(Parte V - Allegato IX)
ALLEGATO IX 
 
Impianti termici civili 
 
Parte I 
Modulo di denuncia 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Parte II 
Requisiti tecnici e costruttivi 
  1. Definizioni 
  1.1.  Agli  effetti  delle  presenti  norme  valgono  le   seguenti
definizioni: 
  a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino. 
  b) bruciatore: dispositivo che consente  di  bruciare  combustibili
liquidi, gassosi o solidi  macinati,  previo  mescolamento  con  aria
comburente. 
  c)  camera  di  calma:  dispositivo  atto  a  separare  dai   fumi,
essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle  in
essi contenute. 
  d)  camini:  porzioni  ascendenti  dei  canali  da  fumo   atte   a
determinare un tiraggio  naturale  nei  focolari  ed  a  scaricare  i
prodotti della combustione nell'atmosfera. 
  e) canali da fumo: insieme delle  canalizzazioni  attraversate  dai
fumi prodotti dalla combustione. 
  f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della
forza centrifuga, le particelle in essi contenute. 
  g)  dispositivo  statico  o  mobile  che   consente   di   bruciare
combustibili solidi  nei  focolari,  assicurandone  il  contatto  con
l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri. 
  h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari
del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della  fiamma
possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali. 
  i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto
a  facilitare  la  dispersione   dei   prodotti   della   combustione
nell'atmosfera. 
  l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo
che consente di regolare il tiraggio. 
  m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima  dei
canali da fumo. 
  n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una
camera di combustione. 
  o)  tiraggio  forzato:  tiraggio  attivato  per   effetto   di   un
dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o degli
effluenti gassosi. 
  p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino  unicamente
per effetto della differenza di densita' esistente tra gli  effluenti
gassosi e l'aria atmosferica circostante. 
  q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in  un  punto  di
una determinata sezione retta dei canali da fumo. 
  r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativo
delle loro particelle. 
  2. Caratteristiche dei camini. 
  2.1. Ogni impianto  termico  civile  di  potenza  termica  nominale
superiore al valore di soglia (leve disporre di  uno  o  piu'  camini
tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti
della combustione. 
  2.2. Ogni camino deve avere, al di  sotto  dell'imbocco  del  primo
canale da fumo,  una  camera  di  raccolta  di  materiali  solidi  ed
eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire  una  completa
rimozione dei materiali accumulati e  l'ispezione  dei  canali.  Tale
camera deve essere dotata  di  un'apertura  munita  di  sportello  di
chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile. 
  2.3. I  camini  devono  garantire  la  tenuta  dei  prodotti  della
combustione e devono essere impermeabili e  termicamente  isolati.  I
materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere  adatti  a
resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore
ed all'azione dei prodotti della combustione e delle  loro  eventuali
condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla
corrosione. La sezione  interna  dei  camini  deve  essere  di  forma
circolare, quadrata o  rettangolare  con  rapporto  tra  i  lati  non
superiore a 1,5. 
  2.4 I camini che passano entro locali abitati  o  sono  incorporati
nell'involucro edilizio devono essere dimensionati in  modo  tale  da
evitare sovrappressioni, durante l'esercizio. 
  2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli  effluenti
gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da
mezzi meccanici. 
  2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati allo stesso
camino soltanto se fanno parte  dello  stesso  impianto  termico;  in
questo caso i generatori di calore dovranno immettere  in  collettori
dotati,   ove   necessario,   ciascuno   di   propria   serranda   di
intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del  tiraggio.
Camino e collettore dovranno essere dimensionati  secondo  la  regola
dell'arte. 
  2.7. Oli impianti  installati  o  che  hanno  subito  una  modifica
relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della  parte
quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati
con  prodotti  su  cui  sia  stata  apposta  la  marcatura  "CE".  In
particolare, tali camini devono: 
  - essere realizzati con materiali incombustibili; 
  - avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra
l'apparecchio e la quota di sbocco; 
  - essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
  - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza; 
  - garantire che siano evitati fenomeni di condensa; 
  - essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o
isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili; 
  - avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20  mm,  se  di
sezione quadrata o rettangolare; 
  -  avere  un'altezza  correlata  alla  sezione  utile  secondo  gli
appropriati metodi  di  calcolo  riportati  dalla  normativa  tecnica
vigente (norme UNI c norme CEN).  Resta  salvo  quanto  stabilito  ai
punti 2.9 e 2.10, 
  2.8.  Le  bocche  possono  terminare  comignoli  di  sezione  utile
d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati
in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la  dispersione  dei
fumi nell'atmosfera. 
  2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da
consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti  della
combustione e da evitare la reimmissione degli  stessi  nell'edificio
attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono
risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo  dei  tetti,
ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante  meno
di 10 metri. 
  2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e  50
metri da aperture  di  locali  abitati  devono  essere  a  quota  non
inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta. 
  2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il  suo
sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura
degli edifici, sempre distaccata dalle murature  circostanti  e  deve
essere circondata da una controcanna continua formante  intercapedine
per  consentire  la  normale  dilatazione   termica.   Sono   ammessi
nell'intercapedine elementi distanziatori o  di  fissaggio  necessari
per la stabilita del camino. 
  2.12. Al fine di agevolare analisi e  campionamenti  devono  essere
predisposti alla base del camino due  fori  allineati  sull'asse  del
camino con relativa chiusura  a  tenuta.  In  caso  di  impianti  con
potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono
essere predisposti  anche  alla  sommita'  dei  camini  in  posizione
accessibile per le verifiche; la distanza di tali  fori  dalla  bocca
non deve essere inferiore a cinque  volte  il  diametro  medio  della
sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori  devono
avere un diametro idoneo a  garantire  l'effettiva  realizzazione  di
analisi e campionamenti. 
  2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono  trovarsi  in  un  tratto
rettilineo del camino e a distanza non inferiore a  cinque  volte  la
dimensione  minima  della  sezione   retta   interna   da   qualunque
cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilita
tecniche di praticare i fori  alla  base  del  camino  alla  distanza
stabilita, questi possono essere praticati alla sommita'  del  camino
con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per
le verifiche. 
  3. Canali da fumo. 
  3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere  in  ogni
loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con  pendenza  non
inferiore al 5%.  I  canali  da  fumo  al  servizio  di  impianti  di
potenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h possono  avere
pendenza non inferiore al 2 per cento. 
  3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni  punto  del
loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino c
non inferiore alla sezione del camino stesso. 
  3.3. Per quanto riguarda la forma,  le  variazioni  ed  i  raccordi
delle sezioni dei canali da fumo e  le  loro  pareti  interne  devono
essere osservate le medesime norme prescritte per i camini. 
  3.4. I canali da fumo devono  essere  costituiti  con  strutture  e
materiali aventi le medesime caratteristiche stabilire per i camini. 
  3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il  loro  sviluppo  un
efficace e duraturo rivestimento coibente  tale  che  la  temperatura
delle superfici esterne non sia in nessun punto mm superiore a 50  C.
E'  ammesso  che   il   rivestimento   coibente   venga   omesso   in
corrispondenza  dei  giunti  di   dilatazione   e   degli   sportelli
d'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
  3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui  fanno
parte i focolari devono essere esclusivamente  metallici,  rimovibili
con facilita' e dovranno avere spessore non inferiore  ad  1/100  del
loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore
adeguato, nel caso di altri metalli. 
  3.7. Sulle pareti dei canali  da  fumo  devono  essere  predisposte
aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a
10 metri ed una ad ogni testata di  tratto  rettilineo.  Le  aperture
dovranno essere munite di sportelli  di  chiusura  a  tenuta  d'aria,
formati con doppia parete metallica. 
  3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro  qualora
gli apparecchi di cui fanno parte i focolari  non  possiedano  propri
dispositivi per la regolazione del tiraggio. 
  3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamenti
di campioni, devono essere predisposti sulle  pareti  dei  canali  da
fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del  diametro  di  mm
80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del  raccordo  con
ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare. 
  3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle  curve  o
raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per
i fori praticati sui camini. 
  4. Dispositivi accessori. 
  4.1. E' vietato l'uso  di  qualunque  apparecchio  od  impianto  di
trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che  comporti
lo scarico, anche parziale  delle  sostanze  derivanti  dal  processo
adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua. 
  4.2.  Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento  possono  essere
inseriti  in  qualunque  punto  del   percorso   dei   fumi   purche'
l'ubicazione ne  consenta  la  facile  accessibilita'  da  parte  del
personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto
alla loro sorveglianza. 
  4.3. L'adozione dei  dispositivi  di  cui  sopra  non  esime  dalla
osservanza  di  tutte  le   prescrizioni   contenute   nel   presente
regolamento. 
  4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto  concerne
le altezze di sbocco, le distanze, le strutture,  i  materiali  e  le
pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i
camini. 
  4.5. Il materiale che si raccoglie nei  dispositivi  suddetti  deve
essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente
in materia di rifiuti. 
  4.6. Tutte le  operazioni  di  manutenzione  e  di  pulizia  devono
potersi effettuare in modo  tale  da  evitare  qualsiasi  accidentale
dispersione del materiale raccolto. 
  5. Apparecchi indicatori. 
  5.1. Gli impianti termici devono  essere  dotati  degli  apparecchi
indicatori di cui appresso, allo scopo di consentire  il  rilevamento
dei principali  dati  caratteristici  relativi  alla  conduzione  dei
focolari. 
  a) Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve  essere
installato stabilmente alla base di ciascun  camino.  Le  indicazioni
del termometro, nel caso di focolari, aventi potenzialita'  superiore
ad un milione di kcal/h, devono essere registrate con  apparecchio  a
funzionamento continuo. 
  b) Due apparecchi misuratori delle pressioni relative  (riferite  a
quella atmosferica)  che  regnano  rispettivamente  nella  camera  di
combustione  ed  alla  base  del  camino,  per  ciascun  focolare  di
potenzialita' superiore ad un milione di kcal/h. 
  c)  Un  apparecchio  misuratore  della  concentrazione  volumetrica
percentuale dell'anidride carbonica (CO2  )  nonche'  dell'ossido  di
carbonio nonche' dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno (CO +  H2  )
contenuti nei  fumi,  inserito  in  un  punto  appropriato  del  loro
percorso.   In   sostituzione   dell'apparecchio   misuratore   della
concentrazione dell'ossido di carbonio e  dell'idrogeno  puo'  essere
adottato un apparecchio misuratore dell'ossigeno in eccesso  o  anche
un   indicatore   della   opacita'    dei    fumi.    E'    richiesta
un'apparecchiatura  composta  dei   due   dispositivi,   come   sopra
specificato, solamente per ogni focolare di potenzialita' superiore a
1.000.000 di kcal/h; essa deve essere integrata con un dispositivo di
allarme acustico riportato in un punto riconosciuto  idoneo  all'atto
del  collaudo  dell'impianto  termico.  Le  indicazioni   di   questi
apparecchi, nel caso di focolari aventi potenzialita' superiore a due
milioni di kcal/h, devono essere registrate in maniera continua. 
  5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori  a  servizio  degli
impianti  termici  aventi  potenzialita'  superiore  a  5.000.000  di
kcal/h, anche se  costituiti  da  un  solo  focolare,  devono  essere
riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori
delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione,  al  collaudo
dell'impianto termico. 
  5.3. Tutti gli apparecchi  indicatori,  ripetitori  e  registratori
delle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devono
essere tarati e riconosciuti idonei  con  il  collaudo  del  relativo
impianto termico e con ogni successivo controllo. 
 
Parte III 
Valori di emissione 
 
Sezione 1 
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi 
da biomasse e da biogas 
 
  1. Gli  impianti  termici  civili  che  utilizzano  i  combustibili
previsti  dall'allegato  X  diversi  da  biomasse  e  biogas   devono
rispettare, nelle condizioni di esercizio  piu'  gravose,  un  valore
limite di emissione per le polveri totali pari a 50  mg/Nm3  riferito
ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento,  arresto
e guasti. Il tenore volumetrico di  ossigeno  nell'effluente  gassoso
anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e  pari  al
6% per i combustibili solidi. T valori limite sono riferiti al volume
di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. 
  2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui  all'articolo
286,  comma  2,  non  sono  richiesti  se   l'impianto   utilizza   i
combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I,
lettere a), b), c), d), e) e i) e se sono  regolarmente  eseguite  le
operazioni di manutenzione previste dal decreto del Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 
 
Sezione 2 
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse 
  1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'Allegato
X devono rispettare i seguenti valori limite di  emissione,  riferiti
ad  un'ora  di  funzionamento  dell'impianto  nelle   condizioni   di
esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di  avviamento,  arresto  e
guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento  e'  pari  all'  11%  in
volume nell'effluente gassoso anidro. I valori limite  sono  riferiti
al volume di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle  condizioni
normali. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  [1] Agli impianti di potenza termica nominale pari o  superiore  al
valore di soglia e non superiore a  0,15  MW  si  applica  un  valore
limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3 . 
 
Sezione 3 
Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas 
  1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'Allegato X  devono
rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti  seguenti,
espressi  in  mg/Nm3  e   riferiti   ad   un'ora   di   funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,  esclusi  i
periodi di  avviamento,  arresto  e  guasti.  I  valori  limite  sono
riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso  secco  rapportato  alle
condizioni normali. 
  1.1  Per  i  motori  a  combustione  interna  i  valori  limite  di
emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno  pari  al  5%
nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  1.2. Per le turbine a gas  fisse  i  valori  limite  di  emissione,
riferiti  a  un  tenore  volumetrico  di  ossigeno   pari   al   15%,
nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  1.3 Per le altre tipologie di  impianti  di  combustione  i  valori
limite di emissione, riferiti a un  tenore  volumetrico  di  ossigeno
pari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono i seguenti: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Sezione 4 
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
  1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni
previste dalle sezioni precedenti si  applicano  i  metodi  contenuti
nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti : 
  - UNI EN 13284 - 1; 
  - UNI 9970; 
  - UNI 9969; 
  - UNI 10393; 
  - UNI EN 12619; 
  - UNI EN 13526; 
  - UNI EN 1911- 1,2,3. 
  2. Per la determinazione delle  concentrazioni  delle  polveri,  le
norme tecniche di cui  al  punto  1  non  si  applicano  nelle  parti
relative ai punti di prelievo. 
  3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi  di  azoto,
monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e'
consentito  anche  l'utilizzo  di  strumenti  di   misura   di   tipo
elettrochimico. 
  4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione  III,  in
esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
possono essere utilizzati i metodi in uso ai  sensi  della  normativa
previgente.