Art. 9 
 
 
Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti  dei
                  partiti e dei movimenti politici 
 
  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile e finanziaria, i  partiti  e  i  movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati  che  non  siano  diretta
espressione degli stessi, che abbiano  conseguito  almeno  il  2  per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per  il  rinnovo  della
Camera dei deputati  ovvero  che  abbiano  almeno  un  rappresentante
eletto  alla  Camera  medesima,  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  avvalgono  di  una
societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  speciale  tenuto  dalla
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la   borsa   ai   sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della  gestione
contabile e finanziaria puo' essere affidato alla  medesima  societa'
di revisione con un incarico relativo  a  tre  esercizi  consecutivi,
rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.  La
societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un  giudizio
sul rendiconto di esercizio dei  partiti  e  dei  movimenti  politici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia.  A  tale
fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle
scritture  contabili.  Controlla  altresi'  che  il   rendiconto   di
esercizio  sia  conforme  alle  scritture   e   alla   documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e  alle  norme
che lo disciplinano. 
  2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione
elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista   comune   di
candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia  depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  all'obbligo  di
avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. 
  3. E' istituita la Commissione per la trasparenza  e  il  controllo
dei rendiconti dei partiti  e  dei  movimenti  politici,  di  seguito
denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati,  che  provvede,  in  pari  misura  con  il   Senato   della
Repubblica, ad assicurarne l'operativita'  attraverso  le  necessarie
dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e'  composta  da
cinque componenti, di cui uno designato dal  Primo  presidente  della
Corte di cassazione, uno designato dal Presidente  del  Consiglio  di
Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti.  Tutti  i
componenti  sono  scelti  fra  i  magistrati  dei  rispettivi  ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella  di  consigliere
di cassazione o equiparata. La Commissione e'  nominata,  sulla  base
delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma,  con  atto
congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Con  il  medesimo
atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione,
che ne coordina i lavori. Ai  componenti  della  Commissione  non  e'
corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita'  prestata  ai
sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i  componenti
della  Commissione  non  possono  assumere  ovvero   svolgere   altri
incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione  e'
di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
  4. La  Commissione  effettua  il  controllo  di  regolarita'  e  di
conformita' alla legge del rendiconto di  cui  all'articolo  8  della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal  presente
articolo, e dei  relativi  allegati,  nonche'  di  ottemperanza  alle
disposizioni di cui alla presente legge. A  tal  fine,  entro  il  15
giugno di ogni anno,  i  rappresentanti  legali  o  i  tesorieri  dei
partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
per cento dei voti validi espressi  nelle  elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera  medesima  o  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti  a  trasmettere
alla  Commissione  il  rendiconto  e  i  relativi  allegati  previsti
dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  come  da  ultimo
modificato  dal  presente  articolo,  concernenti  ciascun  esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo  del  presente  comma,
sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente  il  giudizio
espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  nonche'  il  verbale  di  approvazione  del
rendiconto medesimo da parte del  competente  organo  del  partito  o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma  aggregata  ad
una competizione elettorale mediante la presentazione  di  una  lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico  che  abbia
depositato congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  agli
obblighi di cui al presente comma. 
  5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  la  Commissione
effettua il controllo anche verificando la  conformita'  delle  spese
effettivamente   sostenute   e   delle   entrate    percepite    alla
documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15
febbraio  dell'anno  successivo  a  quello   di   presentazione   del
rendiconto, invita i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a
sanare,  entro  e  non  oltre  il  31   marzo   seguente,   eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il  30
aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in  cui
esprime il giudizio di regolarita' e di conformita'  alla  legge,  di
cui al primo periodo del  comma  4.  La  relazione  e'  trasmessa  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
che ne curano la pubblicazione nei  siti  internet  delle  rispettive
Assemblee. 
  6. Entro e non oltre il 15 luglio  di  ogni  anno,  la  Commissione
trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
dei deputati  gli  elenchi  dei  partiti  e  movimenti  politici  che
risultino,  rispettivamente,  ottemperanti  e   inottemperanti   agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento  all'esercizio  dell'anno
precedente. 
  7.  I  casi  di  inottemperanza  di  cui  al   comma   6,   nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti  internet  del
rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto  dal  comma  20,  sono
contestati  dalla  Commissione  ai  partiti  e   movimenti   politici
interessati nel termine di cui al comma 6. 
  8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza,
l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e  ai
movimenti politici che  risultino  inottemperanti  sulla  base  della
comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza  non  venga
sanata entro il successivo 31  ottobre,  la  Commissione  applica  al
partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 9. 
  9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di
presentare il rendiconto e i relativi allegati o la  relazione  della
societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto  da
parte del  competente  organo  interno,  la  Commissione  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  consistente  nella  decurtazione
dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso  a  titolo
di  rimborso  per  le  spese  elettorali  e  di  contributo  per   il
cofinanziamento di cui all'articolo 2. 
  10. Ai partiti e ai movimenti politici che non  abbiano  rispettato
gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della  legge
2 gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet
dei documenti di cui al comma 20 del presente  articolo  nel  termine
indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8,
entro  il  31   ottobre,   la   Commissione   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in  corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo  per  il
cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge. 
