Art. 9.
                       Clausola di cedevolezza
  1  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere  sostituivo  dello  Stato  e  con  carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva  oggetto  del presente decreto legislativo, nelle regioni e
nelle  province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa  di  attuazione  regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia  dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi
restando   i   principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,
comma terzo, della Costituzione.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  117, commi terzo e quinto della Costituzione,
          cosi'  recitano:  «Sono materie di legislazione concorrente
          quelle  relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione
          europea  delle  regioni;  commercio  con l'estero; tutela e
          sicurezza  del  lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
          istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
          della   formazione   professionale;   professioni;  ricerca
          scientifica  e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
          settori  produttivi;  tutela  della  salute; alimentazione;
          ordinamento   sportivo;   protezione  civile;  governo  del
          territorio;  porti  e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di
          trasporto    e    di    navigazione;    ordinamento   della
          comunicazione;   produzione,   trasporto   e  distribuzione
          nazionale    dell'energia;   previdenza   complementare   e
          integrativa;   armonizzazione   dei   bilanci   pubblici  e
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario;  valorizzazione dei beni culturali e ambientali
          e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse
          di  risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
          regionale;  enti di credito fondiario e agrario a carattere
          regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
          alle  Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo che per la
          determinazione  dei  principi  fondamentali, riservata alla
          legislazione dello Stato».
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della
          legge  4  febbraio  2005,  n.  11, recante: «Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 2005, n. 37».
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo».