Art. 9 
 
            Liberalizzazione dei servizi pubblici locali 
                       di rilevanza economica 
 
  1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore
del  trasporto  pubblico  locale,  all'articolo  21,  comma  3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  le
parole: «struttura paritetica da  istituire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della  predetta
Conferenza». 
  2. Al fine di  realizzare  un  sistema  liberalizzato  dei  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza   economica   attraverso   la   piena
concorrenza  nel  mercato  e   di   perseguire   gli   obiettivi   di
liberalizzazione  e  privatizzazione  dei  medesimi  servizi  secondo
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di  benchmarking,  il
progressivo miglioramento della qualita' ed  efficienza  di  gestione
dei medesimi servizi,  al  predetto  articolo  4  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la
stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di  procedere
all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali nei casi in cui  possa  essere  dimostrato  che  tale
scelta sia economicamente vantaggiosa.»; 
    b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini  della  relazione  al
Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»; 
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui  al  comma
2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
    d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al
fine   di    garantire    l'unitarieta'    del    servizio    oggetto
dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento  del
medesimo servizio e del relativo affidamento»; 
    e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al
comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non  conformi  a  quanto
previsto al medesimo comma»; 
    f) al comma 32, lettera d),  le  parole:  «a  condizione  che  la
partecipazione  pubblica  si  riduca  anche  progressivamente»   sono
sostituite dalle seguenti: «a condizione  che  la  partecipazione  in
capo a soci pubblici detentori di azioni  alla  data  del  13  agosto
2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»; 
    g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente: 
      «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto  delle
disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta  che  gli  enti
locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
medesimo  comma.  In  caso  di  inottemperanza,  assegna  agli   enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, il Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma
secondo,  della  Costituzione  e  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
    h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero  ai  sensi  del
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non  ai  sensi  del
comma 12»; 
    i) al comma 33, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «nonche'  al
socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte  le  seguenti:
«e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite
ai sensi del medesimo comma»; 
    l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a  gare  indette
nell'ultimo anno di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,  a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno,  sia  stata
adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la
predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso,  ai
sensi del comma 13»; 
    m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti: 
      «33-bis. Al fine di  assicurare  il  progressivo  miglioramento
della  qualita'  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  e   di
effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni,  gli  enti
affidatari sono tenuti a  rendere  pubblici  i  dati  concernenti  il
livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per  utente  e
il livello degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni  ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'. 
      33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le  regioni
e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31  gennaio  2012,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e
dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: 
        a) i criteri per la verifica di cui al comma 1  e  l'adozione
della delibera quadro di cui al comma 2; 
        b) le modalita' attuative del  comma  33-bis,  anche  tenendo
conto delle diverse condizioni di  erogazione  in  termini  di  aree,
popolazioni e caratteristiche del territorio servito; 
        c) le ulteriori misure  necessarie  ad  assicurare  la  piena
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»; 
    n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni
contenute nel presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i  servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con
esse incompatibili.»; 
    o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente: 
      «34-bis. Il presente articolo, fermo restando  quanto  disposto
al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con
riguardo al  trasporto  pubblico  regionale,  sono  fatti  salvi  gli
affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007».