Art. 9 
 
      Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, i numeri  8),  8-bis)  e  8-ter)
sono sostituiti dai seguenti: 
  «8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese  costruttrici  degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del
Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008,  e  di  fabbricati  strumentali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni; 
  8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed  f),  del  Testo  Unico
dell'edilizia di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle  effettuate  dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso  in  cui  nel  relativo
atto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
l'imposizione; 
  8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,  escluse  quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle  imprese
che vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del
Testo Unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione della costruzione o  dell'intervento,  e  quelle  per  le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione;»; 
    b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni  di  fabbricato
di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione»; 
    c) alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies)  e'
sostituito dal seguente: 
      «127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  c),
d) ed f), del  Testo  Unico  dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  locazioni  di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche  per
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'
sportive, del 22 aprile 2008».