Art. 9. (Ricorso alla conferenza di servizi) 1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)". 2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.
Note all'articolo 9. - Per il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), si veda nelle note all'articolo 14. - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49, reca: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione". Si trascrive il testo dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge: "Art. 10. (Interventi vari). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche' per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi. 1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei princi'pi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alla singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998. 1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi gia' approvati, nel limite massimo del 60 per cento. 2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie". 2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dai seguenti: "I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia' avviati". 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato. 4. Per l'attuazione delle finalita' indicate al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999. 5. [Soppresso]. 6. Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo." - La legge 17 maggio 1985, n. 210, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126, reca "Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato . Si trascrive il testo del comma secondo dell'articolo 25 della medesima legge: "I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione."