Art. 9 
 
      Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica 
 
  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
promuovere   la   ricerca   e   lo   sviluppo   di   nuove   centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  sono  altresi'  di
interesse nazionale i fluidi geotermici  a  media  ed  alta  entalpia
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il  territorio  nazionale,
di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di  provenienza,  e  comunque  con  emissioni  nulle,  con
potenza nominale  installata  non  superiore  a  5  MW  per  ciascuna
centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non  superiore  ai
50  MW;  per  ogni  proponente  non  possono  in  ogni  caso   essere
autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di  potenza  nominale  non
superiore a 5 MW"; 
      2) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Fatto  salvo
quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di  interesse  locale  le
risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente
utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di  legittimazione,
di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal  solo  fluido  geotermico
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi."; 
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.  Nel  caso
di sperimentazione di impianti pilota di cui  all'articolo  1,  comma
3-bis,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con  la  regione
interessata;  all'atto  del  rilascio  del   permesso   di   ricerca,
l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le
quali  e'  fatto  obbligo  al  concessionario   di   procedere   alla
coltivazione dei fluidi geotermici in caso  di  esito  della  ricerca
conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca."; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono  considerate
concorrenti le domande, riferite esclusivamente  alla  medesima  area
della prima domanda, fatte salve le domande  relative  agli  impianti
sperimentali di potenza nominale non  superiore  a  5  MW,  pervenute
all'autorita'   competente   non   oltre   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale  regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione
stessa  o,  in  caso  di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi,  di   cui
all'articolo 43 della legge 11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
modificazione. Alla  denominazione  del  Bollettino  ufficiale  degli
idrocarburi sono aggiunte in fine  le  parole  «e  delle  georisorse»
(BUIG)."; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Nel  caso  di  sperimentazione  di  impianti  pilota  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e'  il  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che  acquisiscono  l'intesa
con la Regione interessata."; 
    d) all'articolo 8, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
Trascorso  inutilmente  tale  termine,  la  concessione  puo'  essere
richiesta, in concorrenza, da altri  operatori  con  l'esclusione  di
quelli relativi agli impianti sperimentali  di  cui  all'articolo  1,
comma  3-bis.  Sono  considerate  concorrenti  le  domande,  riferite
esclusivamente alla medesima  area  della  prima  domanda,  pervenute
all'autorita'   competente   non   oltre   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale  regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione
stessa  o,  in  caso  di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e   delle
georisorse."; 
    e) all'articolo 12, dopo il comma 2,  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. La concessione  rilasciata  per  l'utilizzazione  di  risorse
geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva  da  almeno
due  anni  e  sia  richiesto  il  subentro   nella   concessione   di
coltivazione per la realizzazione di  impianti  sperimentali  di  cui
all'articolo  1,  comma  3-bis,  con  esclusione  dei  soggetti   che
direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando  altre  centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale
installata  superiore  ai  5  MW.  Il  subentrante  sara'  tenuto  al
pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio
del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16."; 
    f) all'articolo 16, dopo il comma 5,  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Limitatamente  alla  sperimentazione  di  impianti  pilota  a
ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  non
sono dovuti i  contributi  di  cui  al  precedente  comma  4  per  la
produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto". 
 
          Note all'art. 9: 
              - si riporta il testo degli artt. 1, 3, 6, 8, 12  e  16
          del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22,  recante
          Riassetto  della  normativa  in  materia   di   ricerca   e
          coltivazione   delle   risorse   geotermiche,    a    norma
          dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze 
              1. La ricerca e  la  coltivazione  a  scopi  energetici
          delle risorse geotermiche effettuate nel  territorio  dello
          Stato,  nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
          continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
          1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse  e  di
          pubblica utilita' e  sottoposte  a  regimi  abilitativi  ai
          sensi del presente decreto. 
