Art. 9.

Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte
        III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

  1.  Dopo  l'articolo 67  del  Codice  del  consumo  sono inseriti i
seguenti:
Sezione IV-bis

 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori


                             Art. 67-bis


                   Oggetto e campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  alla
commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche  quando  una  delle  fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione,  indipendentemente  dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
  2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da
una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo,   le   disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di
servizio,  ma le operazioni successive o distinte della stessa natura
scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,
gli    articoli 67-quater,   67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,
67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita
la  prima  operazione.  Tuttavia,  se nessuna operazione della stessa
natura  e'  eseguita  entro  un  periodo  di  un  anno,  l'operazione
successiva  e'  considerata  come  la  prima  di  una  nuova serie di
operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano le disposizioni degli
articoli 67-quater,  67-quinquies,  67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di
autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria,  assicurativa, dei
sistemi   di  pagamento  e  di  previdenza  individuale,  nonche'  le
competenze delle autorita' indipendenti di settore.

                            Art. 67-ter.

                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) contratto  a  distanza: qualunque contratto avente per oggetto
servizi  finanziari,  concluso  tra  un fornitore e un consumatore ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
    b) servizio  finanziario:  qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  di  pagamento,  di  investimento,  di assicurazione o di
previdenza individuale;
    c) fornitore:  qualunque  persona  fisica  o  giuridica, soggetto
pubblico   o   privato,  che,  nell'ambito  delle  proprie  attivita'
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi
finanziari oggetto di contratti a distanza;
    d) consumatore:   qualunque   soggetto   di  cui  all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del presente codice;
    e) tecnica  di  comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai
sensi  dell'articolo 50,  comma 1,  lettera b),  del presente codice,
possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio
finanziario tra le parti;
    f) supporto   durevole:   qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in  modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di  tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,
e   che   consenta   la   riproduzione  immutata  delle  informazioni
memorizzate;
    g) operatore  o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica o privata, la cui
attivita'   commerciale   o  professionale  consista  nel  mettere  a
disposizione  dei  fornitori  una  o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
    h) reclamo  del  consumatore:  una  dichiarazione,  sostenuta  da
validi  elementi  di  prova,  secondo  cui un fornitore ha commesso o
potrebbe  commettere  un'infrazione  alla  normativa sulla protezione
degli interessi dei consumatori;
    i) interessi  collettivi  dei  consumatori:  gli  interessi di un
numero  di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati
da un'infrazione.

                           Art. 67-quater.

Informazione  del consumatore prima della conclusione del contratto a
                              distanza

  1.  Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore
sia  vincolato  da  un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono
fornite le informazioni riguardanti:
    a) il fornitore;
    b) il servizio finanziario;
    c) il contratto a distanza;
    d) il ricorso.
  2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di
comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in
particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase
precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
  3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da
comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere
conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile
al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione
impiegata sia quella elettronica.
  4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi
agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.

                         Art. 67-quinquies.

                 Informazioni relative al fornitore

  1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
    a) l'identita'  del  fornitore  e  la  sua  attivita' principale,
l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi
altro  indirizzo  geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
fornitore;
    b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito in
Italia   e   l'indirizzo   geografico   rilevante  nei  rapporti  tra
consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
    c) se   il   consumatore   ha   relazioni   commerciali   con  un
professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,
la  veste  in  cui  agisce  nei  confronti  del  consumatore, nonche'
l'indirizzo  geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore e
professionista;
    d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico  registro  analogo,  il  registro  di  commercio  in  cui il
fornitore  e'  iscritto  e  il  numero di registrazione o un elemento
equivalente per identificarlo nel registro;
    e) qualora    l'attivita'   del   fornitore   sia   soggetta   ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.

                           Art. 67-sexies.

            Informazioni relative al servizio finanziario

  1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
    a) una  descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
    b) il  prezzo  totale  che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi
oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il
fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
    c) se  del  caso, un avviso indicante che il servizio finanziario
e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti
a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o
il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su
cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai
risultati futuri;
    d) l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre  imposte e
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
    e) qualsiasi  limite  del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
    f) le   modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le
caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle
operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
    g) qualsiasi   costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore
relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,
se addebitato;
    h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con
altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali
effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

                          Art. 67-septies.

            Informazioni relative al contratto a distanza

  1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
    a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo 67-duodecies  e,  se tale diritto esiste, la durata e le
modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo
che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi
dell'articolo 67-terdecies,   comma 1,   nonche'   alle   conseguenze
derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
    b) la  durata  minima  del  contratto  a  distanza,  in  caso  di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
    c) le  informazioni  relative agli eventuali diritti delle parti,
secondo  i  termini  del  contratto  a distanza, di mettere fine allo
stesso  prima  della  scadenza  o unilateralmente, comprese le penali
eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
    d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti  tra  l'altro  il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  e l'indirizzo a cui deve
essere inviata la comunicazione di recesso;
    e) lo  Stato  membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore  si  basa  per instaurare rapporti con il consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza;
    f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile
al contratto a distanza e sul foro competente;
    g) la  lingua  o  le  lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente
articolo,  nonche'  la  lingua  o  le lingue in cui il fornitore, con
l'accordo  del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del
contratto a distanza.

                           Art. 67-octies.

                  Informazioni relative al ricorso

  1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
    a) l'esistenza  o  la  mancanza  di  procedure extragiudiziali di
reclamo  e  di  ricorso  accessibili  al consumatore che e' parte del
contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che
consentono al Consumatore di avvalersene;
    b) l'esistenza  di  fondi  di  garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.

                           Art. 67-novies.

               Comunicazioni mediante telefonia vocale

  1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
    a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata   dal   fornitore   sono  dichiarati  in  maniera  inequivoca
all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
    b) devono  essere  fornite, previo consenso del consumatore, solo
le informazioni seguenti:
      1)  l'identita'  della persona in contatto con il consumatore e
il suo rapporto con il fornitore;
      2)   una   descrizione  delle  principali  caratteristiche  del
servizio finanziario;
      3)  il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  comprese tutte le imposte
versate  tramite  il  fornitore  o,  se  non e' possibile indicare il
prezzo  esatto,  la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che consenta al
consumatore di verificare quest'ultimo;
      4)  l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
      5)   l'esistenza   o   la   mancanza  del  diritto  di  recesso
conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la
durata  e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative
all'importo  che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi
dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
  2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili  su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il fornitore
comunica  in  ogni  caso  le  informazioni complete quando adempie ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.

                           Art. 67-decies.

           Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

  1. Oltre   alle   informazioni   di  cui  agli  articoli 67-quater,
67-quinquies,  67-sexies,  67-septies e 67-octies sono applicabili le
disposizioni  piu'  rigorose  previste dalla normativa di settore che
disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione
preliminare   che   sono   aggiuntive   rispetto   a  quelle  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello  sviluppo  economico  le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
  4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

                          Art. 67-undecies.

Comunicazione  delle  condizioni  contrattuali  e  delle informazioni
                             preliminari

  1.  Il  fornitore  comunica  al  consumatore  tutte  le  condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,   67-octies,   67-novies   e
67-decies,  su  supporto  cartaceo  o  su un altro supporto durevole,
disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima
che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da
un'offerta.
  2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo
la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato
concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di
comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
  3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,
se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali
su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non
sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del
servizio finanziario prestato.

                         Art. 67-duodecies.

