Art. 9 Il direttore generale 1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il direttore generale: a) e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto; b) sovrintende ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento; c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, comma 4; d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; e) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati della gestione; f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio; g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.