  11. Ai partiti e  ai  movimenti  politici  che  nel  rendiconto  di
esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi
rispetto alle scritture e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  all'importo  non
dichiarato  o  difforme  dal  vero,  consistente  nella  decurtazione
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in  corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo  per  il
cofinanziamento di  cui  all'articolo  2,  nel  limite  di  un  terzo
dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto  non  siano
rappresentate in conformita' al modello di cui  all'allegato  A  alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato  dall'articolo  11  della
presente legge, la Commissione  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  fino  a  un   ventesimo   dell'importo   complessivamente
attribuito per l'anno in corso a titolo  di  rimborso  per  le  spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo
2. 
  12. Ai partiti e ai movimenti politici che  nella  relazione  sulla
gestione e nella nota integrativa  abbiano  omesso  di  indicare,  in
tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C  alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate  in  forma
corretta o veritiera, la Commissione applica, per  ogni  informazione
omessa,  non  correttamente  rappresentata  o  riportante  dati   non
corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino  a
un ventesimo dell'importo ad  essi  complessivamente  attribuito  per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le  spese  elettorali  e  di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2,  nel  limite
di un terzo dell'importo medesimo. 
  13. Ai partiti e ai movimenti politici che  non  abbiano  destinato
una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti
ad iniziative volte ad  accrescere  la  partecipazione  attiva  delle
donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della  legge  3  giugno
1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente  attribuito  per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le  spese  elettorali  e  di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 
  14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni  applicate
non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  dell'importo
complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di  rimborso
per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'articolo 2. 
  15. Nell'applicazione delle sanzioni, la  Commissione  tiene  conto
della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi. 
  16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 siano state commesse  da  partiti  e  movimenti  politici  che
abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale
mediante la presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati,  le
sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del
movimento politico inottemperante o irregolare. 
  17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento  politico
interessato  e  sono  comunicate  ai  Presidenti  del  Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva
competenza, riducono, nella misura  disposta  dalla  Commissione,  le
rate dei rimborsi per le spese elettorali e  del  contributo  per  il
cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso
ai partiti o movimenti politici  sanzionati  ai  sensi  del  presente
articolo. 
  18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 del presente  articolo  siano  state  commesse  da  partiti  o
movimenti politici che abbiano percepito  tutti  i  rimborsi  per  le
spese elettorali  e  i  contributi  per  il  cofinanziamento  di  cui
all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi,
la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie
in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite  dei
due  terzi   dell'importo   ad   esso   complessivamente   attribuito
nell'ultimo anno. 
  19.  Ai  fini  dell'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal presente  articolo,  nonche'  ai  fini  della
tutela  giurisdizionale,  si  applicano  le   disposizioni   generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo  quanto  diversamente
disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 
  20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti  politici,  entro
il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita  sezione  del  sito
internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al  comma
5, sono pubblicati, anche in formato  open  data,  il  rendiconto  di
esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della  societa'
di  revisione  e  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto   di
esercizio. 
  21. I partiti e i movimenti politici  che  hanno  partecipato  alla
ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino
al proprio scioglimento e, comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio
successivo a quello  di  percezione  dell'ultima  rata  dei  rimborsi
elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il  rendiconto
e i relativi allegati di cui all'articolo 8  della  legge  2  gennaio
1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo. 
  22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di  cui  al
comma  1  di  investire  la  propria   liquidita'   derivante   dalla
disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti  finanziari  diversi
dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea. 
  23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 14 sono abrogati; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono  inserite  le
seguenti:  «di  esercizio,  redatto  secondo  il   modello   di   cui
all'allegato A,»; 
    c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Per le donazioni  di  qualsiasi  importo  e'  annotata
l'identita' dell'erogante». 
  24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3  giugno  1999,  n.
157, e' abrogato. Le risorse  del  fondo  di  garanzia  previsto  dal
predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento
delle procedure gia' esperite alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  25. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  21  si  applicano  ai
rendiconti  dei  partiti  e   dei   movimenti   politici   successivi
all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria,  il  giudizio  di
regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e  2012  e'
effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della  legge  2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione
invita direttamente  i  partiti  e  i  movimenti  politici  a  sanare
eventuali  inottemperanze  ad  obblighi  di  legge  o   irregolarita'
contabili. 
  26.  In  via  transitoria,  i  rapporti  integrativi  relativi   ai
rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al  31
ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti  e
movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14,  della  legge  2
gennaio 1997, n. 2. 
  27. L'articolo 1, comma 8, della  legge  3  giugno  1999,  n.  157,
nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio  1997,
n. 2, si  applicano  esclusivamente  con  riferimento  ai  rendiconti
relativi agli esercizi anteriori al 2013. 
  28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  divieto  di  cui  al
precedente periodo si applica anche alle societa' con  partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento,  nonche'  alle
societa'  controllate  da  queste  ultime,  ove  tale  partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'». 
  29. I rimborsi e i contributi  di  cui  alla  presente  legge  sono
strettamente  finalizzati  all'attivita'   politica,   elettorale   e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto  ai
partiti  e  ai  movimenti  politici  di  prendere  in   locazione   o
acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche  che  siano
state  elette  nel  Parlamento  europeo,  nazionale  o  nei  consigli
regionali nei medesimi partiti  o  movimenti  politici.  Il  medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa'
possedute o partecipate dagli  stessi  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente.