Art. 9. 
Scambio di informazioni e collaborazione tra  Autorita'  e  Forze  di
                               polizia 
 
  1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita'  di
vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini
professionali e degli altri organi di cui  all'articolo  8,  relative
all'attuazione  del  presente  decreto,  sono  coperte  dal   segreto
d'ufficio anche nei confronti della  pubblica  amministrazione.  Sono
fatti salvi i casi  di  comunicazione  espressamente  previsti  dalla
legislazione  vigente.   Il   segreto   non   puo'   essere   opposto
all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano
necessarie per le indagini o i  procedimenti  relativi  a  violazioni
sanzionate penalmente. 
  2. In deroga all'obbligo del segreto  d'ufficio,  le  autorita'  di
vigilanza di settore  collaborano  tra  loro  e  con  la  UIF,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio
delle rispettive funzioni. 
  3. In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  la  UIF  puo'
scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di  altri
Stati  che  perseguono  le  medesime  finalita',  a   condizioni   di
reciprocita'  anche  per  quanto  riguarda  la   riservatezza   delle
informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa.  In
particolare, la UIF puo' scambiare  dati  e  notizie  in  materia  di
operazioni  sospette  con  analoghe   autorita'   di   altri   Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA  e
del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di  finanza,
specificamente richieste. Al di fuori dei casi  di  cui  al  presente
comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli  9  e
12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla
autorita' estere possono essere trasmesse dalla  UIF  alle  autorita'
italiane competenti, salvo  esplicito  diniego  dell'autorita'  dello
Stato che ha fornito le informazioni. 
  4.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  3,  al  fine  di
facilitare  le  attivita'   comunque   connesse   all'approfondimento
investigativo delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette,  la  UIF
stipula con la Guardia di finanza e la DIA  protocolli  d'intesa  ove
sono previste le condizioni e le procedure con cui queste  scambiano,
anche direttamente, dati ed  informazioni  di  polizia  con  omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di  reciprocita'  ed
in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
  5.  Le  amministrazioni  interessate  e  gli  ordini  professionali
forniscono  alla  UIF  le  informazioni   e   le   altre   forme   di
collaborazione richieste. 
  6.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le  amministrazioni
interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi
di omissione delle segnalazioni di  operazioni  sospette  e  di  ogni
fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli  articoli
10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 
  7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo  di  ritenere
che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o  altre  utilita'  di
provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni  effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'  comunicazione
all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF,  per  gli  atti  di
loro spettanza.  Le  notizie  comunicate  sono  coperte  dal  segreto
d'ufficio.  La  comunicazione  puo'  essere  ritardata  quando   puo'
derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di  vigilanza  e  la
UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative  assunte  e  i
provvedimenti adottati. 
  8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche  nell'ipotesi
in cui vi sia fondato motivo di ritenere  che  operazioni  effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano  preordinate  al
compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti
dal codice penale o da altre disposizioni di legge. 
  9. La UIF fornisce i risultati di carattere  generale  degli  studi
effettuati alle forze di polizia,  alle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  al  Ministero
della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,  la
UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli  studi  effettuati
su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. 
  10. La UIF e gli organi delle indagini  collaborano  per  agevolare
l'individuazione  di  ogni  circostanza  in  cui  emergono  fatti   e
situazioni la cui conoscenza  puo'  essere  comunque  utilizzata  per
prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A  tale  fine,  gli
organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF. 
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo degli articoli 9 e 12 della legge n. 121 del
          1981, e' il seguente:
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli
          archivi   automatizzati  del  Centro  di  cui  all'articolo
          precedente  e  la  loro  utilizzazione sono consentiti agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,   agli   ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e  ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia  giudiziaria  delle  forze  di  polizia debitamente
          autorizzati  ai sensi del secondo comma del successivo art.
          11.
              L'accesso  ai  dati e alle informazioni di cui al comma
          precedente  e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini
          degli  accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
              E'    comunque   vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni  e  dei dati predetti per finalita' diverse da
          quelle   previste  dall'art.  6,  lettera a).  E'  altresi'
          vietata  ogni  circolazione  delle informazioni all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.».
              «Art.  12  (Sanzioni).  -  Il  pubblico  ufficiale  che
          comunica  o  fa  uso  di dati ed informazioni in violazione
          delle  disposizioni della presente legge, o al di fuori dei
          fini  previsti  dalla stessa, e' punito, salvo che il fatto
          costituisca  piu'  grave  reato, con la reclusione da uno a
          tre anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso per colpa, la pena e' della
          reclusione fino a sei mesi».
              -  Il  testo  dell'art.  331  del  codice  di procedura
          penale, e' il seguente:
              «Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio,  devono fame
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.».