Art. 9.
       (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

   1.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese
sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli
importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci
quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi  fabbricati,  eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che   provvedano   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
dell'immobile  entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF   relativa  ai  lavori  di  recupero  eseguiti  spetta  al
successivo   acquirente   o   assegnatario   delle   singole   unita'
immobiliari,  in  ragione  di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli  interventi  eseguiti,  che  si assume pari al 25 per cento del
prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'  atto pubblico di
compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
previsto  dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997.
   3.  All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
   4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
   5.  All'articolo  50 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.  In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei
volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli
affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
   6.  Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto
geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di
manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a
scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.
   7.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
   8.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
   parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".

   9.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
   10.  All'articolo  34,  comma  8, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
   11.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie  provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per  tenere  conto  delle  variazioni  delle  tariffe  in  altro modo
determinatesi.  I  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono  all'inserimento  negli atti catastali delle nuove rendite
entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
   12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e  interessi  nei  confronti  dei  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  non  annotati nelle
scritture    contabili    per    adeguarli    a    quelli   derivanti
dall'applicazione  degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore puo'
essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza
applicazione  di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
   14.  All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le   seguenti:   ",   ad  esclusione  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita'  di  riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
   15.  All'articolo  1  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1  e  al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
   ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
   corso  alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
   di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
   di  imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
   legge";  le  parole:  "la  medesima dichiarazione" sono sostituite
   dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al  comma  2,  lettera  a),  il  primo  periodo  e' sostituito dai
   seguenti:  "gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al
   comma   1,   si   impegnano   nel   programma   di   emersione  e,
   conseguentemente,  incrementano  il  reddito imponibile dichiarato
   rispetto  a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
   diritto,  fino  a  concorrenza del triplo del costo del lavoro che
   hanno   fatto  emergere  con  la  dichiarazione,  all'applicazione
   sull'incremento  stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
   reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
   delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
   al  rimanente  imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
   per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
   secondo  periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
   di  imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
   non  e'  dovuta  fino  a  concorrenza  dell'incremento del reddito
   imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

   "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta sostitutiva dovute per il
primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e
b)  del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine
di   presentazione   della  dichiarazione  di  emersione,  ovvero  in
ventiquattro  rate  mensili,  maggiorate  degli  interessi  legali, a
partire dal predetto termine";
   e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  per  le  violazioni
concernenti    gli   obblighi   di   documentazione,   registrazione,
dichiarazione  di  inizio  attivita',  e  non sono dovuti interessi a
condizione  che  il  versamento  dell'imposta sia effettuato entro il
termine  previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione
annuale  dell'IVA.  Per  il  medesimo  periodo  non  si  applicano le
sanzioni  previste  per  le analoghe violazioni in materia di imposte
sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle attivita' produttive ne'
quelle  previste  per  l'omessa  effettuazione  delle  ritenute e dei
relativi  versamenti  dovuti  fino  alla  data di presentazione della
dichiarazione di emersione";
   f)  al  comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre, 2002".
   16.  All'articolo  76,  comma 7-ter, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
   17.  Fino  alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui
al  comma  7-bis  dell'articolo  76 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  del  decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
   18.  All'articolo  82  della  legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "spettacoli"  sono  inserite  le
   seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre 2001" e le parole: "31
   gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2,  le  parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30  giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "I  contribuenti possono effettuare il versamento in tre
   rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
   entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al  comma  5,  le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
   parole:  "entro  sessanta  giorni dalla data del ricevimento della
   richiesta   da   parte  degli  uffici  competenti;  al  versamento
   integrativo  si  applicano  gli  interessi in misura pari al tasso
   legale".

   19.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma 3-bis, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive  modificazioni,  si  applicano anche alle associazioni pro
loco.
   20.  All'articolo  145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole:  "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
   21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite  le  seguenti:  "o  ad  un  anno  per  le  societa' sportive
professionistiche".  Le  disposizioni  previste dal presente comma si
applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
   22.  All'articolo  9,  comma  11, della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1 marzo 2002".
   23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di lavoro dipendente
prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
   24.  Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe  dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la  prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai  relativi  oneri,  pari  a  41.316.552  euro  per  l'anno 2002, si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma.
 
             Note all'art. 9:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
                 "Art.   1   (Disposizioni   tributarie   concernenti
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio). - 1. Ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, si
          detrae  dall'imposta  lorda,  fino alla concorrenza del suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli  impianti  elettrici,  e  delle norme
          UNI-CIG,  di  cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
          gli  impianti  a  metano.  La  stessa  detrazione,  con  le
          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli
          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o
          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad
          oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla realizzazione di
          ogni   strumento   che,  attraverso  la  comunicazione,  la
          robotica  e  ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
          sia  adatto  a  favorire  la  mobilita'  interna ed esterna
          all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap in
          situazioni  di  gravita',  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
          finalizzate  a  prevenire il rischio del compimento di atti
          illeciti  da  parte  di  terzi, alla realizzazione di opere
          finalizzate  alla  cablatura degli edifici, al contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione
          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la
          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle
          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici
          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti
          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   1º giugno   1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
                 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
                 2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita
          in  quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  a'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
                 3.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante
          l'intervento  di  banche  o  della  societa' Poste Italiane
          S.p.a.,   in   funzione   del   contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994,  n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
                 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2
          e  3  i  comuni  possono deliberare l'esonero dal pagamento
          della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
                 5.  I  comuni  possono  fissare  aliquote  agevolate
          dell'ICI  anche  inferiori  al  4  per  mille,  a favore di
          proprietari  che  eseguano  interventi volti al recupero di
          unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili o interventi
          finalizzati  al recupero di immobili di interesse artistico
          o  architettonico  localizzati  nei  centri storici, ovvero
          volti  alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
                 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
                 7.  In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
                 8.  I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
                 9.  I  commi  40,  41  e  42 dell'art. 2 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
                 "40.  Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
          presentato  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione
          edilizia  in  sanatoria  ai  sensi  del capo IV della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, e
          dell'art.  39  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724, e
          successive  modificazioni,  il mancato pagamento del triplo
          della  differenza  tra la somma dovuta e quella versata nel
          termine  previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
          del   1994,   e  successive  modificazioni,  o  il  mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
          comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
          modificazioni,   comporta   l'applicazione   dell'interesse
          legale  annuo  sulle  somme  dovute, da corrispondere entro
          sessanta  giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
          dell'obbligo di pagamento.
                 41.  E  ammesso  il versamento della somma di cui al
          comma  40  in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
          importo.  In  tal  caso, gli interessati fanno pervenire al
          comune,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di  notifica
          dell'obbligo  di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate in
          scadenza,   comprensive   degli   interessi   maturati  dal
          pagamento  della  prima  rata  allegando l'attestazione del
          versamento della prima rata medesima.
                 42.  Nei  casi di cui al comma 40, il rilascio della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato  all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione,
          degli  oneri  concessori,  ove  dovuti,  e degli interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 38 della citata
          legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
                 10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
                 11.  Nella  tabella  A,  parte  III  (Beni e servizi
          soggetti  all'aliquota  del  10  per  cento),  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e   successive   modificazioni,   dopo   il   numero
          127-undecies) e' inserito il seguente:
                   "127-duadecies)  prestazioni  di servizi aventi ad
          oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di manutenzione
          straordinaria  di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
          residenziale pubblica.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 della legge
          5 agosto  1978,  n.  457,  recante  "Norme  per  l'edilizia
          residenziale",    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          19 agosto 1978, n. 231:
                 "Art.  31  (Definizione  degli  interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi' definiti:
                   a) interventi  di  manutenzione  ordinaria, quelli
          che  riguardano  le  opere  di  riparazione, rinnovamento e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
                   b) interventi  di  manutenzione  straordinaria, le
          opere  e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
          parti   anche   strutturali   degli  edifici,  nonche'  per
          realizzare   ed  integrare  i  servizi  igienicosanitari  e
          tecnologici,   sempre  che  non  alterino  i  volumi  e  le
          superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
          modifiche delle destinazioni di uso;
                   c) interventi   di   restauro   e  di  risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
                   d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme  sistemativo  di  opere  che  possono portare ad un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
                   e) interventi   di  ristrutturazione  urbanistica,
          quelli    rivolti    a   sostituire   l'esistente   tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
                 Le  definizioni  del  presente  articolo  prevalgono
          sulle  disposizioni  degli strumenti urbanistici generali e
          dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
          competenze  previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.".
                   -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre  1999,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
                 "Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di imposta sul
          valore   aggiunto,   di   altre  imposte  indirette  e  per
          l'emersione  di  base  imponibile).  - 1. Ferme restando le
          disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          delle   tabelle  ad  esso  allegate,  fino  alla  data  del
          31 dicembre  2002  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
                   a) le  prestazioni  di  assistenza  domiciliare in
          favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
          disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
          di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche
          coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
                   b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.
                 2.  L'aliquota  di  cui  al  comma 1 si applica alle
          operazioni fatturate a decorrere dal 1º gennaio 2000.
                 3.   Il   termine  del  31 dicembre  1996,  previsto
          dall'art.  14,  comma  9,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  con  riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul
          valore   aggiunto   relativa   agli   acquisti   di  taluni
          ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi
          dell'art.  19-bis1,  comma  1,  lettera c), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'
          prorogato  al  31 dicembre  1999  dall'art. 2, comma 4, del
          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1997,  n. 30, e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
                 4.  L'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
          degli immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere
          per  i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli
          immobili  individuati  catastalmente  ad  uso  abitativo  e
          relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
                 5.   Il   termine   del  31 dicembre  1998  previsto
          dall'art.  14,  comma  13,  secondo  periodo,  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,  per  le  variazioni  delle
          iscrizioni  in  catasto  dei  fabbricati  gia' rurali, gia'
          prorogato  al  31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato
          al 31 dicembre 2001.
                 6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 1 e
          relative  note  della  tariffa,  parte I, allegata al testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
                 7.  Nella  tariffa, parte I, allegata al testo unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i
          trasferimenti  coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle
          seguenti:  "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto
          dal  successivo  periodo:  8  per  cento.  Se  l'atto ha ad
          oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
                 8.  Le  disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano
          agli   atti   pubblici   formati,   agli  atti  giudiziari,
          pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed
          a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.
                 9.  Gli  esercenti attivita' d'impresa nei confronti
          dei   quali  trovano  applicazione  gli  studi  di  settore
          approvati  con  decreti del Ministro delle finanze entro il
          mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 gennaio  1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive
          modificazioni,  possono procedere, relativamente al periodo
          d'imposta  in  corso  al 30 settembre 1999, all'adeguamento
          delle  esistenze  iniziali  dei beni di cui all'art. 59 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
                 10.  L'adeguamento  di  cui  al  comma 9 puo' essere
          effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali
          di  quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche'
          mediante   l'iscrizione   delle   esistenze   iniziali   in
          precedenza omesse.
                 11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento
          comporta il pagamento:
                   a) dell'imposta  sul  valore aggiunto, determinata
          applicando   l'aliquota   media  riferibile  all'anno  1999
          all'ammontare   che  si  ottiene  moltiplicando  il  valore
          eliminato  per  il coefficiente di maggiorazione stabilito,
          per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale
          tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei
          parametri.  L'aliquota media, tenendo conto della esistenza
          di  operazioni  non  soggette  ad imposta ovvero soggette a
          regimi  speciali,  e'  quella  risultante  dal rapporto tra
          l'imposta  relativa  alle  operazioni,  diminuita di quella
          relativa  alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
          di affari dichiarato;
                   b) di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive,  in  misura  pari al 30 per cento da
          applicare  alla differenza tra l'ammontare calcolato con le
          modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
                 12.  In  caso  di iscrizione di valori l'adeguamento
          comporta   il   pagamento   di   una   imposta  sostitutiva
          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  in
          misura  pari  al  30  per  cento  da  applicare  al  valore
          iscritto.
                 13.  L'adeguamento  si  perfeziona con il versamento
          delle  imposte  dovute  con  le  modalita'  e  nei  termini
          previsti  per  il versamento delle imposte risultanti dalla
          dichiarazione  da  presentare  per  il periodo d'imposta in
          corso  al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i
          successivi.  Qualora le imposte dovute non superino i dieci
          milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due
          rate  la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40
          per  cento delle somme complessivamente dovute. Per importi
          superiori  a  dieci milioni di lire e' possibile effettuare
          per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e
          versare  la  rimanente  parte  in un massimo di cinque rate
          annuali  di  pari  importo  non  inferiori,  ad  esclusione
          dell'ultima,  a  cinque  milioni di lire. Gli importi delle
          singole  rate  sono maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  primo  giorno  successivo alla scadenza del
          termine  previsto  per  il  primo  versamento.  Al  mancato
          pagamento  nei  termini  consegue  l'iscrizione  a  ruolo a
          titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora
          da  pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni
          conseguenti all'adeguamento effettuato.
                 14.  L'adeguamento  di  cui  al comma 9 non rileva a
          fini  sanzionatori  di  alcun  genere.  I valori risultanti
          dalle   variazioni   indicate   nei  commi  11  e  12  sono
          riconosciuti  ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal
          periodo  d'imposta  indicato  al  comma 9 e, nel limite del
          valore  iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati
          ai   fini   dell'accertamento   in  riferimento  a  periodi
          d'imposta   precedenti   a  quello  indicato  al  comma  9.
          L'adeguamento  non  ha  effetto  sui  processi  verbali  di
          constatazione  redatti e sugli accertamenti notificati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge.
          L'imposta   sostitutiva   e'   indeducibile.   Per  la  sua
          liquidazione,  riscossione  e  contenzioso  si applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi.
                 15.  La  lettera  e)  del comma 10 dell'art. 8 della
          legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  e'  sostituita  dalla
          seguente:
                   "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; .
                 16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto
          a decorrere dal 16 gennaio 1999.
                 17.  All'art.  11  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449, sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) nel  comma  1,  dopo  le parole: "di vendita al
          dettaglio  e  all'ingrosso  sono inserite le seguenti: "ivi
          comprese  le  rivendite  di generi di monopolio operanti in
          base a concessione amministrativa ;
                   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                 "1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          delle  finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono
          individuati  i  beni  strumentali alle attivita' di impresa
          sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di
          atti  illeciti  da parte di terzi, ai quali si applicano le
          previsioni del comma 1 del presente articolo ;
                   c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
                 "9.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
          sono  posti  a  carico di una apposita sezione del Fondo di
          cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le
          medesime  finalita'  e' conferita al Fondo la somma di lire
          150 miliardi per l'anno 2001 .
                 18.   L'applicazione   delle   disposizioni  di  cui
          all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta
          in   corso   al   1º gennaio   2000.   In  questo  caso  la
          deducibilita'  delle  spese  di  manutenzione, riparazione,
          ammodernamento   e   ristrutturazione   ivi   indicate   e'
          consentita  in  quote  costanti  nel  periodo di imposta di
          sostenimento e nei tre successivi.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2001)  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  2000,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
                 "Art.  30  (Disposizioni  in  materia di imposta sul
          valore  aggiunto).  -  1.  Al  decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                   a) all'art.  10,  relativo  alle operazioni esenti
          dall'imposta,  nel  primo comma, il numero 6) e' sostituito
          dal seguente:
                     "6)  le  operazioni  relative  all'esercizio del
          lotto,  delle  lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e
          dei  concorsi  pronostici  riservati allo Stato e agli enti
          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
          ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei
          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento
          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge
          24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi
          comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate
          ;
                   b) all'art.  10,  relativo alle operazioni esenti,
          dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:
                 "27-sexies)  le  importazioni  nei  porti effettuate
          dalle  imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
          allo  stato  naturale o dopo operazioni di conservazione ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna ;
                   c) all'art.  74,  e'  abrogato  il  settimo comma,
          concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
          abilita' ed ai concorsi pronostici.
                 2.  Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
          concernente  il  riordino  dell'imposta  unica sui concorsi
          pronostici  e  sulle  scommesse, l'art. 7 e' sostituito dal
          seguente:
                 "Art.   7   (Rapporto  tra  imposta  unica  e  altri
          tributi),   -   1.  L'imposta  unica  e'  sostitutiva,  nei
          confronti  del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo
          erariale  e  locale  relativi  all'esercizio  dei  concorsi
          pronostici   ad  esclusione  dell'imposta  di  bollo  sulle
          cambiali,  sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico
          .
                 3.  All'alinea  del  comma 1 dell'art. 7 della legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  concernente  le  prestazioni
          assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino
          alla  data  del  31 dicembre  2000  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 .
                 4.   L'indetraibilita'   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto   afferente   le  operazioni  aventi  per  oggetto
          ciclomotori,  motocicli,  autovetture  e autoveicoli di cui
          alla  lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          prorogata  da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma
          3,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente
          prorogata   al  31 dicembre  2002;  tuttavia  limitatamente
          all'acquisto,  all'importazione e all'acquisizione mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria, noleggio e simili di
          detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento
          del  relativo  ammontare  ed  al  50  per cento nel caso di
          veicoli con propulsori non a combustione interna.
                 5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta
          sul  valore  aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in
          parte  a  norma  del comma 4, la base imponibile e' assunta
          per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
          ammontare  nel  caso  di  veicoli  con  propulsioni  non  a
          combustione interna.
                 6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
          beni  usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo  1995,  n. 85, si applica anche alle
          cessioni  dei  veicoli  per l'acquisto dei quali ha trovato
          applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
          articolo.
                 7.  Le  agevolazioni  di  cui all'art. 8 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  sono  estese  ai soggetti con
          handicap  psichico  o  mentale  di  gravita'  tale  da aver
          determinato    il    riconoscimento    dell'indennita'   di
          accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della
          capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
          prescindere dall'adattamento del veicolo.
                 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica e' autorizzato ad iscrivere nello
          stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  un importo pari al maggior gettito acquisito per
          effetto delle disposizioni del comma 2.".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi  ,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.  50  (Determinazione  del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra
          l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo
          stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
          quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono
          computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e
          assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto
          che li corrisponde.
                 2.  Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte
          o  professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte,
          di  antiquariato  o  da  collezione di cui al comma 5, sono
          ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non
          superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo
          dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
          omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  a'
          tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di
          imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di
          acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non
          sia  superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
          di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a
          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
          alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al
          coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli
          immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o
          professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione
          finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla
          rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di
          beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui
          maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla
          ristrutturazione   e  alla  manutenzione  straordinaria  di
          immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni
          sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
          cui sono sostenute e nei quattro successivi.
                 3.  Le  spese  relative  all'acquisto di beni mobili
          diversi   da   quelli   indicati   nel   comma  4,  adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
          ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'
          superiore  a  1  milione  di  lire, nella misura del 50 per
          cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di
          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
          relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
          50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati
          in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una
          somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a
          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
          immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,
          ristrutturazione   e  manutenzione  straordinaria  per  gli
          immobili utilizzati.
                 3-bis.   Le  quote  di  ammortamento,  i  canoni  di
          locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
                 4. (Comma abrogato).
                 5.  Le  spese relative a prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
          sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non
          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
          percepiti   nel   periodo   di   imposta.   Le   spese   di
          rappresentanza  sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
          dei   compensi  percepiti  nel  periodo  di  imposta.  Sono
          comprese   nelle   spese  di  rappresentanza  anche  quelle
          sostenute  per  l'acquisto  o  l'importazione di oggetti di
          arte,  di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
          come   beni   strumentali   per   l'esercizio  dell'arte  o
          professione,  nonche'  quelle  sostenute  per  l'acquisto o
          l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo
          gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi
          e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
          quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare.
                 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
          si  comprendono,  salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del  comma  1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
          Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le trasferte
          effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai lavoratori
          dipendenti   degli   esercenti   arti  e  professioni  sono
          deducibili  nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
          62.
                 6-bis.  Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
          coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
          permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
          dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati
          per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti.
                 7. (Comma soppresso).
                 8.  I  redditi  indicati alla lettera b) del comma 2
          dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
          denaro  o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
          sotto  forma  di  partecipazione agli utili, ridotto del 25
          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
          partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle
          lettere  c),  d)  ed  e) costituiscono reddito per l'intero
          ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I redditi
          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
          nel  periodo  di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
          di deduzione forfettaria delle spese.
                 8-bis.  In  deroga al principio della determinazione
          analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
          cooperazione  dei volontari e dei cooperanti e' determinata
          sulla  base  dei compensi convenzionali fissati annualmente
          con  decreto  del Ministero degli affari esteri di concerto
          con  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,
          indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
          contratto   purche'   stipulato   da   organizzazione   non
          governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49  recante "Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo :
                 "Art.   28   (Riconoscimento   di   idoneita'  delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della Commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
                 2.   L'idoneita'   puo'   essere  richiesta  per  la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
                 3.   Sono   fatte  salve  le  idoneita'  formalmente
          concesse   dal   Ministro   degli   affari   esteri   prima
          dell'entrata in vigore della presente legge.
                 4.    Il    riconoscimento    di    idoneita'   alle
          organizzazioni  non  governative puo' essere dato per uno o
          piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione che
          le medesime:
                   a) risultino  costituite  ai  sensi degli articoli
          14, 36 e 39 del codice civile;
                   b) abbiano   come  fine  istituzionale  quello  di
          svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore
          delle popolazioni del terzo mondo;
                   c) non  perseguano  finalita' di lucro e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                   d) non  abbiano rapporti di dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                   e) diano   adeguate   garanzie   in   ordine  alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                   f) documentino  esperienza  operativa  e capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
                   g) accettino    controlli    periodici    all'uopo
          stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                   h) presentino   i   bilanci   analitici   relativi
          all'ultimo   triennio   e   documentino   la  tenuta  della
          contabilita';
                   i) si   obblighino   alla   presentazione  di  una
          relazione  annuale sullo stato di avanzamento dei programmi
          in corso".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei  tributi  locali  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 dicembre  1997,  n. 298, S.O., cosi' come modificato dal
          presente articolo:
                 "Art.  45  (Disposizioni  transitorie).  -  1. Per i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso
          al 1º gennaio 1998, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  i  tre  periodi  d'imposta  successivi,  l'aliquota e'
          stabilita,  rispettivamente, nella misura del 1,9, del 3,10
          e del 3,75 per cento.
                 2.  Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i
          periodi   d'imposta   in   corso  al  1º gennaio  1998,  al
          1º gennaio   1999   e  al  1º gennaio  2000  l'aliquota  e'
          stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi
          d'imposta     successivi,    l'aliquota    e'    stabilita,
          rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
                 3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze sono
          stabiliti,  tenuto conto della base imponibile dell'imposta
          sulle   attivita'   produttive  e  di  quella  dell'imposta
          personale  sui  redditi, gli ammontari in valore assoluto e
          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
          articoli  36  e  51,  comma  1,  in  base  ai quali fissare
          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
          stessa  imposta  determinato ai sensi dell'art. 31, nonche'
          le  modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a
          6.  La  predetta  riduzione  non  puo' superare per ciascun
          soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel
          predetto  decreto  e non puo' comportare una diminuzione di
          gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a
          250  miliardi  di  lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di
          lire per l'anno 2000.
                 4.  I  soggetti  per  i  quali  l'applicazione delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  3  determina un ammontare
          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
          ordinaria,  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 3
          anche    per    la   determinazione   dell'imposta   dovuta
          all'esercizio  in  corso  al  1º gennaio  1998, prendendo a
          riferimento  i  tributi  o  contributi  che sarebbero stati
          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
                 5.   Per   i  soggetti  che  esercitano  la  propria
          attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
          regioni  e'  determinata  in misura proporzionale alla base
          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
          imposta  di  cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
          proporzionale alla base imponibile regionale.
                 6.   La  differenza  tra  l'imposta  dovuta  in  via
          ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
          in  base  alle  disposizioni  dei  commi 3 e 4, puo' essere
          computata   in   detrazione  dall'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  nella  misura  del 50 per cento per
          l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n.  313, recante "Norme in
          materia  di  imposta sul valore aggiunto , pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 settembre 1997, n. 219, S.O., cosi'
          come modificato dal presente articolo:
                 "Art.   11   (Disposizioni  transitorie).  -  1.  La
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo del primo comma
          dell'art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'articolo 2
          del  presente  decreto,  si  applica  agli acquisti ed alle
          importazioni  la  cui imposta diviene esigibile a decorrere
          dal 1º gennaio 1998.
                 2.  La rettifica della detrazione prevista nei commi
          1  e  2  dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
          del  presente  decreto,  va  operata  per  i beni e servizi
          acquistati  o  utilizzati  a decorrere dal 1º gennaio 1998;
          quella  prevista  per  i  beni  immobili  nel  comma  8 del
          predetto  art.  19-bis2,  va  operata relativamente ai beni
          acquistati o ultimati a decorrere dal 1º gennaio 1998.
                 3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
          l'imposta  relativa  ai beni e servizi afferenti operazioni
          che,  in  virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
          temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
          entrata in vigore del presente decreto.
                 4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole, da
          emanarsi  ai  sensi  dell'art. 34, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          sostituito   dall'art.   5   del   presente  decreto,  sono
          rideterminate  le percentuali di compensazione applicabili,
          a  determinati  prodotti  agricoli, al fine di tenere conto
          dell'andamento     delle     grandezze     macroeconomiche,
          assicurando maggiori  entrate  nette  per lire 120 miliardi
          per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.
                 5.  Per gli anni dal 1998 al 2002 le disposizioni di
          cui   all'art.   34,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
          dal  1998  al  2002 dai detti soggetti l'imposta si applica
          con   le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,  ferma
          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di
          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli
          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi
          che  applicano  il  regime speciale, effettuati da parte di
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
                 5-bis.  Le  disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1º gennaio
          2003.
                 6. La misura della detrazione forfettizzata relativa
          alle  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sugli
          spettacoli,  stabilita dal secondo periodo del quinto comma
          dell'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dal presente
          decreto,  si  applica, per l'anno 1998, nella misura di due
          terzi.
                 7.   Per   l'anno   1998  l'opzione  precedentemente
          esercitata  prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto
          comma   dell'art.  74,  come  modificati,  rispettivamente,
          dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal
          terzo  comma  dell'art.  36,  puo'  essere revocata dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
          o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto  per  la
          presentazione    della    dichiarazione,   ferma   restando
          l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art.  19-bis2,  introdotto  dall'art.  3  del presente
          decreto.
                 8.  Le disposizioni del presente decreto legislativo
          si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1998.".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della
          sopra citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
                 "Art.  31  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          imposta sul valore aggiunto). - 1. (Omissis).
                 2.  All'art.  11 del decreto legislativo 2 settembre
          1997,   n.  313,  concernente  il  regime  speciale  per  i
          produttori  agricoli,  come  modificato  dal  decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999
          e  2000 sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998,
          1999,  2000  e  2001  e le parole: "negli anni 1998, 1999 e
          2000  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "negli anni 1998,
          1999, 2000 e 2001 ;
                   b) al  comma  5-bis,  le  parole: "a decorrere dal
          1º gennaio   2001   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dal 1º gennaio 2002 .
                 3.-4. (Omissis).".
                 - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  24 febbraio  2000,  recante  "Determinazione dei
          consumi  medi  dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
          agricoli,  orticoli,  in  allevamento, nella silvicoltura e
          piscicoltura    e    nella    florovivaistica    ai    fini
          dell'applicazione  delle  aliquote ridotte o dell'esenzione
          dall'accisa   ,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 marzo 2000, n. 53.
                 Si  riporta  il  testo  dell'art. 34 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante  "Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972,  n.  292,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.   34   (Regime   speciale   per  i  produttori
          agricoli).  -  1.  Per  le  cessioni di prodotti agricoli e
          ittici  compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
          effettuate  dai produttori agricoli, la detrazione prevista
          nell'art.  19  e'  forfettizzata in misura pari all'importo
          risultante   dall'applicazione,   all'ammontare  imponibile
          delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
          agricole.  L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
          singoli   prodotti,  salva  l'applicazione  delle  aliquote
          corrispondenti  alle  percentuali  di  compensazione  per i
          passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  che  applicano  il  regime  speciale e per le cessioni
          effettuate  dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
          periodo.
                 2. Si considerano produttori agricoli:
                   a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
          nell'art.  2135  del  codice civile e quelli che esercitano
          attivita'  di  pesca  in  acque  dolci, di piscicoltura, di
          mitilicoltura,  di  ostricoltura  e  di  coltura  di  altri
          molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
                   b) gli  organismi  agricoli di intervento, o altri
          soggetti   per  loro  conto,  che  effettuano  cessioni  di
          prodotti   in  applicazione  di  regolamenti  della  Unione
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi;
                   c) le  cooperative,  loro consorzi, associazioni e
          loro  unioni  costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della
          legislazione   vigente  che  effettuano  cessioni  di  beni
          prodotti  dai  soci,  associati o partecipanti, nello stato
          originario  o  previa  manipolazione  o trasformazione, gli
          enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
          trasformazione,  alla  vendita  collettiva  per  conto  dei
          produttori,  nei  limiti in cui i predetti soggetti operino
          per  conto  di  produttori  nei  cui  confronti  si rendono
          applicabili  le  disposizioni  del presente articolo; a tal
          fine  i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
          31 gennaio  di  ciascun  anno  ovvero  entro  trenta giorni
          dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
          apposita  dichiarazione con la quale attestano di possedere
          i  requisiti  per rientrare nel regime speciale. I predetti
          organismi  operano  la  detrazione  forfettizzata di cui al
          comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
          determinata   in  misura  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'importo  dei  conferimenti  eseguiti  da  parte dei soci,
          associati  o  partecipanti che possono usufruire del regime
          speciale   di   cui  al  presente  articolo  e  l'ammontare
          complessivo   di   tutti   i   conferimenti,   acquisti   e
          importazioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici. Gli stessi
          organismi   operano   altresi',   nei   modi  ordinari,  la
          detrazione    dell'imposta    assolta   per   rivalsa   sui
          conferimenti  effettuati  da soci, associati o partecipanti
          che  non  possono  usufruire del predetto regime speciale e
          sugli  acquisti  e  importazioni  di  prodotti  agricoli  e
          ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
          e'  operata  sull'imposta  assolta,  anche  per rivalsa, in
          misura   corrispondente   al  rapporto  tra  l'importo  dei
          predetti  conferimenti e acquisti che non possono usufruire
          del  medesimo  regime speciale e l'ammontare complessivo di
          tutti  i  conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
          agricoli  e ittici. Il superamento da parte del conferente,
          nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
          venire   meno   nei   confronti   dei  soggetti  coferitari
          l'applicazione  del  regime  speciale  di  cui  al presente
          articolo.
                 3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti
          dei  soggetti  di  cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
          disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
          soggetti  che  nell'anno solare precedente hanno realizzato
          un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
                 4.  La  detrazione  forfettizzata non compete per le
          cessioni  dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
          derivi da atto non assoggettato ad imposta.
                 5.  Se  il  contribuente,  nell'ambito  della stessa
          impresa,  ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
          da  quelle  indicate  nel  comma  1, queste sono registrate
          distintamente   e   indicate   separatamente   in  sede  di
          liquidazione   periodica   e   di   dichiarazione  annuale.
          Dall'imposta  relativa  a  tali operazioni si detrae quella
          relativa  agli  acquisti  e  alle  importazioni di beni non
          ammortizzabili  e  ai servizi esclusivamente utilizzati per
          la  produzione  dei  beni e dei servizi che formano oggetto
          delle operazioni stesse.
                 6.   I  produttori  agricoli  che  nell'anno  solare
          precedente   hanno   realizzato   un  volume  d'affari  non
          superiore  a  cinque milioni di lire, costituito per almeno
          due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
          esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli
          obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
          annuale,  fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
          le  fatture  e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
          cessionari   e  i  committenti,  se  acquistano  i  beni  o
          utilizzano  i  servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
          emettere  fattura,  con  le  modalita' e nei termini di cui
          all'art.  21,  indicandovi la relativa imposta, determinata
          applicando  le  aliquote corrispondenti alle percentuali di
          compensazione,  consegnarne  copia al produttore agricolo e
          registrarla  separatamente  a  norma  dell'art.  25.  Per i
          produttori   agricoli  che  esercitano  la  loro  attivita'
          esclusivamente   nei  comuni  montani  con  meno  di  mille
          abitanti  e  nelle  zone  con  meno di cinquecento abitanti
          ricompresi  negli  altri  comuni  montani individuati dalle
          rispettive  regioni  come previsto dall'art. 16 della legge
          31 gennaio  1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
          periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
          produttori  agricoli  che nell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un  volume d'affari superiore a cinque ovvero a
          quindici  ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
          almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
          sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
          versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
          fatturazione,  di  numerazione  delle  fatture ricevute, di
          conservazione  dei  documenti  ai  sensi  dell'art.  39, di
          versamento    annuale   dell'imposta   con   le   modalita'
          semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle
          finanze  da  adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400.  Le  disposizioni  dei
          precedenti  periodi  del presente comma cessano comunque di
          avere  applicazione a partire dall'anno solare successivo a
          quello  in cui sono stati superati i limiti rispettivamente
          di  cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire
          a  condizione  che non venga superato il limite di un terzo
          delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
          rinunciare  alla applicazione delle disposizioni del primo,
          secondo   e   terzo  periodo  del  presente  comma  dandone
          comunicazione  per iscritto all'Ufficio competente entro il
          termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
                 7.  I  passaggi  dei prodotti di cui al comma 1 agli
          enti,  alle  cooperative o agli altri organismi associativi
          indicati  al  comma  2,  lettera c), ai fini della vendita,
          anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
          effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
          agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo di emissione della
          fattura  puo'  essere adempiuto dagli enti stessi per conto
          dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
          consegnato   un   esemplare   della  fattura  ai  fini  dei
          successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
                 8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
          anche  ai  passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
          marittime,  lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
          la  pesca  nelle  predette  acque alle cooperative fra loro
          costituite   e  relativi  consorzi  nonche'  alle  societa'
          consortili  e  agli altri organismi associativi indicati al
          comma 2, lettera c).
                 9.  Ai  soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
          cessioni  dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
          8,  primo  comma,  38-quater  e  72,  nonche'  le  cessioni
          intracomunitarie  degli  stessi  compete la detrazione o il
          rimborso  di  un  importo calcolato mediante l'applicazione
          delle    percentuali   di   compensazione   che   sarebbero
          applicabili   per   analoghe   operazioni   effettuate  nel
          territorio dello Stato.
                 10.  Agli effetti delle disposizioni di cui all'art.
          36,  le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa
          agricola  da  cui  derivano  i  prodotti  assoggettati alla
          disciplina   di   cui   al   comma  1  sono  in  ogni  caso
          unitariamente considerate.
                 11.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano,  salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
          o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto  per  la
          presentazione     della    dichiarazione    ovvero    nella
          dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
          primo gennaio  dell'anno  in  corso  fino  a  quando non e'
          revocata  e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
          ammortizzabili,   e'  vincolante  fino  a  quando  non  sia
          trascorso   il   termine   previsto  dall'art.  19-bis2  e,
          comunque, almeno per un quinquennio.
                 12.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, sono disciplinate le modalita' di
          attuazione del presente articolo.".
                 -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  62-bis  del
          decreto-legge    30 agosto    1993,    n.    331,   recante
          "Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni   tributarie   ,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 ottobre 1993, n.
          255:
                 "Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n. 154, e successive modificazioni. A tal
          fine  gli stessi uffici identificano campioni significativi
          di   contribuenti   appartenenti  ai  medesimi  settori  da
          sottoporre  a  controllo allo scopo di individuare elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre  1995,  possono  essere soggetti a revisione ed
          hanno  validita'  ai fini dell'accertamento a decorrere dal
          periodo di imposta 1995.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (Legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre  1999,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
                 "Art.  16  (Disposizioni  in  materia  di  canone di
          abbonamento  al  servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A
          decorrere dal 1º gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati
          gli  importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
          radiotelevisivo,  ivi  compresi  gli  importi  dovuti  come
          canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
                   a) alberghi  con  5 stelle e 5 stelle lusso con un
          numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
                   b) alberghi  con  5 stelle e 5 stelle lusso con un
          numero   di   camere   inferiore  a  cento  e  superiore  a
          venticinque;  residence turistico-alberghieri con 4 stelle;
          villaggi  turistici  e  campeggi  con  4  stelle;  esercizi
          pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
                   c) alberghi  con  5 stelle e 5 stelle lusso con un
          numero  di  camere pari o inferiore a venticinque; alberghi
          con  4  e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di
          televisori      superiore      a      dieci;      residence
          turistico-alberghieri  con  3  stelle; villaggi turistici e
          campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda
          categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
                   d) alberghi  con  4  e  3  stelle e pensioni con 3
          stelle  con  un  numero  di  televisori  pari o inferiore a
          dieci;  pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2
          e  1  stella;  affittacamere;  esercizi pubblici di terza e
          quarta  categoria;  altre navi; aerei in servizio pubblico;
          ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
                   e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b),
          c)  e d) del presente comma con un numero di televisori non
          superiore  ad  uno;  circoli; associazioni; sedi di partiti
          politici;    istituti   religiosi;   studi   professionali;
          botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese
          che     esercitano    l'attivita'    di    riparazione    o
          commercializzazione   di   apparecchiature   di   ricezione
          radiotelevisiva;    mense   aziendali;   scuole,   istituti
          scolastici  non  esenti  dal  canone  ai  sensi della legge
          2 dicembre  1951,  n.  1571,  come  modificata  dalla legge
          28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
                 2.  Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche
          quello per gli apparecchi radiofonici.
                 3.   Gli   importi   di   cui  al  comma  1  saranno
          percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
          canone  di  abbonamento  dovuto alla RAI - Radiotelevisione
          italiana S.p.a.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          18 ottobre  2001,  n. 383, recante "Primi interventi per il
          rilancio    dell'economia",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  24 ottobre  2001,  n. 248, cosi' come modificato
          dal presente articolo:
                 "Art.  1  (Dichiarazione  di  emersione).  -  1. Gli
          imprenditori  che  hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
          non  adempiendo  in tutto o in parte agli obblighi previsti
          dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
          possono  farlo  emergere, tramite apposita dichiarazione di
          emersione,  da  presentare  entro  il  30 giugno  2002, con
          indicazione,   oltre  al  numero  e  alle  generalita'  dei
          lavoratori  emersi, del relativo costo del lavoro in misura
          non  inferiore  a  quanto previsto dai contratti collettivi
          nazionali   di   lavoro   di   riferimento.   Il   Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
          i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
                 2.  Per  il periodo di imposta in corso alla data di
          entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi
          successivi,   la  dichiarazione  di  emersione  costituisce
          titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e
          previdenziale:
                   a)  del  20  per  cento  per  il  terzo periodo di
          imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive gli
          imprenditori  che,  con la dichiarazione di cui al comma 1,
          si    impegnano    nel    programma    di    emersione   e,
          conseguentemente,   incrementano   il   reddito  imponibile
          dichiarato  rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
          precedente,  hanno  diritto,  fino a concorrenza del triplo
          del  costo  del  lavoro  che  hanno  fatto  emergere con la
          dichiarazione,  all'applicazione  sull'incremento stesso di
          un'imposta   sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  (IRPEF)  e dell'imposta sul reddito delle
          persone   giuridiche   (IRPEG),   con  tassazione  separata
          rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
          un'aliquota  del  10  per  cento  per  il  primo periodo di
          imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta
          e  (IRAP)  non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento
          del  reddito  imponibile  dichiarato.  Per il secondo ed il
          terzo  periodo  di  imposta,  nel calcolo dell'incentivo si
          tiene  conto  delle  eventuali varizioni in diminuzione del
          costo    del   lavoro   emerso.   Sul maggiore   imponibile
          previdenziale   relativo   ai   redditi  di  lavoro  emersi
          dichiarati,  e conseguente alla dichiarazione di emersione,
          si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione
          di  un'aliquota  del  7 per cento per il primo periodo, del
          9 per  cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per
          il  terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  si
          applicano  tassi  di  premio ridotti rispettivamente del 75
          per  cento  per  il  primo  anno,  del  70 per cento per il
          secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;
                   b) i  lavoratori che, parallelamente, si impegnano
          nel  programma  di  emersione sono esclusi da contribuzione
          previdenziale  e,  sui  loro  redditi  di lavoro emersi, si
          applica  una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
          separata   rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in
          ragione  di  un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
          dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
          il terzo anno.
                 2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta  sostitutiva
          dovute   per   il   primo   periodo   d'imposta,  previste,
          rispettivamente,  alle  lettere  a)  e b) del comma 2, sono
          versate   in   un'unica  soluzione,  entro  il  termine  di
          presentazione  della  dichiarazione di emersione, ovvero in
          ventiquattro   rate   mensili, maggiorate  degli  interessi
          legali, a partire dal predetto termine.
                 2-ter.  Per  il periodo d'imposta in corso alla data
          di entrata in vigore della presente legge, non si applicano
          le  sanzioni  previste  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  (IVA)  per le violazioni concernenti gli obblighi
          di  documentazione,  registrazione, dichiarazione di inizio
          attivita',  e non sono dovuti interessi a condizione che il
          versamento  dell'imposta  sia  effettuato  entro il termine
          previsto   per   il   versamento   dovuto   in   base  alla
          dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non
          si   applicano   le   sanzioni  previste  per  le  analoghe
          violazioni  in  materia di imposte sui redditi e di imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive ne' quelle previste
          per  l'omessa  effettuazione  delle ritenute e dei relativi
          versamenti  dovuti  fino  alla  data di presentazione della
          dichiarazione di emersione.
                 3.  Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la
          dichiarazione  di  emersione  vale  anche  come proposta di
          concordato  tributario e previdenziale, se presentata prima
          dell'inizio  di  eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
          della  notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
          In  questo  caso,  fino  a concorrenza del costo del lavoro
          oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore
          dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
          lavoro   irregolare  utilizzato.  Per  ciascuno  di  questi
          periodi  il  concordato  si  perfeziona con il pagamento di
          un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA) e dei contributi
          previdenziali  e premi assicurativi con tassazione separata
          rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
          un'aliquota   dell'8   per   cento  del  costo  del  lavoro
          irregolare  utilizzato  e dichiarato, senza applicazione di
          sanzioni  e  interessi.  Per ciascuno degli stessi periodi,
          sul  presupposto  della sussistenza dei requisiti di legge,
          il  concordato  produce effetti preclusivi automatici degli
          accertamenti  fiscali  relativi  all'attivita' di impresa e
          previdenziali,  fino a concorrenza del triplo del costo del
          lavoro  irregolare  utilizzato.  Il  pagamento dell'imposta
          sostitutiva  puo'  essere  effettuato  in  unica soluzione,
          entro  il  termine  di presentazione della dichiarazione di
          emersione,  con  una  riduzione del 25 per cento, ovvero in
          ventiquattro  rate  mensili a partire dal predetto termine,
          senza  applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
          sono  estinti  i  delitti  di  cui  agli articoli 4 e 5 del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
          all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
          reati  contravvenzionali  e  le violazioni amministrative e
          civili  connessi  alle  violazioni  fiscali e previdenziali
          relative  all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In caso di
          rateazione,  sono  sospesi  i termini di prescrizione degli
          illeciti di cui al presente comma.
                 4.  I  lavoratori  delle  imprese  che aderiscono ai
          programmi  di emersione possono, parallelamente, estinguere
          i  loro  debiti  fiscali  e  previdenziali,  connessi  alla
          prestazione  di  lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
          che  intendono  regolarizzare, mediante il pagamento di una
          contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
          al  rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
          per  ogni  anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
          interessi.  Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
          modalita'  di cui al comma 3. a' precluso ogni accertamento
          fiscale  e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
          regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
          la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
          lavoro  pregressi  effettuati presso l'impresa che presenta
          la  dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
          data  del  30 giugno  2002.  La  ricostruzione, che avviene
          esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
          fino  ad  un  massimo del 66 per cento della quota a carico
          del  datore  di  lavoro  dal  fondo di cui all'art. 5 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, consente di coprire, fino
          ad  un  massimo  di  sessanta mesi, periodi contributivi di
          venti  mesi  ogni  dodici  mesi  di lavoro svolto presso la
          suddetta   impresa  a  far  data  dal  30 giugno  2002.  La
          ricostruzione  avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
          di dodici mesi.
                 5.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si
          applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
          soggetti  richiamati  all'art. 62, comma 2, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                 6.   Restano   fermi,   in   alternativa,   per  gli
          interessati,  i  regimi connessi ai piani di riallineamento
          retributivo  e  di  emersione del lavoro irregolare, di cui
          all'art.  5  del  decreto-legge  1º ottobre  1996,  n. 510,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
                 7.  Con decreto di concerto dei Ministri competenti,
          e'   definito   un  piano  straordinario  di  accertamento,
          operativo   dal  1º settembre  2002,  mirato  al  contrasto
          dell'economia  sommersa.  Il piano costituisce priorita' di
          intervento  delle  autorita' di vigilanza del settore ed e'
          basato   su   idonee  forme  di  acquisizione  ed  utilizzo
          incrociato    dei    dati    dell'anagrafe   tributaria   e
          previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita',
          dei   registri   dei   beni  immobili  e  dei  beni  mobili
          registrati.
                 8.  Le maggiori  entrate  derivanti  dal recupero di
          base  imponibile  connessa  ai  programmi di emersione, con
          esclusione  di quelle contributive, affluiscono al fondo di
          cui  all'articolo  5  della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,  e'  determinata la quota destinata alla riduzione
          della   pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse
          destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
          lavoratori  che  si impegnano nei programmi di emersione ai
          sensi  del  comma  2, lettera b), del presente articolo, in
          misura  non  superiore  al 66 per cento della quota residua
          rispetto  alla  contribuzione previdenziale versata, e agli
          oneri  concernenti  la  eventuale  ricostruzione della loro
          posizione  previdenziale relativamente agli anni pregressi,
          ai  sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti
          delle  risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
          stesso   decreto  e'  inoltre  determinata  la  misura  del
          trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
          dichiarazione   di  emersione  in  proporzione  alle  quote
          contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
          finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze e' altresi' determinata la
          quota  residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
          dei  conti  pubblici.  I  commi 2 e 3 dell'articolo 5 della
          citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
                 8-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
          procede  annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
          di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
          emersione  in  base  al  numero  degli  imprenditori  e dei
          lavoratori  che  si  sono  avvalsi  delle  disposizioni per
          incentivare   l'emersione   dell'economia   sommersa,  alla
          differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
          ubicazione  dei  relativi  insediamenti produttivi e, per i
          lavoratori,   alla   rispettiva   anzianita'  contributiva,
          nonche'  delle  conseguenti maggiori  entrate derivanti dal
          recupero di base imponibile.".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.  76  (Norme  generali sulle valutazioni). - 1.
          Agli  effetti  delle  norme  del  presente  capo  che fanno
          riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
                   a) il  costo  e'  assunto  al lordo delle quote di
          ammortamento gia' dedotte;
                   b) si   comprendono  nel  costo  anche  gli  oneri
          accessori  di  diretta  imputazione,  esclusi gli interessi
          passivi  e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
          ed  immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
          comprendono  nel  costo, fino al momento della loro entrata
          in  funzione  e  per la quota ragionevolmente imputabile ai
          beni  medesimi,  gli  interessi  passivi relativi alla loro
          fabbricazione,   interna   o   presso  terzi,  nonche'  gli
          interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione,  a condizione che siano imputati nel bilancio
          ad  incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
          si  possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
          diversi  da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
          gli  immobili  alla  cui  produzione e' diretta l'attivita'
          dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
          sui   prestiti   contratti   per   la  loro  costruzione  o
          ristrutturazione;
                   c) il  costo  dei  beni  rivalutati non si intende
          comprensivo  delle  plusvalenze  iscritte  ad esclusione di
          quelle  che  per  disposizione  di  legge  non concorrono a
          formare il reddito;
                   c-bis)   per   i   titoli  a  reddito  fisso,  che
          costituiscono  immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
          come  tali  in  bilancio, la differenza positiva o negativa
          tra  il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
          formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
                 2. Per la determinazione del valore normale dei beni
          e  dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data in cui si
          considerano  conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
          corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in  natura o in
          valuta  estera,  si  applicano,  quando non e' diversamente
          disposto,   le   disposizioni   dell'art.   9;  tuttavia  i
          corrispettivi,  i  proventi, le spese e gli oneri in valuta
          estera,   percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in  data
          precedente,  si  valutano  con  riferimento a tale data. La
          conversione  in  lire  dei  saldi  di  conto  delle stabili
          organizzazioni  all'estero  si  effettua  secondo il cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto  ai  saldi  di conto dell'esercizio precedente non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito. La valutazione,
          secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
          crediti  e  dei  debiti  in  valuta  estera  risultanti  in
          bilancio,  anche  sotto  forma  di  obbligazioni  o  titoli
          similari,  e'  consentita se effettuata per la totalita' di
          essi.  Si  applica  la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma  1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
          siano  valutati  in  modo  coerente.  Per  le  imprese  che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e'  consentita  la tenuta della contabilita' plurimonetaria
          con  l'applicazione  del  cambio di fine esercizio ai saldi
          dei relativi conti.
                 3.  I proventi determinati a norma degli articoli 57
          e  78  e  i  componenti  negativi  di  cui  ai  commi 1 e 7
          dell'art.  67,  agli  articoli  69  e  71  e ai commi 1 e 2
          dell'art.  73  sono ragguagliati alla durata dell'esercizio
          se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
                 4.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale dei
          criteri  di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
          contribuente  deve  darne  comunicazione  all'ufficio delle
          imposte  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
          allegato.
                 5.  I componenti del reddito derivanti da operazioni
          con  societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano l'impresa, ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che  controlla  l'impresa  sono  valutati in base al valore
          normale  dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
          servizi  ricevuti,  determinato  a norma del comma 2, se ne
          deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione si
          applica  anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita'  competenti  degli  Stati  esteri a seguito delle
          speciali  "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente  disposizione si applica anche per i beni ceduti e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello   Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
          attivita'  di  vendita  e  collocamento  di materie prime o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
                 6.   La   rettifica   da  parte  dell'ufficio  delle
          valutazioni  fatte  dal  contribuente  in  un  esercizio ha
          effetto  anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
          conto   direttamente   delle   rettifiche  operate  e  deve
          procedere  a rettificare le valutazioni relative anche agli
          esercizi successivi.
                 7.  Agli effetti delle norme del presente titolo che
          vi  fanno  riferimento  il  cambio  delle  valute estere in
          ciascun  mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio
          italiano  dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
          pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro  il  mese
          successivo.
                 7-bis.  Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  ed imprese domiciliate
          fiscalmente   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
          all'Unione  europea  aventi regimi fiscali privilegiati. Si
          considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati  o
          territori  individuati,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
          del  livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
          applicato  in  Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni,   ovvero   di   altri  criteri
          equivalenti.
                 7-ter.  Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
          applicano  quando le imprese residenti in Italia forniscano
          la  prova  che  le  imprese estere svolgono prevalentemente
          un'attivita'   commerciale   effettiva,   ovvero   che   le
          operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un effettivo
          interesse  economico  e  che le stesse hanno avuto concreta
          esecuzione.    L'Amministrazione,    prima   di   procedere
          all'emissione   dell'avviso  di  accertamento  d'imposta  o
          di maggiore  imposta,  deve  notificare  all'interessato un
          apposito  avviso con il quale viene concessa al medesimo la
          possibilita'  di fornire, nel termine di novanta giorni, le
          prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
          prove   addotte,   dovra'   darne   specifica   motivazione
          nell'avviso  di  accertamento.  La  deduzione delle spese e
          degli  altri  componenti  negativi di cui al comma 7-bis e'
          comunque   subordinata   alla  separata  indicazione  nella
          dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
                 7-quater.  Le  disposizioni  di cui ai commi 7-bis e
          7-ter  non  si  applicano  per le operazioni intercorse con
          soggetti  non  residenti  cui  risulti  applicabile  l'art.
          127-bis,  concernente  disposizioni  in  materia di imprese
          estere partecipate.".
                 -  Il  decreto  del Ministro delle finanze 24 aprile
          1992,  recante  "Individuazione degli Stati e dei territori
          non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un
          regime  fiscale privilegiato", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 1992, n. 104.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  82 della legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  recante  "Misure  in  materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000,  n.  276,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
                 "Art.  82  (Disposizioni concernenti le liti fiscali
          in  materia  di  imposta  sugli  spettacoli).  - 1. Le liti
          fiscali  riguardanti l'imposta sugli spettacoli e i tributi
          connessi  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 30 novembre
          2001,  possono  essere definite, a domanda dei contribuenti
          interessati,  con  il  pagamento entro il 30 giugno 2002 di
          una somma pari al 60 per cento del valore della lite.
                 2.   I  contribuenti  possono  regolarizzare,  senza
          applicazione  di  sanzioni amministrative ne' di interessi,
          gli   omessi   versamenti   dell'imposta  sugli  spettacoli
          mediante  il pagamento entro il 30 giugno 2002 di una somma
          corrispondente  all'imposta  sugli spettacoli calcolata sui
          proventi   imponibili   ridotti   del   50   per  cento.  I
          contribuenti  possono  effettuare il versamento in tre rate
          di  pari  importo:  la  prima  entro  il 30 giugno 2002, la
          seconda  entro  il  30 settembre  2002  e la terza entro il
          16 dicembre 2002.
                 3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati
          con   le  modalita'  previste  dal  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
                 4. Ai fini del presente articolo:
                   a) per  lite  si  intende  qualsiasi  controversia
          avente    ad   oggetto   l'accertamento   del   tributo   o
          l'irrogazione  di  sanzioni  in  materia  di  imposta sugli
          spettacoli;
                   b) per  valore  della  lite  si  intende l'importo
          dell'imposta,  al  netto  degli interessi e delle eventuali
          sanzioni  irrogate  con lo stesso atto impugnato; eventuali
          versamenti  parziali  pregressi si considerano effettuati a
          titolo  di acconto; in caso di liti relative esclusivamente
          alla  irrogazione  di sanzioni, il valore e' costituito dal
          50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.
                 5.  I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al
          30 giugno  2003;  tuttavia,  qualora sia stata gia' fissata
          udienza  di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta
          del  contribuente  che  dichiari  di volersi avvalere delle
          disposizioni   del   presente  articolo.  L'estinzione  del
          giudizio e' subordinata all'integrale pagamento delle somme
          di  cui  al  comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in
          misura  inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta
          la    scusabilita'    dell'errore,    e'    consentita   la
          regolarizzazione  del  pagamento  medesimo  entro  sessanta
          giorni  dalla data del ricevimento della richiesta da parte
          degli  uffici  competenti;  al  versamento  integrativo  si
          applicano gli interessi in misura pari al tasso legale.
                 6.  A seguito della definizione della lite, non sono
          dovute  le  somme  provvisoriamente  dovute  in pendenza di
          giudizio,  anche  se  iscritte  a  ruolo  o  liquidate.  La
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme eventualmente gia' versate dal contribuente.
                 7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma
          1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalita'
          per  l'estinzione  dei giudizi, e le altre norme occorrenti
          per l'applicazione del presente articolo.".
                 -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          recante   "Imposta   sugli  spettacoli",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2:
                 "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e
          le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti
          e   gli   altri   soggetti  d'imposta  hanno  l'obbligo  di
          consegnare  a  ciascun  partecipante o spettatore, all'atto
          del  pagamento  del prezzo, un titolo di accesso rilasciato
          mediante  misuratori fiscali, conformi al modello approvato
          dal  Ministero  delle finanze, ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  gia'  in  servizio,  purche'  conformi  alle
          caratteristiche   degli   apparecchi   misuratori   fiscali
          previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
                 2.  Il Ministero delle finanze, con proprio decreto,
          in     considerazione     di     particolari     condizioni
          dell'intrattenimento  puo'  autorizzare  l'uso  di speciali
          apparecchiature  di  distribuzione  dei  titoli  di accesso
          aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal
          comma  1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori
          delle  apparecchiature  o  dai  titolari  dei  locali  dove
          debbono essere installate.
                 3.   I  titoli  di  accesso  possono  essere  emessi
          mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da
          terzi;  il  Ministero  delle  finanze  con  proprio decreto
          stabilisce  i  criteri  e  le  modalita' per l'applicazione
          dell'imposta  relativamente  ai  titoli  di  accesso emessi
          mediante  sistemi  elettronici centralizzati, nonche' per i
          relativi controlli.
                 3-bis.  I  soggetti  che hanno optato ai sensi della
          legge  16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di
          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, per le attivita' di
          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati
          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al
          presente articolo.".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 145, commi 13 e 14,
          della  sopra  citata  legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi'
          come modificato dal presente articolo:
                 "Art. 145 (Altri interventi). - 1. 12. (Omissis).
                 13.  Al  fine  di  consentire  al  Comitato olimpico
          nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
          istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
          autorizzata   la   concessione   al  CONI  medesimo  di  un
          contributo  straordinario  di  lire 195 miliardi per l'anno
          2001  di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
          tal  fine,  nell'anno  2001  e  nei  limiti della quota del
          suddetto    contributo,    per   agevolare   e   promuovere
          l'addestramento  e la preparazione di giovani calciatori di
          eta'  compresa  tra  i  quattordici  ed  i  diciannove anni
          compiuti,  definiti  ai  sensi dell'art. 33 del regolamento
          interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di
          serie",  alle  societa'  sportive, militanti nei campionati
          nazionali  di  serie C1 e C2, che stipulano un contratto di
          lavoro  avente le predette finalita' sono riconosciuti, per
          ogni  giovane  assunto,  uno  sgravio contributivo in forma
          capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di
          imposta  pari  al  10  per  cento  del  reddito  di  lavoro
          dipendente  corrisposto  a  tali  soggetti,  con  un limite
          massimo  di  lire  dieci milioni per dipendente; e per ogni
          preparatore  atletico  una  riduzione  del  3 per cento sul
          totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
          competenza. a' possibile la proroga del limite di eta' fino
          al  compimento  del  ventiduesimo  anno  nel caso in cui la
          societa'  sportiva  abbia provveduto o provveda a stipulare
          con    il    giovane    di   serie   il   primo   contratto
          professionistico.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
                 14.  Per  le  stesse finalita' di cui al comma 13 e'
          autorizzata  la  concessione  alla  Cassa di previdenza per
          l'assicurazione  degli  sportivi  della  somma  di  lire 15
          miliardi  per  l'anno 2001 nonche' di 6 milioni di euro per
          l'anno  2002.  L'erogazione  e'  preceduta da una verifica,
          effettuata  dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sulle  risultanze  contabili  e
          sulle   prospettive  finanziarie  della  stessa  Cassa,  da
          completare entro il 30 giugno 2001.
                 15.-99. (Omissis).".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 54 del sopra citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.   54   (Plusvalenze  patrimoniali).  -  1.  Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art. 53, concorrono a
          formare il reddito:
                   a) se  sono  realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso;
                   b) se  sono  realizzate  mediante il risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento dei beni;
                   c) (lettera abrogata);
                   d) se   i   beni   vengono  destinati  al  consumo
          personale  o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
          o    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.
                 2.  Nelle  ipotesi  di  cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
          il  corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
                 2-bis.   I maggiori  valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie   costituite   da   partecipazioni  in  imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito per la parte
          eccedente   le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali maggiori
          valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
                 3.  Nell'ipotesi  di cui alla lettera d) del comma 1
          la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
                 4.  Le  plusvalenze  realizzate, determinate a norma
          del  comma  2, concorrono a formare il reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a tre anni o ad un anno per le societa' sportive
          professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi, ma non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  la disposizione del periodo
          precedente  si  applica per quelli iscritti come tali negli
          ultimi  tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
          acquisiti in data piu' recente.
                 5.  Concorrono  alla formazione del reddito anche le
          plusvalenze   delle   aziende,   compreso   il   valore  di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo   oneroso;   le  disposizioni  del  comma 4  non  si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
          per  causa  di  morte  o  per atto gratuito a familiari non
          costituisce  realizzo  di  plusvalenze dell'azienda stessa;
          l'azienda   e'   assunta  ai  medesimi  valori  fiscalmente
          riconosciuti  nei  confronti  del dante causa. I criteri di
          cui  al  periodo  precedente  si applicano anche qualora, a
          seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
          della  successione, della societa' esistente tra gli eredi,
          la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
                 5-bis. (Comma abrogato).
                 6.  La  cessione  dei  beni  ai creditori in sede di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento.".
                 - Si riporta il testo dell'art. 9 della sopra citata
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, cosi' come modificato dal
          presente articolo:
                 "Art.  9  (Contributo  unificato  per le spese degli
          atti  giudiziari).  -  1.  Agli  atti  e  ai  provvedimenti
          relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e
          in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di
          volontaria  giurisdizione,  non  si applicano le imposte di
          bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i  diritti di
          cancelleria,   nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa
          dell'ufficiale giudiziario.
                 2.   Nei   procedimenti   giurisdizionali  civili  e
          amministrativi,  comprese  le  procedure  concorsuali  e di
          volontaria  giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
          grado  di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
          iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
          nella tabella 1 allegata alla presente legge.
                 3.   La  parte  che  per  prima  si  costituisce  in
          giudizio,  o  che deposita il ricorso introduttivo, ovvero,
          nei    procedimenti   esecutivi,   che   fa   istanza   per
          l'assegnazione  o  la  vendita  dei  beni  pignorati, o che
          interviene   nella  procedura  di  esecuzione,  a  pena  di
          irricevibilita'  dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del
          pagamento  del  contributo  di  cui  al  comma  2, salvo il
          diritto   alla   ripetizione   nei  confronti  della  parte
          soccombente,  ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura
          civile.
                 4.  L'esercizio  dell'azione civile nel procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il
          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di
          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo
          liquidato nella sentenza.
                 5.  Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo
          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della
          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori
          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'
          della domanda.
                 6.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per
          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di
          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di
          giustizia.
                 7.  I  soggetti  ammessi  al gratuito patrocinio o a
          forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati
          dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
                 8.  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui  al
          presente  articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti
          di  competenza  o  di  valore,  dall'imposta  di  bollo, di
          registro,  e  da  ogni  spesa, tassa o diritto di qualsiasi
          specie  e  natura, nonche' i procedimenti di rettificazione
          di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile.
                 9.  Sono  esenti dall'imposta di registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
                 10. (Comma abrogato).
                 11.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  dal  1º marzo  2002  ai  procedimenti iscritti a
          ruolo  a  decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti
          gia'  iscritti a ruolo alla data del 1º marzo 2002 la parte
          puo'  valersi  delle  disposizioni  del  presente  articolo
          versando  l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
          ragione  del  50  per  cento. Non si fa luogo al rimborso o
          alla  ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
          di  bollo,  di  tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
          cancelleria.".
                 Si  riporta  il testo dell'art. 3 della sopra citata
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, cosi' come modificato dal
          presente articolo:
                 "Art.   3   (Disposizioni   fiscali  in  materia  di
          pensioni,  assegni  di  fonte estera, nonche' di redditi da
          lavoro  dipendente prestato all'estero). - 1. Per i periodi
          d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000,
          i  redditi  derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni
          ad  esse  equiparati  di fonte estera, imponibili in Italia
          per  effetto  di  disciplina  convenzionale, possono essere
          dichiarati  entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A
          tali   redditi   si   applica   l'aliquota   marginale  del
          contribuente  ovvero  quella  del  25  per cento in caso di
          omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si
          riferiscono  i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di
          soprattasse,  pene pecuniarie ed interessi a condizione che
          sia  versata  una  somma pari al 25 per cento delle imposte
          cosi'  calcolate.  Le  somme  dovute  ai sensi del presente
          comma devono essere versate in quattro rate di pari importo
          da  corrispondere  entro  le date del 15 dicembre 2001, del
          15 giugno  2002,  del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003
          senza   applicazione  di  interessi.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  si  applicano  altresi'  alle controversie
          pendenti  originate da avvisi di accertamento riguardanti i
          redditi  di  cui al presente comma nonche' a coloro i quali
          si  siano  avvalsi della facolta' di cui all'art. 9-bis del
          decreto-legge   28 marzo 1997,   n.   79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, anche
          entro i termini stabiliti dall'art. 38 della legge 8 maggio
          1998,  n.  146,  e  dall'art.  45,  comma  14,  della legge
          17 maggio 1999, n. 144.
                 2.  Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da
          lavoro  dipendente  prestato,  in  via  continuativa e come
          oggetto  esclusivo  del  rapporto,  all'estero  in  zone di
          frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
          nel   territorio   dello  Stato  sono  esclusi  dalla  base
          imponibile;  i  percettori dei suddetti redditi non possono
          in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se
          richiedono  prestazioni  sociali  agevolate  alla  pubblica
          amministrazione,   sono   comunque   tenuti  a  dichiararli
          all'ufficio  erogatore  della  prestazione,  ai  fini della
          valutazione della propria situazione economica.".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 78, comma 32, della
          sopra citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
                 "Art.   78   (Interventi   urgenti   in  materia  di
          ammortizzatori   sociali,   di   previdenza   e  di  lavori
          socialmente utili). - 1.-31. (Omissis).
                 32.   Per  l'integrazione  dei  servizi  informativi
          catastale  e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei
          beni   immobiliari,   previsti  dall'art.  64  del  decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,  da  realizzare
          attraverso  un piano pluriennale di attivita' straordinarie
          finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati
          presenti  negli  archivi,  anche  al  fine  di  favorire il
          processo  di  decentramento  di  cui al decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  il  Ministero  delle  finanze  e
          l'agenzia   del  territorio,  a  decorrere  dalla  data  di
          trasferimento    a    quest'ultima   delle   funzioni   del
          Dipartimento  del territorio, possono provvedere, in attesa
          di  una  definitiva  stabilizzazione  e  nei  limiti  delle
          risorse  assegnate  ai  sensi dell'art. 3, comma 193, della
          legge  28 dicembre  1995,  n. 549, e dell'art. 12, comma 1,
          del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  alla  stipulazione  di contratti per l'assunzione a
          tempo  determinato,  anche parziale, per dodici mesi, anche
          rinnovabili,  e  fino  ad  un  massimo  di 1650 unita', dei
          soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al
          progetto denominato "Catasto urbano .
                 33. (Omissis).".