                         Diritto di recesso

  1.  Il  consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
  2.  Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a
distanza  aventi  per  oggetto  le assicurazioni sulla vita di cui al
decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni  private,  e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi
pensionistici individuali.
  3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente:
    a) dalla  data  della  conclusione del contratto, tranne nel caso
delle  assicurazioni  sulla  vita, per le quali il termine comincia a
decorrere  dal  momento  in  cui  al consumatore e' comunicato che il
contratto e' stato concluso;
    b) dalla   data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni
contrattuali  e  le  informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se
tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
  4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa  durante  la  decorrenza del termine previsto per l'esercizio
del diritto di recesso.
  5. Il diritto di recesso non si applica:
    a) ai  servizi  finanziari,  diversi  dal servizio di gestione su
base  individuale  di  portafogli di investimento se gli investimenti
non  sono  stati  gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni
del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di
controllare  e  che possono aver luogo durante il periodo di recesso,
quali ad esempio i servizi riguardanti:
      1) operazioni di cambio;
      2) strumenti del mercato monetario;
      3) valori mobiliari;
      4) quote di un organismo di investimento collettivo;
      5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
      6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
      7)  contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti
di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
      8)   opzioni  per  acquistare  o  vendere  qualsiasi  strumento
previsto  dalla  presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti
che  si  regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
    b) alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o  alle
analoghe  polizze  assicurative a breve termine di durata inferiore a
un mese;
    c) ai  contratti  interamente  eseguiti  da  entrambe le parti su
esplicita  richiesta  scritta  del consumatore prima che quest'ultimo
eserciti   il  suo  diritto  di  recesso,  nonche'  ai  contratti  di
assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile per i danni
derivanti  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per
i quali si sia verificato l'evento assicurato;
    d) alle  dichiarazioni  dei  consumatori rilasciate dinanzi ad un
pubblico  ufficiale  a  condizione che il pubblico ufficiale confermi
che    al    consumatore    sono   garantiti   i   diritti   di   cui
all'articolo 67-undecies, comma 1.
  6.  Se  esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima
dello  scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state
date  ai  sensi  dell'articolo 67-septies,  comma 1,  lettera d), una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con
avviso   di   ricevimento   o   altro   mezzo   indicato   ai   sensi
dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
  7.  Il  presente  articolo non  si  applica  alla  risoluzione  dei
contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
  8.  Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad un determinato
servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo
sulla  base  di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il fornitore, questo
contratto  aggiuntivo  e'  risolto,  senza  alcuna penale, qualora il
consumatore  eserciti  il suo diritto di recesso secondo le modalita'
fissate dal presente articolo.

                         Art. 67-ter decies.

          Pagamento del servizio fornito prima del recesso

  1.  Il  consumatore  che  esercita  il  diritto di recesso previsto
dall'articolo 67-duodecies,   comma 1,   e'   tenuto  a  pagare  solo
l'importo   del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato  dal
fornitore  conformemente  al  contratto  a distanza. L'esecuzione del
contratto  puo'  iniziare  solo previa richiesta del consumatore. Nei
contratti  di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
  2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
    a) eccedere  un importo proporzionale all'importanza del servizio
gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto a distanza;
    b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
  3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo  in  base  al  comma 1  se  non e' in grado di provare che il
consumatore  e'  stato  debitamente informato dell'importo dovuto, in
conformita'  all'articolo 67-septies,  comma l,  lettera a). Egli non
puo'  tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio
all'esecuzione  del  contratto  prima  della  scadenza del periodo di
esercizio  del  diritto  di recesso di cui all'articolo 67-duodecies,
comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
  4.  Il  fornitore  e'  tenuto  a  rimborsare  al consumatore, entro
quindici   giorni,   tutti   gli  importi  da  questo  versatigli  in
conformita'  del  contratto  a distanza, ad eccezione dell'importo di
cui  al  comma 1.  Il  periodo decorre dal giorno in cui il fornitore
riceve  la  comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve
adempiere  alle  obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il
periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
  5.  Il  consumatore  paga  al  fornitore il corrispettivo di cui al
comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto
da  quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione
di   recesso.   Non   sono  ripetibili  gli  indennizzi  e  le  somme
eventualmente  corrisposte  dall'impresa agli assicurati e agli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
  6.  Per  i  finanziamenti  diretti  principalmente  a permettere di
acquistare  o  mantenere  diritti  di proprieta' su terreni o edifici
esistenti  o  progettati,  o  di  rinnovare  o ristrutturare edifici,
l'efficacia  del  recesso  e' subordinata alla restituzione di cui al
comma 5.

                       Art. 67-quater decies.

         Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

  1.  Il  consumatore  puo'  effettuare  il  pagamento  con  carte di
credito,  debito  o  con  altri  strumenti di Pagamento, ove cio' sia
previsto  tra  le  modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai
sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
  2.  Fatta  salva  l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge
3 maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio  1991,  n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento  riaccredita  al  consumatore i pagamenti non autorizzati o
dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di  pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette
o  fornisce  lo  strumento  di  pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sul valore
probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in
capo  all'ente  che  emette  o  fornisce  lo  strumento di pagamento,
l'onere   di  provare  che  la  transazione  di  pagamento  e'  stata
autorizzata,  accuratamente  registrata  e  contabilizzata  e  che la
medesima  non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso  dello  strumento di pagamento non comporta necessariamente che
il pagamento sia stato autorizzato.
  4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi
nell'ambito  di  contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni
di  sicurezza  conformi  a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare,  alle  esigenze  di  integrita',  di  autenticita'  e di
tracciabilita' delle operazioni medesime.

                      Art. 67-quinquies decies.

                        Servizi non richiesti

  1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in  caso  di  fornitura  non  richiesta.  In  ogni caso, l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
  2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni
servizio  non  richiesto  di  cui  al  presente  articolo costituisce
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24,
25 e 26.

                       Art. 67-sexies decies.

                     Comunicazioni non richieste

  1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche
di   comunicazione   a  distanza  richiede  il  previo  consenso  del
consumatore:
    a) sistemi  di chiamata senza intervento di un operatore mediante
dispositivo automatico;
    b) telefax.
  2.  Le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse da quelle
indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,
non  sono  autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il consenso del
consumatore interessato.
  3.  Le  misure  di  cui  ai  commi 1 e 2 non comportano costi per i
consumatori.

                       Art. 67-septies decies.

                              Sanzioni

  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  che
contravviene  alle  norme  di  cui  alla presente sezione, ovvero che
ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche'
nell'ipotesi   della   violazione   dell'articolo 67-novies   decies,
comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l
sono raddoppiati.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di
cui  alla  presente  sezione  e  le  relative  sanzioni sono irrogate
secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
  4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
  5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e
obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti
di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi
pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in
cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli
indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'
fatto  salvo  il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento
dei danni.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

                       Art. 67-octies decies.

                    Irrinunciabilita' dei diritti

  1.  I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono
irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  che abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni
della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono
comunque  essere  riconosciute le condizioni di tutela previste dalla
presente sezione.

                       Art. 67-novies decies.

              Ricorso giurisdizionale o amministrativo

  1.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui
all'articolo 137,   sono   legittimate  a  proporre  alle  competenti
autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al
fine  di  tutelare  gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo
per  l'accertamento  di  violazioni delle disposizioni della presente
sezione.
  2.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui
all'articolo 137,   sono   legittimate   a   proporre   all'autorita'
giudiziaria  l'azione  inibitoria per far cessare le violazioni delle
disposizioni  della  presente  sezione  nei confronti delle imprese o
degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio dei
rispettivi  poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano  ai  soggetti  vigilati  la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
  4.   Sono   fatte   salve,   ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di  pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive
autorita' di vigilanza di settore.

                           Art. 67-vicies.

           Composizione extragiudiziale delle controversie

  1.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo  economico  ed  il  Ministero  della  giustizia,  sentite le
autorita'  di  vigilanza  di settore, possono promuovere, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed
efficaci  procedure  extragiudiziali  di  reclamo e di ricorso per la
composizione  di  controversie riguardanti i consumatori, conformi ai
principi  previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale
e  che  operano  nell'ambito  della  rete europea relativa ai servizi
finanziari (FIN NET).
  2.  Gli  organi  di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano  ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative
che   adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei  servizi
finanziari.

                        Art. 67-vicies semel.

                          Onere della prova

  1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
    a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
    b) la  prestazione  del consenso del consumatore alla conclusione
del contratto;
    c) l'esecuzione del contratto;
    d) la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle  obbligazioni
derivanti dal contratto.
  2.  Le  clausole  che  hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere  della  prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

                         Art. 67-vicies bis.

                         Misure transitorie

  1.  Le  disposizioni  della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora  recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.».