Art. 9 
 
 
                        Il direttore generale 
 
  1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto
di diritto privato della durata di tre  anni,  rinnovabile  una  sola
volta, e' nominato, su proposta  del  presidente,  con  delibera  del
consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del  direttore
generale e' determinato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sulla  proposta  del  presidente.  Il
direttore generale,  scelto  tra  persone  in  possesso  di  adeguati
requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento. 
  2. Il direttore generale: 
    a) e' responsabile della gestione  amministrativa  e  finanziaria
dell'Istituto; 
    b)  sovrintende  ed   e'   responsabile   dell'attuazione   delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e  svolge  ogni  altro
compito attribuitogli dal presente regolamento; 
    c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed  esercita
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate  nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione,
in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo
12, comma 4; 
    d) instaura le liti e vi  resiste  con  potere  di  conciliare  e
transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato; 
    e) predispone la relazione annuale sull'attivita'  svolta  e  sui
risultati della gestione; 
    f)  predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  e   del
rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e
propone al consiglio di amministrazione le  eventuali  variazioni  al
bilancio; 
    g) predispone lo schema di pianta organica e  di  regolamento  di
amministrazione e contabilita'. 
  3. Il direttore generale interviene, senza diritto  di  voto,  alle
sedute del consiglio di amministrazione.