Art. 9.
  Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
                          luoghi di lavoro

  1.  L'ISPESL,  l'INAIL  e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano
le  proprie  attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema
con  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
  2.   L'ISPESL,   l'INAIL  e  l'IPSEMA  operano  in  funzione  delle
attribuzioni  loro  assegnate  dalla  normativa vigente, svolgendo in
forma  coordinata,  per una maggiore sinergia e complementarieta', le
seguenti attivita':
    a)  elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di
attivita';
    b)  interazione,  per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche
di   conferenza   permanente  di  servizio,  per  assicurare  apporti
conoscitivi  al  sistema  di  sostegno  ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma
1,   lettera   p),   per  verificare  l'adeguatezza  dei  sistemi  di
prevenzione  e  assicurativi  e  per  studiare  e  proporre soluzioni
normative  e  tecniche  atte  a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
    c)  consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e
micro   imprese,   anche  attraverso  forme  di  sostegno  tecnico  e
specialistico  finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,
strumenti  e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita'  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, sia
all'individuazione  degli  elementi  di  innovazione  tecnologica  in
materia  con  finalita'  prevenzionali,  raccordandosi  con  le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
    d)  progettazione  ed erogazione di percorsi formativi in materia
di  salute  e  sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai
criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    e)  formazione  per  i  responsabili  e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
    f)  promozione e divulgazione, della cultura della salute e della
sicurezza  del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
    g)  partecipazione,  con  funzioni  consultive,  al  Comitato per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento  nazionale  delle  attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
    h)  consulenza  alla  Commissione  consultiva  permanente  per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
    i)  elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma
1, lettera z);
    m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  3.  L'attivita'  di  consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,
non  puo'  essere  svolta  dai  funzionari  degli  istituti di cui al
presente  articolo  che  svolgono  attivita'  di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti  che  prestano tale attivita' non possono, per un periodo di
tre  anni  dalla  cessazione  dell'incarico,  esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi
e'  l'obbligo  di  denuncia  di  cui  all'articolo  331 del codice di
procedura  penale  o  di  comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle  contravvenzioni  rilevate  ove  si riscontrino violazioni alla
normativa  in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,
l'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  non  esclude o limita la
possibilita'  per  l'ente  di  svolgere  l'attivita'  di  controllo e
verifica  degli  obblighi  nelle materie di competenza degli istituti
medesimi.  Con  successivo  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro della salute per la
parte  concernente  i  funzionari  dell'ISPESL,  e'  disciplinato  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza  e dei relativi proventi,
fermo   restando   che   i  compensi  percepiti  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  consulenza  sono  devoluti in ragione della meta'
all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52,
comma 1.
  4.  L'INAIL  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente,
svolge,  con  la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione     delle     proprie     competenze    quale    gestore
dell'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  i  seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
    a)  raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
    c)  partecipa  alla  elaborazione,  formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
    d)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono  fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data
dal 1° gennaio 2007.
  5.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro  -  ISPESL  e'  ente  di  diritto  pubblico, nel settore della
ricerca,    dotato    di    autonomia   scientifica,   organizzativa,
patrimoniale,    gestionale    e    tecnica.   L'ISPESL   e'   organo
tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale  di ricerca,
sperimentazione,  controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione   e  documentazione  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e  delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione  e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
del  quale  si  avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai
settori  della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6.  L'ISPESL,  nell'ambito  delle  sue  attribuzioni istituzionali,
opera  avvalendosi  delle  proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo  unitarieta'  della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
    a)  svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi  di  interesse  nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro
e  della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
    b)  interviene  nelle  materie  di  competenza  dell'Istituto, su
richiesta  degli  organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che  richiedono  un'elevata  competenza  scientifica.  Ai  fini della
presente   lettera,   esegue,   accedendo   nei   luoghi  di  lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    c)   e'  organo  tecnico-scientifico  delle  Autorita'  nazionali
preposte  alla  sorveglianza  del mercato ai fini del controllo della
conformita'  ai  requisiti  di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
    d)  svolge  attivita' di organismo notificato per attestazioni di
conformita'  relative  alle Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
    e)  e'  titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto
di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
    f)  fornisce  consulenza  al  Ministero  della salute, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
    g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e
alle   province  autonome  per  l'elaborazione  del  Piano  sanitario
nazionale,  dei  piani  sanitari  regionali  e  dei piani nazionali e
regionali  della  prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste
in  essere  nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica
del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
    h)   supporta   il   Servizio   sanitario   nazionale,   fornendo
informazioni,  formazione,  consulenza  e  assistenza  alle strutture
operative  per  la  promozione  della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
    i)  svolge,  congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro  delle  ASL,  l'attivita'  di vigilanza sulle
strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
    l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
    m)  partecipa  alla elaborazione di norme di carattere generale e
formula,  pareri  e  proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
    n)   assicura   la  standardizzazione  tecnico-scientifica  delle
metodiche  e  delle  procedure  per  la valutazione e la gestione dei
rischi  e  per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
relazione  a  specifiche  condizioni  di  rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
    o)  diffonde,  previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
    q)  supporta  l'attivita'  di  monitoraggio  del  Ministero della
salute  sulla  applicazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  7.  L'IPSEMA  svolge,  con  la  finalita'  di  ridurre  il fenomeno
infortunistico  ed  ad  integrazione  delle  proprie competenze quale
gestore  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro  e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti  oltre  a  quanto  previsto negli altri articoli del presente
decreto:
    a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
    c)  finanzia,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle  proprie  spese
istituzionali,  progetti  di  investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
    d)  supporta,  in  raccordo  con le amministrazioni competenti in
materia   di   salute   per  il  settore  marittimo,  anche  mediante
convenzioni  con  l'INAIL,  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
riabilitativa  per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare
il loro reinserimento lavorativo;
    e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.
In  sede  di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con  riferimento  agli  infortuni  verificatisi  a  fare  data dal 1°
gennaio 2007.
 
          Note all'art. 9:
              - il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
              «Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.».
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n.
          67  (Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 1988)), e' il
          seguente:
              «Art.  12 - 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  in deroga al
          disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge
          23 dicembre  1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle
          certificazioni  e  ad  ogni altra prestazione medico-legale
          sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
              2.  Al  fine di garantire agli infortunati sul lavoro e
          ai  tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni
          da  parte  dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con
          detto   Istituto  secondo  uno  schema-tipo  approvato  dal
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per  disciplinare
          l'erogazione  da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente
          agli   accertamenti   medico-legali,   delle   prime   cure
          ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e
          di  malattia  professionale,  e per stabilire gli opportuni
          coordinamenti con le unita' sanitarie locali.».
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 6,   della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota
          fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
          consiglio  di  amministrazione,  per la realizzazione o per
          l'acquisto  di  immobili, anche tramite accensione di mutui
          da  destinare  a  strutture da locare al servizio sanitario
          nazionale   ovvero  a  centri  per  la  riabilitazione,  da
          destinare  in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e
          da  gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello
          standard  di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1
          per   mille   riservato   alla   riabilitazione   ed   alla
          lungodegenza post-acuzie.».
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma 130,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «130.   Restano  ferme  le  disposizioni  previste  per
          l'INAIL dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549,  per  l'attuazione  degli interventi da realizzare
          nell'ambito  degli  indirizzi  di  programma  del Ministero
          della sanita' e d'intesa con questo.».
              - Il   testo   dell'art.  1,  comma 1187,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2007)), e' il seguente:
              «1187.   Istituzione  del  Fondo  di  sostegno  per  le
          famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro.
              Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno
          ai  familiari  delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,
          anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive
          della   copertura   assicurativa  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  sul lavoro e le malattie professionali di cui al
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
          sostegno  per  le famiglie delle vittime di gravi infortuni
          sul  lavoro,  di  seguito  denominato  Fondo.  Al  Fondo e'
          conferita  la  somma  di  2,5  milioni di euro per ciascuno
          degli  anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  sono  definite  le tipologie dei benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate  dall'INAIL,  nonche' i requisiti e le modalita' di
          accesso agli stessi.».