Art. 9. Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorita' e Forze di polizia 1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita' di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge. 9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorita' di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 9 e 12 della legge n. 121 del 1981, e' il seguente: «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.». «Art. 12 (Sanzioni). - Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi». - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, e' il seguente: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono fame denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.».