Art. 9.
             (Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e puo' svolgersi per via telematica".
2.  All'articolo  14-ter  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Alla  conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono   convocati   i  soggetti  proponenti  il  progetto  dedotto  in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter.  Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari  e  i  gestori  di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento  amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in conferenza
implichi  loro  adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla   loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per  via
telematica  e  con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza possono partecipare
inoltre,  senza  diritto  di  voto,  le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione".
3.  Al  comma I dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive   modificazioni,   al   primo  periodo,  dopo  le  parole:
"all'immigrazione,"  sono  inserite  le  seguenti:  "all'asilo,  alla
cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241
del  1990,  e successive modificazioni, le parole: "e l'immigrazione"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  l'immigrazione,  l'asilo e la
cittadinanza".
4.  Al  comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di  inizio attivita' abbia ad
oggetto  l'esercizio di attivita' di impianti produttivi di beni e di
servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12  dicembre 2006,
compresi  gli  atti  che  dispongono  l'iscrizione  in albi o ruoli o
registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta,   l'attivita'   puo'  essere  iniziata  dalla  data  della
presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente".
5.  Al  comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  al  primo  periodo,  dopo le parole: "dal
ricevimento  della comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le
seguenti:  "o,  nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma
2,  nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione,".
6.  Al  comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile  da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge, puo'
riguardare  anche  gli  atti di assenso formati in virtu' delle norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20".
7.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.  Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
 
          Note all'art. 9:
             - Si riporta il testo dell'art. 14-ter della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.14-ter  (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
          La  prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
          entro  quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di  particolare
          complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta giorni dalla
          data di indizione.
             1.  La  conferenza  di  servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
             2. La convocazione della prima riunione della conferenza
          di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
          anche  per  via  telematica  o  informatica,  almeno cinque
          giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
          giorni,  le  amministrazioni  convocate possono richiedere,
          qualora   impossibilitate  a  partecipare,  l'effettuazione
          della   riunione   in  una  diversa  data;  in  tale  caso,
          l'amministrazione   procedente  concorda  una  nuova  data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
             2-bis.  Alla  conferenza di servizi di cui agli articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto  dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli stessi
          partecipano senza diritto di voto.
             2-ter.   Alla   conferenza  possono  partecipare,  senza
          diritto  di  voto,  i concessionari e i gestori di pubblici
          servizi,  nel  caso in cui il procedimento amministrativo o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero   abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla  loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e  con  congruo  anticipo, comunicazione della convocazione
          della   conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza  possono
          partecipare    inoltre,   senza   diritto   di   voto,   le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione.
             3.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
             4.  Nei  casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
             5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai  quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
             6.   Ogni   amministrazione   convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
             6-bis.  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
             7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
          volonta' dell'amministrazione rappresentata.
             8.  In  sede  di  conferenza  di  servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
             9.  Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
             10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
          a  VIA  e'  pubblicato,  a  cura del proponente, unitamente
          all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
          nel  Bollettino  regionale in caso di VIA regionale e in un
          quotidiano   a   diffusione  nazionale.  Dalla  data  della
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
          per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
          dei soggetti interessati.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 19 della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia, alla amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito, anche derivante dal gioco, alla
          tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita', del
          patrimonio   culturale  e  paesaggistico  e  dell'ambiente,
          nonche'  degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e'
          sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
          anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
          e     delle    attestazioni    normativamente    richieste.
          L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
          certificazioni  relative a fatti, stati o qualita' soltanto
          qualora  non  siano attestati in documenti gia' in possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
             2.  L'attivita'  oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da'  comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso
          in  cui  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  abbia ad
          oggetto  l'esercizio di attivita' di impianti produttivi di
          beni  e  di servizi e di prestazione di servizi di cui alla
          direttiva   2006/123/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  compresi gli atti che
          dispongono  l'iscrizione  in  albi  o  ruoli  o registri ad
          efficacia  abilitante  o comunque a tale fine eventualmente
          richiesta,  l'attivita'  puo'  essere  iniziata  dalla data
          della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
          competente.
             3.  L'amministrazione  competente,  in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  o,  nei  casi di cui
          all'ultimo  periodo  del  medesimo  comma 2, nel termine di
          trenta   giorni   dalla   data  della  presentazione  della
          dichiarazione,  adotta motivati provvedimenti di divieto di
          prosecuzione   dell'attivita'   e  di  rimozione  dei  suoi
          effetti,  salvo  che, ove cio' sia possibile, l'interessato
          provveda   a   conformare   alla  normativa  vigente  detta
          attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  un  termine fissato
          dall'amministrazione,  in  ogni caso non inferiore a trenta
          giorni.    E'    fatto    comunque    salvo    il    potere
          dell'amministrazione  competente di assumere determinazioni
          in  via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies
          e   21-nonies.   Nei   casi   in   cui   la  legge  prevede
          l'acquisizione  di  pareri  di  organi  o enti appositi, il
          termine  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
             4.  Restano  ferme  le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
             5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi
          1,  2  e  3  e'  devoluta  alla giurisdizione esclusiva del
          giudice     amministrativo.     Il     relativo     ricorso
          giurisdizionale,  esperibile  da  qualunque interessato nei
          termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso
          formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste
          dall'art. 20.».
             -  Per  il riferimento al testo del comma 4 dell'art. 20
          della  gia'  citata  legge  n. 241 del 1990, vedasi in note
          all'art. 7.