Art. 9 
 
 
       Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo 
 
  1. A decorrere dal 26 novembre 2015,  l'utilizzatore  professionale
che acquista per l'impiego  diretto,  per  se'  o  per  conto  terzi,
prodotti fitosanitari  e  coadiuvanti  deve  essere  in  possesso  di
specifico certificato di  abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo
rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 
  2.  I  prodotti  fitosanitari  e  i  coadiuvanti   possono   essere
utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato
di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle  Regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,  secondo  i  propri
ordinamenti,  ai  soggetti  che  siano  in  possesso   dei   seguenti
requisiti: 
  a) siano maggiorenni; 
  b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una
valutazione positiva  nelle  materie  elencate  nell'allegato  I,  in
accordo con quanto stabilito nel Piano. 
  3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza  viene
rinnovato,  a  richiesta  del   titolare,   previa   verifica   della
partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. 
  4. Sono fatte salve,  fino  alla  loro  scadenza,  le  abilitazioni
all'acquisto rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano  le  note  alle
          premesse.