              2. Ai sensi e per  gli  effetti  del  presente  decreto
          legislativo, valgono le seguenti definizioni: 
              a) sono risorse geotermiche  ad  alta  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          superiore a 150 °C; 
              b) sono risorse geotermiche  a  media  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          compresa tra 90 °C e 150 °C; 
              c) sono risorse geotermiche  a  bassa  entalpia  quelle
          caratterizzate  da  una  temperatura  del  fluido  reperito
          inferiore a 90 °C. 
              3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
          alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, tale da assicurare  una  potenza  erogabile
          complessiva di  almeno  20  MW  termici,  alla  temperatura
          convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi;  sono
          inoltre  di  interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche
          economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine. 
              3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e  lo  sviluppo
          di nuove  centrali  geotermoelettriche  a  ridotto  impatto
          ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
          i fluidi geotermici a media ed  alta  entalpia  finalizzati
          alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale,  di
          impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
          stesse formazioni di provenienza, e comunque con  emissioni
          nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
          per  ciascuna  centrale,   per   un   impegno   complessivo
          autorizzabile non superiore ai 50 MW; per  ogni  proponente
          non possono in ogni caso essere  autorizzati  piu'  di  tre
          impianti, ciascuno di potenza nominale non  superiore  a  5
          MW. 
              4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis  e  5,
          sono di interesse locale le risorse geotermiche a  media  e
          bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
          realizzazione   di   un   progetto   geotermico,   riferito
          all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del  titolo   di
          legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
          solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi. 
              5.  Sono  piccole  utilizzazioni  locali   le   risorse
          geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo  10.
          Le stesse non sono soggette alla  disciplina  mineraria  di
          cui  al  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1443,   e
          all'articolo 826 del codice civile. 
              6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
          quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29  luglio
          1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice  civile  sono
          risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
          nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato  mentre
          quelle di interesse locale  sono  patrimonio  indisponibile
          regionale. 
              7.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  ai  fini  del  rilascio  del  permesso  di
          ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  comprese  le
          funzioni di  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          polizia  mineraria,  riguardanti  le  risorse   geotermiche
          d'interesse nazionale e locale sono le regioni  o  enti  da
          esse delegati, nel  cui  territorio  sono  rinvenute  o  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si avvale, per l'istruttoria e per  il  controllo
          sull'esercizio delle  attivita',  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
          generale per le risorse minerarie ed energetiche -  Ufficio
          nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
          40  della  legge  11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
          modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte  le  parole
          «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
          risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
          piattaforma continentale italiana. 
              8.   E'   esclusa   dall'applicazione   del    presente
          provvedimento la disciplina della  ricerca  e  coltivazione
          delle acque termali, intendendosi come  tali  le  acque  da
          utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi  dell'articolo  2
          della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
              9. Nel caso che  insieme  al  fluido  geotermico  siano
          presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
          disposizioni del presente provvedimento  non  si  applicano
          qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
          detto fluido risulti  inferiore  a  quello  delle  sostanze
          minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
          cui al regio decreto 29  luglio  1927,  n.  1443  e  quelle
          relative alla legislazione regionale di settore. 
              10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi
          geotermici  nelle  stesse  formazioni  di  provenienza,   o
          comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
          industriale,  anche  in  area  marina,   sono   autorizzate
          dall'autorita' competente." 
              "Art. 3 Assegnazione del permesso di ricerca 
              1. Il permesso di ricerca, che ha carattere  esclusivo,
          e' rilasciato dall'autorita'  competente  ad  operatori  in
          possesso  di  adeguata  capacita'  tecnica  ed   economica,
          contestualmente all'approvazione del programma  dei  lavori
          allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico
          svolto nel rispetto dei principi di semplificazione  e  con
          le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni,  cui  partecipano,  in  relazione
          alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni
          interessate. 
              2. Nel caso l'autorita'  competente  sia  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  il  permesso  di  ricerca   e'
          rilasciato di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  sentita  la
          Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 78, di seguito denominata CIRM. 
              2-bis. Nel caso di sperimentazione di  impianti  pilota
          di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita'  competente
          e' il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  che  acquisiscono  l'intesa  con   la   regione
          interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca,
          l'autorita'  competente  stabilisce  le  condizioni  e   le
          modalita' con le quali e' fatto obbligo  al  concessionario
          di procedere alla coltivazione  dei  fluidi  geotermici  in
          caso di esito della  ricerca  conforme  a  quanto  indicato
          nella richiesta di permesso di ricerca. 
              3. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto su proposta del Ministero dello sviluppo  economico
          di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e  del  mare  nonche'  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  istituita
          un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e
          le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla
          ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata
          sezione della CIRM puo' avvalersi  di  esperti  individuati
          dal Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare tra il personale in organico di ISPRA,  ENEA,  CNR  ed
          Universita' statali senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              4. Restano validi fino alla loro  naturale  scadenza  i
          permessi di ricerca gia' assentiti alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              5. Il permesso  di  ricerca  e'  rilasciato  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  procedura  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  laddove  prevista   dalla   normativa
          vigente. 
              6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi
          di cui al comma  7,  l'autorita'  competente  effettua  una
          selezione in base ai seguenti parametri, nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza e  parita'  di  trattamento,  sulla
          base di una preventiva ponderazione: 
              a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi
          minerari; 
              b)     sulle     conoscenze     delle     problematiche
          geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; 
              c) sulla completezza e razionalita' del  programma  dei
          lavori di ricerca  proposto,  con  particolare  riferimento
          agli  studi  geologici,   alle   indagini   geochimiche   e
          geofisiche,   alle   perforazioni   previste,   ai    tempi
          programmati e con  riferimento  anche  alla  sua  eventuale
          complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; 
              d) sulle  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori,  con
          particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi  di
          mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia  ambientale,
          nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in  relazione
          al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o
          assicurativa; 
              e)  sulla  garanzia  che  i  richiedenti  offrono,  per
          competenza ed esperienza, per la  corretta  esecuzione  del
          programma di lavoro proposto e per il  rispetto  dei  tempi
          programmati. 
              7. Sono considerate concorrenti  le  domande,  riferite
          esclusivamente alla  medesima  area  della  prima  domanda,
          fatte salve le domande relative agli impianti  sperimentali
          di  potenza  nominale  non  superiore  a  5  MW,  pervenute
          all'autorita' competente non oltre  sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione della prima domanda nel Bollettino  ufficiale
          regionale o in altro strumento di  pubblicita'  degli  atti
          indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   nel   Bollettino
          ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo  43  della
          legge 11 gennaio 1957, n. 6,  e  successive  modificazione.
          Alla   denominazione   del   Bollettino   ufficiale   degli
          idrocarburi sono  aggiunte  in  fine  le  parole  «e  delle
          georisorse» (BUIG). 
              8.  Il  permesso  puo'  essere  rilasciato   anche   in
          contitolarita' a piu'  soggetti  solidalmente  responsabili
          nei confronti della pubblica amministrazione e  dei  terzi.
          Ai contitolari  e'  fatto  obbligo  di  nominare  un  unico
          rappresentante  per  tutti  i  rapporti  con  le  pubbliche
          amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 
              9.  Qualora  l'area   richiesta   interessi   il   mare
          territoriale o la piattaforma continentale  italiana,  deve
          essere preventivamente acquisito il  parere  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
              10. Per le zone  interessanti  la  difesa  deve  essere
          sentita l'amministrazione militare. 
              11.  Il  rilascio  del  permesso   di   ricerca   resta
          subordinato alla presentazione di una  idonea  fideiussione
          bancaria od assicurativa commisurata al valore delle  opere
          di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'." 
              "Art. 6 Rilascio di  concessioni  di  coltivazione  per
          risorse geotermiche di interesse nazionale e locale 
              1. La concessione per  la  coltivazione  delle  risorse
          geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e'
          rilasciata dall'autorita' competente, con provvedimento che
          comprende l'approvazione del  programma  di  lavoro  e  del
          progetto geotermico, a seguito dell'esito  positivo  di  un
          procedimento unico, svolto nel  rispetto  dei  principi  di
          semplificazione e con le modalita'  di  cui  alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  cui
          partecipano, in relazione alle specificita'  dei  lavori  e
          dei  siti,  le  amministrazioni  interessate  e  dell'esito
          positivo  della  procedura  di   valutazione   di   impatto
          ambientale, laddove prevista dalla  normativa  vigente.  La
          concessione di coltivazione, nel rispetto  delle  normative
          vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e
          del  patrimonio  storico  e  delle   competenze   comunale,
          costituisce,   ove   occorra,   variante   allo   strumento
          urbanistico. 
              2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane
          subordinato alla presentazione, da parte  del  richiedente,
          di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al
          valore  delle  opere  di  recupero  ambientale  previste  a
          seguito delle attivita'. 
              3. Nel caso l'autorita'  competente  sia  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  la  concessione  per   risorse
          geotermiche   e'   rilasciata    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
          CIRM. 
              3-bis. Nel caso di sperimentazione di  impianti  pilota
          di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita'  competente
          e' il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  che  acquisiscono  l'intesa  con   la   Regione
          interessata. 
              4. La concessione puo' essere accordata  anche  a  piu'
          soggetti in contitolarita' alle stesse  condizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5. 
              5.  Qualora  l'area  della  concessione   interessi   i
          territori di due o piu' regioni confinanti,  il  titolo  e'
          rilasciato  di  concerto  fra  le  regioni   medesime   dal
          Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade
          la maggiore estensione dell'area richiesta. 
              6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di
          concessioni di  coltivazione  per  risorse  geotermiche  di
          interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni per la
          coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale,
          previa valutazione delle possibili interferenze. 
              7. Il rilascio della concessione  di  coltivazione  non
          esonera il  richiedente  dall'assolvimento  di  ogni  altro
          obbligo previsto dalla legislazione vigente  prima  di  dar
          corso alla realizzazione delle opere previste dal  progetto
          di coltivazione." 
              "Art. 8 Assegnazione di una concessione di coltivazione
          a seguito dell'esito positivo della ricerca 
              1.  Entro  sei   mesi   dal   riconoscimento   di   cui
          all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale  o  locale
          delle risorse rinvenute, il titolare  del  permesso  ha  il
          diritto   di   presentare   domanda   di   concessione   di
          coltivazione all'autorita' competente. 
              2. Trascorso inutilmente tale termine,  la  concessione
          puo' essere richiesta, in concorrenza, da  altri  operatori
          con  l'esclusione  di   quelli   relativi   agli   impianti
          sperimentali di  cui  all'articolo  1,  comma  3-bis.  Sono
          considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente
          alla  medesima  area   della   prima   domanda,   pervenute
          all'autorita' competente non oltre  sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione della prima domanda nel Bollettino  ufficiale
          regionale o in altro strumento di  pubblicita'  degli  atti
          indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   nel   Bollettino
          ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse. 
              3. Qualora la richiesta di concessione di cui al  comma
          2 non ricopra l'intera  area  dell'originario  permesso  di
          ricerca, altri operatori possono  chiedere  in  concessione
          aree riferite a parte o all'intera superficie restante. 
              4. La concessione puo' essere accordata per  la  durata
          di trenta anni. 
              5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione
          in caso di concorrenza, l'autorita'  competente,  acquisito
          l'esito positivo della procedura di valutazione di  impatto
          ambientale per ciascun  progetto,  effettua  una  selezione
          sulla base  di  valutazioni  svolte  in  base  ai  seguenti
          parametri, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
          parita'  di  trattamento,  sulla  base  di  una  preventiva
          ponderazione: 
              a) sulla completezza e razionalita' del  programma  dei
          lavori proposto per la gestione  dei  serbatoi  geotermici,
          con  particolare  riguardo  alla  sostenibilita'  di  lungo
          periodo; 
              b) sulle  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori,  con
          particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi  di
          mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia  ambientale,
          nonche' al ripristino dei luoghi,  in  relazione  al  quale
          deve essere prestata idonea  garanzia  finanziaria  tramite
          anche fideiussione assicurativa o bancaria; 
              c)  sulla  garanzia  che  i  richiedenti  offrono,  per
          competenza ed esperienza, per la  corretta  esecuzione  del
          programma di lavoro proposto e per il  rispetto  dei  tempi
          programmati, utilizzando parametri  riferiti  a  precedenti
          esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda,
          competenze tecniche specifiche." 
              " Art. 12 Revoca della  concessione  per  l'ampliamento
          del campo geotermico 
              1. La concessione  rilasciata  per  l'utilizzazione  di
          risorse  geotermiche  di  interesse  locale   puo'   essere
          revocata  qualora,  a  seguito   del   riconoscimento   del
          carattere nazionale del campo geotermico, il  titolare  non
          dimostri di avere adeguare capacita' tecniche ed economiche
          per  realizzare  un  progetto   geotermico   di   interesse
          nazionale. 
              2. Il titolare della concessione revocata ha diritto  a
          ricevere  dal  nuovo  titolare  una  quantita'  di  risorse
          geotermiche equivalente a  quella  estraibile  mediante  il
          titolo   revocato   ovvero   una   indennita'   sostitutiva
          determinata di accordo fra le parti e  commisurata  sia  al
          valore delle risorse  geotermiche  estraibili  mediante  il
          titolo revocato, depurato  dei  relativi  costi,  sia  alla
          durata residua del titolo originario. In  caso  di  mancato
          accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso
          tre qualificati e indipendenti soggetti terzi,  di  cui  il
          presidente nominato dall'autorita' competente e  due  dalle
          parti, che ne sopportano  i  relativi  oneri,  che  operano
          secondo sperimentate metodologie  finanziarie  che  tengano
          conto dei valori di mercato. 
              2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di
          risorse geotermiche puo' essere  revocata  qualora  risulti
          inattiva da almeno due anni e  sia  richiesto  il  subentro
          nella concessione di coltivazione per la  realizzazione  di
          impianti sperimentali di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,
          con  esclusione  dei  soggetti  che  direttamente   abbiano
          realizzato   o   stiano    realizzando    altre    centrali
          geotermoelettriche,  anche  di  tipo   convenzionale,   con
          potenza  nominale  installata  superiore  ai   5   MW.   Il
          subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica  soluzione,
          di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo  di
          cui al comma 2 dell'articolo 16." 
              "Art. 16 Canoni e contributi 
              1.  Il   titolare   di   permesso   di   ricerca   deve
          corrispondere  all'autorita'  competente  il  canone  annuo
          anticipato di euro 325  per  ogni  chilometro  quadrato  di
          superficie compresa nell'area di permesso. 
              2. Il titolare della concessione di  coltivazione  deve
          corrispondere  all'autorita'  competente  un  canone  annuo
          anticipato  di  euro  650  per   chilometro   quadrato   di
          superficie compresa nell'area della concessione. 
              3.  Il  soggetto  abilitato   alla   ricerca   e   alla
          coltivazione  di  risorse  geotermiche  a  media  e   bassa
          entalpia deve corrispondere alla regione un  canone  annuo,
          determinato dalla  medesima  di  importo  non  superiore  a
          quello di cui ai commi 1 e 2. 
              4. In caso di produzione di energia elettrica  a  mezzo
          di  impianti  che  utilizzano   o   utilizzeranno   risorse
          geotermiche  sono  altresi'  dovuti  dai  concessionari   i
          seguenti contributi: 
              a)  0.13  centesimi  euro  per  ogni  kWh  di   energia
          elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
          da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore
          del presente decreto  legislativo,  ai  Comuni  in  cui  e'
          compreso il campo geotermico  coltivato,  proporzionalmente
          all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
          coltivazione,  assicurando  comunque  ai  Comuni,  sede  di
          impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; 
              b)  0.195  centesimi  euro  per  ogni  kWh  di  energia
          elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
          da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle  regioni
          nel  cui  territorio  sono  compresi  i  campi   geotermici
          coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo
          o dall'insieme dei titoli di coltivazione. 
              5. Non sono dovuti i contributi di cui al  comma  4  in
          caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
          con potenza inferiore a 3 MW. 
              5-bis. Limitatamente alla sperimentazione  di  impianti
          pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1,
          comma 3-bis,  non  sono  dovuti  i  contributi  di  cui  al
          precedente comma 4 per la produzione di  energia  elettrica
          sino a 5 MW per ciascun impianto. 
              6.  L'individuazione   dei   Comuni   destinatari   dei
          contributi, di cui al comma precedente, e  la  ripartizione
          del contributo fra gli stessi e' disposta con  decreto  del
          Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i  campi
          geotermici interessino territori di regioni  limitrofe,  la
          ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa  tra
          le regioni medesime o, in  mancanza  di  tale  intesa,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              7. Con  provvedimento  dell'autorita'  competente,  gli
          importi dei canoni di cui ai  commi  1  e  2,  nonche'  dei
          contributi  di  cui  al  comma  4  lettera  a)  e  b)  sono
          aggiornati annualmente per un importo pari  al  100%  della
          variazione percentuale  annua  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo indicata dall'ISTAT. 
              8. Sono escluse dal corrispondere i contributi  di  cui
          sopra le imprese  singole  o  associate  per  la  quota  di
          energia   elettrica   prodotta   corrispondente   al   loro
          fabbisogno interno. 
              9. Il  gettito  dei  canoni  e  contributi  di  cui  al
          presente  articolo,  in  quanto  connesso  a  finalita'  di
          compensazione  territoriale,  viene  di  norma   destinato,
          previa intesa con gli Enti  territoriali  competenti,  alla
          promozione di investimenti finalizzati al risparmio  ed  al
          recupero   di   energia,   alle   migliori    utilizzazioni
          geotermiche,   alla   tutela   ambientale   dei   territori
          interessati dagli insediamenti degli  impianti  nonche'  al
          riassetto e  sviluppo  socio-economico,  anche  nel  quadro
          degli interventi previsti dallo stesso piano  regionale  di
          sviluppo. 
              10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi
          1, 2 e 4 sono da intendersi,  ai  sensi  della  lettera  c)
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          112, come limiti massimi esigibili e  sono  adottati  salvo
          riduzioni apportate  da  specifica  norma  regionale.  Sono
          fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti  tra  regioni  ed
          operatori, per i quali i contributi di riferimento  restano
          quelli gia' in vigore alla  data  di  sottoscrizione  degli
          accordi  stessi.   Le   scadenze   delle   concessioni   di
          coltivazione,  riferite  ad  impianti  per  produzione   di
          energia elettrica, sono allineate al 2024. 
              11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di  energia
          elettrica e' inoltre dovuto dal  soggetto  utilizzatore  un
          contributo  a  titolo   di   compensazione   ambientale   e
          territoriale in sede di prima installazione pari al 4%  del
          costo  degli  impianti,   non   cumulabile   con   analoghi
          contributi previsti negli  accordi  di  cui  al  precedente
          articolo  7.  Tali  contributi  continuano  ad   applicarsi
          secondo modalita' e procedure indicate nei citati  accordi.
          Il contributo e'  adottato  salvo  riduzioni  apportate  da
          specifica norma regionale.