Art. 9. Certificato di assicurazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa 1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), l'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia all'assicurato un certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicurazione di responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana. 2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana: a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dell'approvazione da parte dell'ISVAP; b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato; c) il numero di polizza; d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore; e) il massimale di garanzia coperto dal contratto; f) la denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti: 1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana; 2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti; g) il periodo di validita' del certificato; h) la ragione sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale.