Art. 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano. 2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. 3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli obblighi di cui al presente comma. 5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. 6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente. 7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche' l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6. 8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. 9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge. 11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. 13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. 15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi. 16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. 17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo. 18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno. 19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. 20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della societa' di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. 21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo. 22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea. 23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 14 sono abrogati; b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»; c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata l'identita' dell'erogante». 24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita' contabili. 26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2. 27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013. 28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'». 29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa' possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.