Art. 9. 
 
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di servizio di  noleggio  con  conducente  per  trasporto  di
                              persone) 
 
  1. All'articolo 85 del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone: 
    a) i motocicli con o senza sidecar; 
    b) i tricicli; 
    c) i quadricicli; 
    d) le autovetture; 
    e) gli autobus; 
    f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti
specifici di persone; 
    g) i veicoli a trazione animale». 
 
 
          Note all'articolo 9 
            - Si riporta il comma  2  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            2. Possono essere destinati  ad  effettuare  servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
            a) i motocicli con o senza sidecar; 
            b) i tricicli; 
            c) i quadricicli; 
            d) le autovetture; 
            e) gli autobus; 
            f)  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo   o   per
          trasporti specifici di persone; 
            g) i veicoli a trazione animale.