Art. 9. 
                             Cessazione 
  1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: 
    a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della  protezione  del
Paese di cui ha la cittadinanza; 
    b)  avendo  perso  la   cittadinanza,   l'abbia   volontariamente
riacquistata; 
    c)  abbia  acquistato  la  cittadinanza  italiana  ovvero   altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui  ha  acquistato
la cittadinanza; 
    d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o
in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; 
    e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui  ha
la cittadinanza, perche' sono venute meno le  circostanze  che  hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; 
    f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare  nel  Paese
nel quale aveva la dimora  abituale,  perche'  sono  venute  meno  le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello  status  di
rifugiato. 
  2. Per l'applicazione delle lettere  e)  ed  f)  del  comma  1,  il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea  e
tale da eliminare il fondato timore  di  persecuzioni  e  non  devono
sussistere gravi motivi umanitari  che  impediscono  il  ritorno  nel
Paese di origine. 
  3. La cessazione  e'  dichiarata  sulla  base  di  una  valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.