Art. 9. 
(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
                   turbata liberta' degli incanti) 
 
1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino
a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da  sei  mesi  a  cinque
anni». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  353  del  codice  di
          penale come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque,
          con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
          altri mezzi fraudolenti, impedisce  o  turba  la  gara  nei
          pubblici incanti o nelle licitazioni private per  conto  di
          pubbliche  amministrazioni,   ovvero   ne   allontana   gli
          offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
          anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».