Art. 9. 
 
              Valutazione degli alunni con disabilita' 
 
  1. La valutazione degli alunni con  disabilita'  certificata  nelle
forme e con le modalita' previste dalle  disposizioni  in  vigore  e'
riferita al comportamento, alle discipline e  alle  attivita'  svolte
sulla   base   del   piano   educativo   individualizzato    previsto
dall'articolo 314, comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 297 del 1994,  ed  e'  espressa  con  voto  in  decimi
secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. 
  2.  Per  l'esame  conclusivo  del  primo  ciclo  sono  predisposte,
utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
vigente, prove di esame  differenziate,  comprensive  della  prova  a
carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del  decreto
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti,  idonee  a   valutare   il   progresso
dell'alunno in rapporto  alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. Le prove sono  adattate,  ove  necessario  in
relazione al piano educativo individualizzato,  a  cura  dei  docenti
componenti  la  commissione.  Le  prove  differenziate  hanno  valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento  dell'esame  e
del conseguimento del diploma di licenza. 
  3. Le prove dell'esame conclusivo del primo  ciclo  sono  sostenute
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche'
di ogni altra forma di  ausilio  tecnico  loro  necessario,  previsti
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 297  del  1994.  Sui  diplomi  di  licenza  e'
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove. 
  4. Agli alunni con disabilita' che non  conseguono  la  licenza  e'
rilasciato un attestato  di  credito  formativo.  Tale  attestato  e'
titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle  classi  successive,
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
  5. Gli alunni con disabilita' sostengono  le  prove  dell'esame  di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  dell'istruzione  secondo   le
modalita' previste dall'articolo  318  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 297 del 1994. 
  6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un  percorso  didattico
differenziato  e  non  ha  conseguito  il   diploma   attestante   il
superamento dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo,  e'
rilasciato un attestato recante  gli  elementi  informativi  relativi
all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle  materie
di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione  della
durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna,  alle  competenze,
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e  dei  crediti
formativi documentati in sede di esame. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Si riporta il testo degli articoli 314, comma 4, 315,
          comma  1,  lettera  b),  e  318  del decreto legislativo 16
          aprile   1995,   n.   297,   recanti   «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
             «4.    All'individuazione   dell'alunno   come   persona
          handicappata   ed   all'acquisizione  della  documentazione
          risultante  dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della
          persona  handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
          locali  e,  per  ciascun grado di scuola, personale docente
          specializzato   della  scuola  con  la  partecipazione  del
          docente   operatore  psico-pedagogico  individuato  secondo
          criteri  stabiliti  dal Ministro della pubblica istruzione.
          Il  profilo  indica  le caratteristiche fisiche, psichiche,
          sociali  ed  affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
          difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
          handicap  e  le  possibilita' di recupero, sia le capacita'
          possedute   che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e
          progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
          scelte culturali della persona handicappata.».
             «Art. 315 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
          scolastica  nella  psersona  handicappata  nelle  sezioni e
          nelle  classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
          realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322
          e seguenti anche attraverso:
              (Omissis);
              b)  la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e
          di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio
          tecnico,  ferma restando la dotazione individuale di ausili
          e  presidi  funzionali  all'effettivo esercizio del diritto
          allo   studio,   anche   mediante  convenzioni  con  centri
          specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
          produzione  e adattamento di specifico materiale didattico;
          ».
             «Art.  318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
          -  1.  Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
          dei  docenti  e'  indicato,  sulla base del piano educativo
          individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
          particolari  criteri didattici, quali attivita' integrative
          e  di  sostegno  siano  state svolte, anche in sostituzione
          parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
             2.  Nella  scuola  dell'obbligo  sono predisposte, sulla
          base  degli  elementi  conoscitivi di cui al comma 1, prove
          d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
          a  valutare  il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
             3.  Nell'ambito  della  scuola secondaria superiore, per
          gli  alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
          e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
          o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
          comunicazione.
             4.   Gli   alunni   handicappati   sostengono  le  prove
          finalizzate  alla  valutazione  del  rendimento scolastico,
          comprese  quelle  di  esame,  con  l'uso  degli ausili loro
          necessari.».
             -  Per  il  testo dell'art. 11, comma 4-ter, del decreto
          legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione
          delle  norme  generali relative alla scuola dell'infanzia e
          al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse: