Art. 9 (L)
Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n.
10  del  1977,  art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
                            ultimo comma)

  1.  Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e
nel  rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  490,  nei  comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
    a)  gli  interventi  previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma  dell'articolo 3  che  riguardino  singole unita' immobiliari o
parti di esse;
    b)  fuori  dal  perimetro  dei  centri abitati, gli interventi di
nuova  edificazione  nel  limite  della densita' massima fondiaria di
0,03   metri   cubi  per  metro  quadro;  in  caso  di  interventi  a
destinazione  produttiva,  la  superficie  coperta  non puo' comunque
superare un decimo dell'area di proprieta'.
  2.  Nelle  aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici  attuativi  previsti dagli strumenti urbanistici generali
come  presupposto  per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al  comma  1,  lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera d)  del  primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che  riguardino  singole  unita'  immobiliari  o  parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o  piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti,  purche'  il titolare del permesso si impegni, con atto
trascritto  a  favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare,   limitatamente   alla   percentuale   mantenuta   ad  uso
residenziale,  prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con
il  comune  ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla
sezione II del capo II del presente titolo.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
          vedi nota all'art. 6.