in  altre
successive fasi di detto iter.
   3.  Per  redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate
le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente
decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma
oggetto  di  valutazione,  che  siano  comunque  disponibili  e anche
qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali
o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
   4.  Il  proponente ha la facolta' di attivare una fase preliminare
allo   scopo   di   definire,   in  contraddittorio  con  l'autorita'
competente,  le  informazioni  che devono essere fornite nel rapporto
ambientale.
   5.  Le  altre  autorita'  che,  per  le loro specifiche competenze
ambientali,  possono  essere  interessate  agli effetti sull'ambiente
dovuti  all'applicazione  del  piano  o del programma oggetto d'esame
devono  essere  consultate  al  momento della decisione sulla portata
delle  informazioni  da  includere nel rapporto ambientale e sul loro
livello di dettaglio.
   6.  Al  rapporto  ambientale  deve essere allegata una sintesi non
tecnica  dei  contenuti  del piano o programma proposto e degli altri
dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.