Art. 9
1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). -
Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su
ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di
assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti
nell'esercizio del mandato.
L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della
polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto
da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile
professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle
generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa
l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell'amministratore.
L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad
ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai
sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo'
altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita'
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino
puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi
nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare
possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea
non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita'
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del
libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza
scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica».