Art. 9 
 
 
            Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero 
                          di aiuti di Stato 
 
  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,   le
controversie in materia di recupero degli  aiuti  di  Stato  previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13. 
  2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad  oggetto  un
titolo  giudiziale  di  pagamento  conseguente  a  una  decisione  di
recupero,  il  giudice,  su  richiesta  di  parte,  puo'   sospendere
l'efficacia esecutiva  del  titolo  amministrativo  o  giudiziale  di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) gravi motivi di illegittimita' della  decisione  di  recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
  3. Quando accoglie l'istanza di sospensione  per  motivi  attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice  provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale  della  questione  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
di sospensione non puo'  in  ogni  caso  essere  accolta  per  motivi
attinenti alla legittimita' della decisione  di  recupero  quando  la
parte  istante,  pur  avendone   facolta'   perche'   individuata   o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo  263  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando,  avendo  proposto  l'impugnazione,  non  abbia  richiesto  la
sospensione della decisione di recupero ai  sensi  dell'articolo  278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la  sospensione  non
sia stata concessa. 
  4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio  pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione  il
giudice fissa la data dell'udienza  di  trattazione  nel  termine  di
trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. 
  5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente  del  tribunale  o  della
corte di appello per le determinazioni di competenza.  Nei  tribunali
non  divisi  in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza   sono   svolte
direttamente dal presidente del tribunale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
          di obblighi comunitari e  l'esecuzione  di  sentenze  della
          Corte di giustizia delle Comunita' europee.) convertito con
          modificazioni dalla legge  6  giugno  2008,  n.  101,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero  di  aiuti
          di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)  -  1.  I
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero di aiuti di Stato in esecuzione di  una  decisione
          di recupero adottata dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo  9
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 6 (abrogati).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  263  e  278  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 263 (ex articolo 230 del TCE) 
              La Corte di giustizia dell'Unione europea  esercita  un
          controllo di legittimita'  sugli  atti  legislativi,  sugli
          atti  del  Consiglio,  della  Commissione  e  della   Banca
          centrale europea che non siano  raccomandazioni  o  pareri,
          nonche' sugli atti del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          europeo  destinati  a  produrre   effetti   giuridici   nei
          confronti  di  terzi.  Esercita  inoltre  un  controllo  di
          legittimita'  sugli   atti   degli   organi   o   organismi
          dell'Unione destinati  a  produrre  effetti  giuridici  nei
          confronti di terzi. 
              A tal fine, la Corte e' competente a  pronunciarsi  sui
          ricorsi   per   incompetenza,   violazione   delle    forme
          sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi  regola
          di diritto relativa  alla  loro  applicazione,  ovvero  per
          sviamento di potere, proposti  da  uno  Stato  membro,  dal
          Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. 
              La Corte  e'  competente,  alle  stesse  condizioni,  a
          pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti,  la  Banca
          centrale europea ed il Comitato  delle  regioni  propongono
          per salvaguardare le proprie prerogative. 
              Qualsiasi persona fisica  o  giuridica  puo'  proporre‚
          alle condizioni previste  al  primo  e  secondo  comma,  un
          ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti  o  che
          la riguardano direttamente e individualmente, e contro  gli
          atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
          comportano alcuna misura d'esecuzione. 
              Gli  atti  che  istituiscono  gli  organi  e  organismi
          dell'Unione  possono  prevedere  condizioni   e   modalita'
          specifiche relative ai ricorsi proposti da persone  fisiche
          o giuridiche  contro  atti  di  detti  organi  o  organismi
          destinati   a   produrre   effetti   giuridici   nei   loro
          confronti.». 
              «Art. 278 (ex articolo 242 del TCE) 
              I ricorsi proposti alla Corte di giustizia  dell'Unione
          europea non hanno effetto sospensivo.  Tuttavia,  la  Corte
          puo', quando  reputi  che  le  circostanze  lo  richiedano,
          ordinare   la   sospensione    dell'esecuzione    dell'atto
          impugnato.».