Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   4,   comma   2,
dall'attuazione della presente legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano